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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46807/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha escluso la sospensione condizionale della pena riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse soggetto irregolare sul territorio nazionale in quanto già destinatario della revoca del permesso di soggiorno un anno prima, valutando determinante, ai fini della prognosi negativa, il non trascurabile dato che lo vedeva, al momento del fatto, in possesso di una bicicletta risultata rubata, complessiva valutazione che portava a ritenere il ricorrente persona priva di lecite fonti di reddito e del conseguente inserimento nel contesto dello spaccio al minuto della sostanza stupefacente, elementi che la difesa tenta di confutare attraverso una non consentita atomizzazione dei differenti dati; rilevato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha escluso la sospensione condizionale della pena riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse soggetto irregolare sul territorio nazionale in quanto già destinatario della revoca del permesso di soggiorno un anno prima, valutando determinante, ai fini della prognosi negativa, il non trascurabile dato che lo vedeva, al momento del fatto, in possesso di una bicicletta risultata rubata, complessiva valutazione che portava a ritenere il ricorrente persona priva di lecite fonti di reddito e del conseguente inserimento nel contesto dello spaccio al minuto della sostanza stupefacente, elementi che la difesa tenta di confutare attraverso una non consentita atomizzazione dei differenti dati; rilevato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris