CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16103/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RO- [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 12912/2018 depo- sitata il 10/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ambito di un'azione di responsabilità promossa contro un ex amministratore dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], il consulen- te tecnico d'ufficio, dr. [OSCURATO:PERSONA], è incaricato di rispondere al seguente quesito:«accerti l'eventuale stato di sottocapitalizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dall'aprile 2008, quali crediti e di quale natura vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. siano stati compensati nella con- tabilità sociale, l'eventuale danno subito dai creditori sia in conse- guenza di eventuali atti distrattivi, sia in conseguenza della prose- cuzione dell'attività a seguito del verificarsi della dedotta causa di scioglimento della società, nonché volta a verificare se, nello svol- gimento della propria attività, [OSCURATO:SOCIETA]. si avvalesse di strutture e mezzi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la loro inerenza all'attività svolta e le ripercussioni economi- che, anche in termini di eventuali sconti concessi agli acquirenti degli appartamenti realizzati dal frazionamento di palazzo [OSCURATO:PERSONA], del dedotto errore di indicazione di particella catastale nell'acquisto di detto immobile». A seguito del deposito della relazione peritale, il Presidente del Tribunale delle imprese di Firenze, con decreto del 24 luglio 2018, ha liquidato il compenso al consulente. [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, rigettata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza impugnata. Il giudice ha ritenuto corretta ed equa la li- quidazione, basandosi sull'esame della relazione peritale e sulla mole di documenti, contabili ed extracontabili, esaminati dal consu- lente. Ha osservato che i vari aspetti del quesito richiedevano di- verse prospettive di verifica e si estendevano su archi temporali differenti: se l'analisi sulla sottocapitalizzazione era circoscritta al periodo tra aprile 2008 e marzo 2009, altri accertamenti si protrae- vano fino alla data del fallimento, nel marzo 2014. L'ordinanza ha inoltre evidenziato che l'indagine ha riguardato non solo scritture contabili riferite ad anni e conti diversi, ma anche documenti extra- contabili eterogenei. Il Tribunale ha giudicato corretta l'applicazione dell'art. 3 d.m. n. 182/2002, relativo alla valutazione di situazioni aziendali e diritti a titolo di risarcimento, poiché al consulente era stato chiesto di determinare lo stato di sottocapitalizzazione e di quantificare i danni conseguenti. Ha aggiunto che gli accertamenti hanno implicato una ricerca preliminare di carattere tecnico- scientifico, distinta dalla mera analisi contabile di un bilancio. Ricorre in cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, illu- strati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Conviene esporre dapprima per connessione tutti e sei i mo- tivi di ricorso, le parti del provvedimento rispettivamente impugna- te e le obiezioni del controricorrente. 2.1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 134 e 161 c.p.c., degli artt. 118 co. 1 e 2 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. La critica si articola in più profili. Si contesta in primo luogo la violazione dell'art. 52 cit., poiché non sussistono i presupposti di eccezionale importanza, complessità e difficoltà per disporre l'au- mento degli onorari fino al doppio. Si lamenta, in secondo luogo, che la motivazione dell'ordinanza sul punto sia meramente appa- rente e perplessa, in quanto si limita a formule di stile quali la «gran mole dei documenti» e la «complessità degli accertamenti», senza fornire indicazioni concrete che permettano di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare un controllo sulla sua logi- cità. Infine, si rileva la totale assenza di motivazione in ordine al requisito della «eccezionale importanza» della prestazione, che non può desumersi dal valore della causa di merito, pari a € 345.000. In relazione al primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata af- ferma esplicitamente che il presidente ha correttamente applicato l'aumento previsto dall'art. 52 d.p.r. n. 115/2002. La motivazione esplicita di tale statuizione risiede nella considerazione della «gran mole dei documenti prodotti dal CTU a supporto delle rispettive ra- gioni, della delicatezza e la complessità degli accertamenti e delle interpretazioni tecnico-scientifiche da svolgere». In modo logica- mente necessario da tale affermazione di correttezza, si desume che il giudice dell'opposizione abbia ritenuto sussistenti i presuppo- sti di eccezionale importanza, complessità e difficoltà richiesti dalla norma, rafforzando tale convincimento con il rilievo che gli accer- tamenti avevano comportato «lo svolgimento di una preliminare ri- cerca di carattere tecnico/scientifico volta alla corretta interpreta- zione di alcuni aspetti attinenti alle valutazioni da fare che niente hanno a che vedere con l'analisi contabile di un bilancio». 2.2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 51 d.p.r. 115/2002, degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 co. 1 e 2 disp. att. c.p.c., e dell'art. 111 Cost. Anche questa censura presen- ta due profili. Il primo riguarda la mancanza di una motivazione, anche minima, che giustifichi la scelta di liquidare gli onorari appli- cando sempre i massimi tariffari, senza alcun riferimento ai criteri di difficoltà, pregio e completezza della prestazione. Il secondo pro- filo, subordinato all'ammissibilità della segmentazione della consu- lenza, evidenzia l'illogicità di ritenere che ciascuna delle singole sotto-questioni in cui è stata scomposta l'indagine abbia raggiunto un grado di complessità tale da giustificare, per ognuna, l'applica- zione del massimo della tariffa. Nella parte censurata, il provvedimento impugnato ritiene «cor- retta ed equa» la liquidazione , fondata sulla mole documentale, sulla diversità delle prospettive di verifica e sulla complessità degli accertamenti. 2.3. - In relazione al primo motivo, il controricorrente contesta la qualificazione dell'attività peritale come semplice o elementare, ri- badendo che tale critica è una mera ripetizione di quanto già de- dotto in sede di opposizione. Sostiene che il giudice dell'opposizio- ne ha fornito una motivazione adeguata a giustificare l'aumento del compenso, evidenziando la molteplicità e l'autonomia degli aspetti del quesito, la delicatezza dell'incarico, le cui conclusioni potevano avere riflessi anche in sede penale, e la notevole mole di documenti da esaminare in un tempo limitato. Contesta inoltre l'affermazione del ricorrente secondo cui la liquidazione sarebbe stata orientata sempre sui massimi di tariffa, precisando che per alcuni quesiti il compenso è stato calcolato sulla base dei valori medi o minimi. Conclude che la censura del ricorrente non attiene a un vizio di mo- tivazione, ma a un dissenso sulla valutazione di merito, come tale inammissibile. 2.4. - Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 319/1980 e degli artt. 2, 3, 4 e 5 d.m. n. 115/2002 , oltre a un vizio di motivazione per palese contraddizione. Il ricor- rente deduce, quale primo profilo, l'erroneità della scomposizione della prestazione del consulente in plurimi incarichi autonomi, so- stenendo che l'indagine richiesta, relativa a un'azione di responsa- bilità, fosse intrinsecamente unitaria data l'interdipendenza tra i vari accertamenti. Quale secondo profilo, si afferma che, proprio a causa della natura complessa e non specificamente tabellata dell'incarico, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato secondo il criterio a tempo, in base alle vacazioni previste dall'art. 4 l. n. 319/1980, e non a percentuale. Si evidenzia infine una contraddi- zione nella motivazione dell'ordinanza, che da un lato giustifica la pluralità di liquidazioni per la diversità delle prospettive di verifica, ma dall'altro riconosce un elemento unificante nell'esame delle me- desime scritture contabili e documenti. Sul punto sollevato dal terzo motivo, l'ordinanza affermache «le indagini e gli accertamenti posti in essere dal CTU e necessari per trattare i vari aspetti del quesito richiedevano diverse prospettive di verifica». Tale conclusione è argomentata sulla base della diver- sa estensione temporale degli accertamenti e della eterogeneità dei documenti esaminati, sia contabili sia extracontabili. Il provvedi- mento afferma inoltre la correttezza dell'applicazione del criterio a percentuale, indicando come norma di riferimento l'art. 3 d.m. n. 182/2002, poiché al consulente era stato chiesto di «determinare lo stato di sottocapitalizzazione della società [...] nonché la quantifi- cazione dei danni, perciò, conseguenti». Il provvedimento non menziona la possibilità di applicare il criterio a tempo previsto dall'art. 4 l. n. 319/1980, ma la sua applicabilità è implicitamente e necessariamente esclusa dalla conferma esplicita della correttezza del criterio a percentuale. 2.5. - I l controricorrente critica congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che si risolvono in una richiesta di giudi- zio di merito sull'attività svolta. Ribadisce che la determinazione del compenso all'interno della forbice tariffaria è un potere discreziona- le del giudice e che il provvedimento impugnato ha espressamente e scrupolosamente valutato le censure, fornendo una motivazione precisa sebbene sintetica. Sostiene inoltre che il criterio di liquida- zione a vacazione è invocato a sproposito, in quanto, secondo la giurisprudenza, esso si applica solo quando il valore della causa è indeterminabile, circostanza che non ricorre nel caso di specie. 2.6. - Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si cen- sura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 d.m. n. 115/2002e la violazione dell'art. 112 c.p.c. Si sostiene che, anche qualora si ritenesse applicabile il criterio a percentuale, il tribunale avrebbe errato nell'individuare la base di calcolo. Questa, ai sensi dell'art. 1 d.m.cit . , doveva corrispondere al valore della controver- sia, pari a € 345.000,00, e non alla «stima prospettica della mone- tizzazione del valore di produzione» di € 988.795,00 utilizzata nel decreto di liquidazione. Si denuncia inoltre la violazione dell'art.112 c.p.c., poiché l'ordinanza non ha corretto tale errore di calcolo nonostante lo stesso consulente tecnico, nel giudizio di opposizio- ne, ne avesse riconosciuto la sussistenza. 2.7. - In merito al quarto motivo, il controricorrente riconosce l'esistenza di una «semplice svista» nella determinazione della base di calcolo per il primo quesito e afferma di averlo già ammesso nel giudizio di merito. Suggerisce che la Corte possa procedere diret- tamente alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ag- giunge che il ricorso su tale punto è ingiustificato, poiché sarebbe bastata una semplice comunicazione per risolvere la questione. 2.8. -Con il quinto motivo, anch'esso gradato, si denuncia la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.m. n. 115/ 2002 e la viola- zione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla liquidazione del primo quesito. Il ricorrente sostiene che, se si accetta la logica della scomposizione dell'incarico, l'accertamento relativo alla data di sot- tocapitalizzazione della società, essendo un'analisi di bilancio, avrebbe dovuto essere liquidato in base ai criteri previsti dall'art. 4 d.m.cit. e non dall'art. 3, che riguarda la valutazione di aziende. 2.9. -Con il sesto motivo, sempre in via subordinata, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 d.m. n. 115/2002 e la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla li- quidazione del secondo quesito. Si deduce che l'analisi delle com- pensazioni, essendo una verifica contabile, non poteva essere liqui- data sulla base dell'art. 3 d.m. cit . , ma avrebbe dovuto ricadere nell'ambito degli artt. 4 o 5 dello stesso decreto. Si contesta inoltre la violazione dell'art. 112 c.p.c. per la totale omissione di pronuncia da parte dell'ordinanza sulla censura, sollevata in sede di opposi- zione, relativa alla non autonomia di tale accertamento rispetto agli altri. Riguardo al sesto motivo, il provvedimento impugnato non af- fronta specificamente la questione della norma tariffaria applicabile all'accertamento sulle compensazioni. La giustificazione fornita per l'applicazione dell'art. 3 d.m. cit. è di carattere generale e si riferi- sce all'intero quesito. L'ordinanza non contiene, pertanto, alcuna statuizione, esplicita o implicita, sulla possibile applicazione degli artt. 4 o 5 del d.m. a tale specifico profilo, né si pronuncia sulla censura relativa alla sua mancata autonomia. 2.10. -Il controricorrente definisce il quinto e il sesto motivo una inutile ripetizione dei concetti precedenti e una richiesta di riesame nel merito. Contesta l'applicabilità dell'art. 4 d.m. cit. in luogo dell'art. 3, sostenendo che quest'ultimo è il riferimento corretto poiché il quesito non si limitava a un esame di bilancio, ma richie- deva di determinare lo stato di sottocapitalizzazione con riferimento alle situazioni aziendali di due società e di quantificare i danni con- seguenti, rientrando così pienamente nella dicitura letterale della norma applicata. 3.1.– Il ricorso va accolto . Il provvedimento impugnato ha rigettato l'opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, avallando l'impostazione del decreto di liquidazione che aveva scomposto il quesito peritale in una pluralità di accertamenti, liquidati separatamente. Tale approccio viola i principi che governano la materia. Il punto centrale risiede nella corretta qualificazione del quesito affidato al consulente come unitario o plurimo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al fine di valutare se l'incarico contempli un quesito unitario ovvero più quesiti autonomi, non è di per sé rilevante il fatto che al perito siano rivolte più domande o che egli sia tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte. Decisivo è invece il criterio dell'unitarietà funzionale: si ha un quesito unitario quando la pluralità di operazioni sia legata da un vincolo teleologico, tale da privare le singole risposte di autonomia, essendo esse tutte finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo. Si ha, al contrario, pluralità di quesiti solo quando le operazioni da compiere siano fondamentalmente autosufficienti e non interdipendenti (v. Cass. n. 1676872023; Cass. n. 28417 / 2018). La liquidazione di compensi separati per distinti accertamenti è legittima solo se questi ultimi sono autonomi e non legati da un nesso di interdipendenza che connota, invece, l'unitarietà dell'incarico e del relativo onorario (v. Cass. n. 15306/2020). Applicando tali principi al caso di specie, il quesito sottoposto al consulente, pur articolato in più punti, rivela un'evidente unitarietà funzionale. L'accertamento della data di sottocapitalizzazione della società, l'analisi delle compensazioni e la quantificazione dei danni derivanti dalla prosecuzione dell'attività o da atti distrattivi non costituiscono indagini autonome, bensì fasi logicamente e tecnicamente consequenziali di un'unica e complessa indagine, finalizzata a verificare la sussistenza e l'entità della responsabilità dell'ex amministratore, che costituiva l'oggetto del giudizio di merito. Ciascun accertamento è privo di autonoma rilevanza se non considerato in funzione degli altri e dell'obiettivo finale della consulenza. Il Tribunale, nel ritenere che il quesito non fosse unico, ha fatto leva su argomentazioni –quali le «diverse prospettive di verifica» o i diversi archi temporali degli accertamenti – che non colgono il nucleo della questione, ossia l'interdipendenza funzionale delle indagini. L'aver considerato come distinti e autonomi accertamenti che erano invece intrinsecamente connessi costituisce, pertanto, un errore di diritto. 3.2. - Da tale errore – aggredito con successo dal terzo motivo - discende l'illegittimità dell'intero impianto di liquidazione, che dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio, muovendo dal presupposto fissato nel paragrafo precedente, in tutti i profili ulteriori e dipendenti, tratti ad oggetto degli altri motivi di ricorso. Infatti, per tacer d’altro, l'erronea scomposizione dell'incarico ha viziato la motivazione sulla complessità della prestazione, presupposto per l'applicazione dei massimi tariffari e per l'aumento del compenso ai sensi dell'art. 52 d.p.r. n. 115/2002. La motivazione addotta sul punto dal Tribunale, limitandosi a un generico riferimento alla «mole dei documenti» e alla « delicatezza e complessità degli accertamenti», si risolve in una clausola di stile inidonea a dar conto delle ragioni specifiche per le quali la prestazione, nel caso concreto, debbaritenersi di eccezionale difficoltà. Inoltre, come correttamente dedotto con il quarto motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è viziato anche dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso di correggere un palese errore nella determinazione della base di calcolo. 3.3. - In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere cassata. La fondatezza delle censure relative all'unitarietà del quesito e all'errata individuazione del criterio di liquidazione assorbe ogni altro profilo di doglianza relativo alla quantificazione del compenso e all'applicazione delle singole voci tariffarie. La causa va rinviata al Tribunale di Firenze, in persona di divers o magistrato, che procederà a una nuova liquidazione del compenso attenendosi ai principi di d