CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 22439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di Napoli; Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 23 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, veniva condannata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa, essendo stata ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 73, comma 1, DPR 309/90. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La ricorrente lamenta violazione della legge processuale per essersi proceduto alla celebrazione del giudizio nella forma non partecipata, nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale formulata ai sensi dell'art. 598 bis co. 2 c.p.p. (art. 23 bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020 vigente in epoca emergenziale), con conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in forza del principio per cui: "In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179 co. 1 c.p.p." (Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024, rv. 286619). 4. Il ricorso è fondato. Il secondo comma dell'art. 598 bis cod.proc.pen. dispone che "L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori". Nel caso in esame, dall'esame degli atti - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta — emerge che il decreto di citazione è stato notificato il 16 dicembre 2024, mentre la richiesta è stata avanzata il 20 dicembre 2024, e perciò nei termini di legge. Ciononostante, la Corte non ne ha disposto la partecipazione, procedendo con trattazione scritta.Si è dunque verificata, ai sensi dell'art. 179, comma 1 cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazione dell'udienza, in assenza del difensore dell'imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione orale del giudizio di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio. 5. Da quanto precede, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, perché proceda al giudizio di appello, tenendo conto dell'istanza di trattazione orale già presentata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così è deciso, 29/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]