CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 42278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 20 febbraio 2023, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di titolare di ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o occultava 18 fatture emesse nell'anno d'imposta 2014 e 4 emesse nel 2015, così da impedire l'analitica ricostruzione del reddito imponibile e del volume d'affari. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che non sono provati né la condotta di occultamento, la quale non risulterebbe integrata, poiché la documentazione contabile era stata in parte trasmessa agli inquirenti, né il dolo specifico di evasione, per i problemi neurologici del ricorrente; 2) l'omessa motivazione in relazione al travisamento della prova, sul rilievo che solo mediante prove presuntive è stato confermato il giudizio di responsabilità, mentre la sentenza di primo grado conteneva erronei riferimenti a persone e fatti di altri procedimenti. Considerato che il primo motivo ricorso è inammissibile, perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità riprodurre i medesimi argomenti già contenuti nel ricorso in appello, chiedendo altresì una rivalutazione probatoria; che le censure del ricorrente erano già state compiutamente esaminate, con puntuale motivazione, nel giudizio di secondo grado; che, infatti, la Corte territoriale, non discostandosi dalle argomentazioni del primo giudice, ha confermato che il ricorrente ha avuto un comportamento solo apparentemente collaborativo all'atto dell'accertamento; che, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, la documentazione trasmessa dal ricorrente non era sufficiente a ricostruire il volume di affari e il reddito imponibile; che la giurisprudenza intervenuta sul punto afferma che la condotta di occultamento si perfeziona anche se solo in parte è stata nascosta la contabilità da esibire (ex multis, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02); che, rispetto al dolo di evasione, il giudice di merito ha concluso - a fronte di generici rilievi difensivi sulla salute mentale dell'imputato - per la sussistenza della volontà specifica di ostacolare la ricostruzione reddituale, emergente dal dato probatorio che attestava una macroscopica lacunosità nella contabilità dell'imputato; che le considerazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, relative a pretesi errori nell'individuazione del procedimento da parte del giudice di primo grado, sono irrilevanti, essendo assolutamente chiare le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado circa l'identità dell'imputato e la dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato come contestato; che, infatti, la sentenza impugnata ha confermato la ricostruzione del volume di affari, applicando i principi processuali in tema di prova, anche attraverso documentazione acquisita presso terzi; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]