CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 23573/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23174- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 1266/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicato il 15/4/2022; Ric. 2022 n.23174 sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 dicembre 2018 n. 9131,la Corte d'appello di Salerno respinse l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della sua domanda di equa riparazione per la violazione della durata ragionevole della procedura fallimentare nei confronti suoi e della società in accomandita della quale era socia, iniziata il 16/04/1996 e conclusasi con decreto di chiusura del 19/04/2017; il rigetto fu motivato dall’avere la stessa ricorrente tenuto un comportamento, attivo e omissivo, precedente e successivo all’inizio della procedura concorsuale, idoneo a provocare un allungamento irragionevole della durata eccessiva. 1.1. Con ordinanza n. 28498/2020, questa Corte cassò il decreto e rinviò alla Corte d’appello di Salerno, statuendo in diritto che il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e non rileva, come invece ritenuto dalla Corte d’appello , se anteriore al processo, seppure vi abbia dato causa; escluse pure una responsabilità del fallito, considerata la sua necessitata posizione di mera attesa in pendenza delle operazioni concorsuali. 2. Per quel che qui rileva, la Corte d’appello di Salerno, decidendo in rinvio, con decreto n. cronol. 1266/2022 del 15/4/2022, accolse la domanda, riconoscendo, sulla base della stessa durata irragionevole dedotta in domanda,ma di un diverso parametro annuo, un indennizzo in misura inferiore a quella indicata come spettante in ricorso e condannando il Ministero al pagamento delle spese del primo grado, Ric. 2022 n.23174 sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - del giudizio di legittimità e della fase di rinvio, ma con compensazione di un mezzo in ragione di una ravvisata reciproca soccombenza, senza riconoscimento della fase istruttoria. 3. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art.91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, accogliendo il ricorso all’esito del giudizio di rinvio, compensato per metà le spese di tutti i gradi,ritenendo integrata una ipotesi di reciproca soccombenza nel ridimensionamento quantitativo dell’originaria domanda. 1.1. Il motivo è fondato. A differenza di quanto sostenuto dal Ministero controricorrente, la ricorrente ha specificato in ricorso, nella parte narrativa, che aveva chiesto di essere indennizzata per un periodo di 15 anni e che, pur essendole stato riconosciuto l’intero periodo asserito come irragionevole , l’indennizzo è stato quantificato con un parametro di inferiore importo, ciò che non implica soccombenza reciproca. Per principio ormai consolidato, infatti, nel procedimento di equa riparazione, ai sensi della I. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma Ric. 2022 n.23174 sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 4 - l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione ( ex plurimis , costantemente, Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14976; Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22021). Non è conferente , pertanto, il richiamo del Ministero a lla pronuncia di questa Corte n. 18962del 2021, in cui il principio appena richiamato è proprio ribadito, ma non è stato applicato soltanto perché non è specificato in ricorso se la decisione di accoglimento per un importo inferiore al richiestosia stata o non fondata sul riconoscimento di una durata irragionevole minore rispetto a quella prospettata in domanda. 2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente, per il cosiddetto effetto espansivo interno, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, con cui Casillo ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. e dell’art.4 del d.m. 55/2014 , per avere la Corte d’Appello accordato i compensi, calcolati per l’intero, in misura inferiore ai minimi di tariffa per i due gradi di merito, non avendo riconosciuto alla parte ricorrente la fase istruttoria. 3. La statuizione di compensazione parziale non è, pertanto, conforme ai principi suesposti e il decreto impugnato deve, allora, essere cassatosul punto. Non risultando necessario alcun ulteriore accertamento, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc.civ., con una nuova regolamentazione delle spese, secondo la liquidazione operata in dispositivo, da porsi interamente a carico del Ministero, con riconoscimento dell’onorario per la fase istruttoria. Ric. 2022 n.23174 sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 5 - Il d.m. n. 55 del 2014 non prevede, infatti, alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per questa fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. Sez. 2, n. 8561 del 27/03/2023; in specifica materia di equa riparazione, in rinvio -Sez. 6 - 2, n. 38477 del 06/12/2021, con numerosi richiami). Diversamente non rileva che, come rappresentato dal Ministero, il giudizio di rinvio si sia svolto in una sola udienza di trattazione e decisione, perché la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; è stato, invece, escluso che sia dovuto un compenso per questa fase nella diversa ipotesi in cui il giudice del rinvio sia chiamato soltanto al ricomputo delle spese processuali, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale dicui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione (Cass. Sez. 6 -2, n. 34575 del 16/11/2021). Pertanto, in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione delle cause di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000, già utilizzati dalla Corte d’appello, deve essere riconosciuto allaricorrente, compresa la fase istruttoria, la somma di complessivi Euro 3.118,00 per il primo giudizio di opposizione, la stessa somma per la fase di rinvioed Euro 1468,00per il primo giudizio di legittimità, oltre rimborso forfettario, accessori e spese come già riconosciuti nel decreto impugnato. Deve essere disposta la distrazione per essere stata tempestivamente chiesta dal difensore, come risulta dal decreto impugnato, in conformità al principio per cui la richiesta ha da essere effettuata all'interno del singolo grado, per essere riconosciuta «nella Ric. 2022 n.23174 sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 6 - stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente»(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 16244 del 18/06/2019 ; Sez. 1, n. 2667 del 18/07/1969). Le spese di questo grado di legittimità sono pure poste a carico del Ministero, con distrazione anche per questa fase in favore del difensore dichiaratosi distrattario, come richiestoin ricorso, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore differenziale del compensoriconosciuto in questa sede e in sede di rinvio . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione in Euro 3.118,00, del primo giudiziodi legittimità in Euro 1468,00 e d el giudizio di rinvioin Euro 3.118,00, oltre rimborso forfettario, accessori e spese come già riconosciuti nel decreto impugnato, ponendole interamente a carico del Ministero, con distrazione in favore dell’avvocatodi Casillo dichiaratosi antistatario; condanna il Ministero al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 95 0 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv