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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 19578/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pistoia ad esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e ricettazione e rideterminava la pena inflitta dal primo giudice in due anni e dieci mesi di reclusione e 3.467 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto quattro distinti profili, indicati in altrettanti motivi, relativi: - al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., avendo la Corte apoditticamente sostenuto che gli attrezzi agricoli ricettati non avevano valore irrisorio, facendo poi riferimento ad altre condotte in contestazione, estranee al capo d'imputazione; - al diniego delle attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato, improntato a resipiscenza e senso di responsabilità; - all'applicazione della recidiva sulla base della sola presenza dei precedenti penali, senza alcuna ulteriore valutazione, ritenuta necessaria secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza; - alla determinazione della pena base per il più grave reato di ricettazione, in misura quasi doppia rispetto al minimo edittale, con aumenti per la recidiva e la continuazione non proporzionati al disvalore della condotta e ai limitati precedenti penali dell'imputato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.

2. E' privo di fondamento il motivo inerente al diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., in quanto la Corte territoriale, non considerando soltanto il valore degli attrezzi agricoli, ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale detta attenuante può essere riconosciuta non solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve, ma anche se «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214; da ultimo v.

Sez. 2, n. 43640 del 07/10/2021, Mbengue, non mass.).

3. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), nel caso di specie richiamati nella sentenza impugnata, unitamente alla gravità delle condotte poste in essere.

Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

4. Quanto al motivo sulla recidiva, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia ormai risalente, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione dell'aggravante, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839).

Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi uno specifico onere motivazionale (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza Schettino (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).

A fronte del motivo di appello con il quale si contestava il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, la Corte territoriale non ha fornito una specifica risposta, essendosi limitata a condividere la valutazione del primo giudice, in ragione anche "della particolare offensività delle condotte".

Tuttavia, il primo giudice, lungi dal prendere atto solo della esistenza dei plurimi precedenti penali, aveva assolto l'onere motivazionale richiesto, valorizzando "in senso negativo il fatto che il Peraj ha continuato imperterrito a commettere reati anche in costanza di applicazione di altre misure cautelari disposte per fatti analoghi a dimostrazione della sua ferma volontà di proseguire comunque nei suoi propositi criminali".

Risulta pertinente, quindi, il principio secondo il quale il mancato (ovvero - come nel caso di specie - l'inadeguato) esame di un motivo, da parte del giudice dell'impugnazione, non comporta l'annullamento del provvedimento quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto la omessa motivazione sul punto non arreca pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

5. E' infondato l'ultimo motivo, riguardante la determinazione della pena.

Richiamando "criteri di congruità ed equità", alla luce della gravità delle condotte e della personalità dell'imputato, la Corte di appello ha determinato la pena base per il più grave reato di ricettazione in tre anni e otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, in misura ampiamente inferiore a quella intermedia, contenendo poi l'aumento per l'aggravante della recidiva nella misura di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, ai sensi dell'art. 99, sesto comma, del codice penale.

Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

La sentenza impugnata ha poi quantificato l'aumento a titolo di continuazione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata in soli due mesi di reclusione e 200 euro di multa, attenendosi a quei criteri di ragionevolezza da ultimo indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), se si considerano i minimi edittali previsti dagli artt. 337 e 585 del codice penale.

6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pistoia ad esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e ricettazione e rideterminava la pena inflitta dal primo giudice in due anni e dieci mesi di reclusione e 3.467 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto quattro distinti profili, indicati in altrettanti motivi, relativi: - al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., avendo la Corte apoditticamente sostenuto che gli attrezzi agricoli ricettati non avevano valore irrisorio, facendo poi riferimento ad altre condotte in contestazione, estranee al capo d'imputazione; - al diniego delle attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato, improntato a resipiscenza e senso di responsabilità; - all'applicazione della recidiva sulla base della sola presenza dei precedenti penali, senza alcuna ulteriore valutazione, ritenuta necessaria secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza; - alla determinazione della pena base per il più grave reato di ricettazione, in misura quasi doppia rispetto al minimo edittale, con aumenti per la recidiva e la continuazione non proporzionati al disvalore della condotta e ai limitati precedenti penali dell'imputato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati. 2. E' privo di fondamento il motivo inerente al diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., in quanto la Corte territoriale, non considerando soltanto il valore degli attrezzi agricoli, ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale detta attenuante può essere riconosciuta non solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve, ma anche se «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214; da ultimo v. Sez. 2, n. 43640 del 07/10/2021, Mbengue, non mass.). 3. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), nel caso di specie richiamati nella sentenza impugnata, unitamente alla gravità delle condotte poste in essere. Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 4. Quanto al motivo sulla recidiva, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia ormai risalente, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione dell'aggravante, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi uno specifico onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza Schettino (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). A fronte del motivo di appello con il quale si contestava il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, la Corte territoriale non ha fornito una specifica risposta, essendosi limitata a condividere la valutazione del primo giudice, in ragione anche "della particolare offensività delle condotte". Tuttavia, il primo giudice, lungi dal prendere atto solo della esistenza dei plurimi precedenti penali, aveva assolto l'onere motivazionale richiesto, valorizzando "in senso negativo il fatto che il Peraj ha continuato imperterrito a commettere reati anche in costanza di applicazione di altre misure cautelari disposte per fatti analoghi a dimostrazione della sua ferma volontà di proseguire comunque nei suoi propositi criminali". Risulta pertinente, quindi, il principio secondo il quale il mancato (ovvero - come nel caso di specie - l'inadeguato) esame di un motivo, da parte del giudice dell'impugnazione, non comporta l'annullamento del provvedimento quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto la omessa motivazione sul punto non arreca pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). 5. E' infondato l'ultimo motivo, riguardante la determinazione della pena. Richiamando "criteri di congruità ed equità", alla luce della gravità delle condotte e della personalità dell'imputato, la Corte di appello ha determinato la pena base per il più grave reato di ricettazione in tre anni e otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, in misura ampiamente inferiore a quella intermedia, contenendo poi l'aumento per l'aggravante della recidiva nella misura di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, ai sensi dell'art. 99, sesto comma, del codice penale. Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). La sentenza impugnata ha poi quantificato l'aumento a titolo di continuazione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata in soli due mesi di reclusione e 200 euro di multa, attenendosi a quei criteri di ragionevolezza da ultimo indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), se si considerano i minimi edittali previsti dagli artt. 337 e 585 del codice penale. 6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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