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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 18651/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1762 BARBUZZI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2235/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 1335/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6404/20221.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dNi umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026Bari, in parziale accoglimento del gravame proposto dDaat a pubblicazione 09/06/2026Giuseppe Lacatena avverso sentenza del Tribunale di Bari del16/4/2018, lo condannava al pagamento, in favore dell’A.DI.SUPuglia – Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], del nettofiscale e previdenziale della somma di €. 209.638,12,confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

L’ADISU Puglia aveva convenuto in giudizio il Lacatena perla restituzione di indebito per €. 255.149,92 in sorte, parte dellaquale somma, la sola che ormai rileva per il titolo, consisteva inquanto questi si era autoliquidato ed aveva riscosso, in corso dirapporto, anno per anno, a titolo di indennità sostitutiva di feriematurate e non godute.3.

Il lavoratore aveva resistito e riconvenuto l’Azienda per ilrisarcimento del danno non patrimoniale che assumeva aversofferto per non aver potuto fruire delle ferie.4.

Quanto alle ferie non godute, ed alla ricollegata pretesarisarcitoria la Corte di merito rigettava la doglianza perché: fuoridei non dedotti presupposti di cui all’art. 654 c.p.p., l’esclusionedella rilevanza penale della condotta non rilevava ai fini civilisecondo l’art. 651 c.p.p.; l’art. 17, comma 8, del CCNL 10/4/96per il personale con qualifica dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] escludeva la monetizzabilità delle ferie prima dellacessazione del rapporto, in armonia all’art. 10 del d.lgs. n.66/2003, e dei princìpi eurounitari in materia (art. 7 direttiva93/2004 CE, confluita nella direttiva 2003/88 CE).

Cass SUn.24712/2008; Cass. n.12881/2020).

Il lavoratore, purpotendone fruire in piena autonomia, non le aveva mai chieste,«né ha denunciato, in termini chiari e circostanziati, l’esistenza,nel periodo in esame (2003/2009), di situazioni ostative allafruizione delle stesse, rivendicandone il riconoscimento».Numero registro generale 6404/2022Generica e non pertinente ratione temporis era al riguardo laN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026prodotta nota del 27/4/2001.

Inoltre, risultava in atti che nDealt a pubblicazione 09/06/20262003 era stato assunto un altro dirigente per il settore AffariGenerali fino a febbraio 2004, e nel 2007 un altro dirigente peril [OSCURATO:PERSONA] e prevenzione dei Lavoripubblici, con specifico compito di sostegno al Lacatena;circostanze che contraddicevano la pretesa impossibilità difruizione.

Automonetizzando anno per anno il maturato, ildirigente aveva altresì impedito al datore di invitarlo allafruizione in natura, ciò che escludeva ulteriormente la pretesaresponsabilità datoriale, tenuto ulteriormente conto dell’art.1227, co.2, c.c.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre FrancescaBattista, erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA],con atto affidato a cinque motivi.6.

Resiste l’ADISU Puglia con controricorso.7.

La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione dell’art. 2109 c.c., edell’art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88 CE.La statuizione sulle ferie è censurata per aver disatteso ilprincipio di diritto secondo il quale la monetizzazione delle feriediviene doverosa se il datore non assolve all’onere di informareil lavoratore del diritto di fruire delle ferie e di invitarloformalmente a fruirne.2.

Il motivo è inammissibile.Il principio di diritto invocato, che la ricorrente mutua da CGUE6 novembre 2018 in C.- 569/16, 570/16, 619/16, 684/16, Max-Planck, e Cass. nn. 13613/2020, 18140/2022, 21780/2022,29844/2022 si applica nel caso in cui il lavoratore sia cessatoNumero registro generale 6404/2022dal servizio con ferie maturate e non godute, e rivendichi iNl umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

DIalt a pubblicazione 09/06/2026fondamento del principio risiede invero nel rilievo che l’art. 7della Direttiva 93/2004 CE, confluita nella direttiva 2003/88 CE,nel prevedere che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misurenecessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annualiretribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni diottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/oprassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuitenon può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo ilcaso di fine rapporto di lavoro» tutela essenzialmente il dirittodel lavoratore alla fruizione effettiva (ossia in natura) delle ferie,diritto di particolare importanza nel diritto sociale dell’Unione(punti 19 e 20 sentenza Max-Planck); mentre il diritto alpagamento dell’indennità finanziaria sostitutiva è previsto in viaresiduale per il solo caso la fruizione in natura del maturatodivenga impossibile in ragione della cessazione del rapporto dilavoro (punto 23).In coerenza con tali princìpi, l’art. 10 del d.lgs. n.66/2003prevede al comma 2 che «Il predetto periodo minimo di quattrosettimane non può essere sostituito dalla relativa indennità perferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto dilavoro».

E peraltro l’art. 17, comma 8, del CCNL 10/4/96 per ilpersonale con qualifica dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] -EntiLocali già prevedeva che «Le ferie sono un diritto irrinunciabilee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascunanno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente inrelazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla suaresponsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativodell’ente»; ed al comma 3 che «Fermo restando il disposto delNumero registro generale 6404/2022comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoroN, umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite peDrat a pubblicazione 09/06/2026esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procedeal pagamento sostitutivo delle stesse.

Analogamente si procedenel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensidell’art. 27».Nella specie la causa sul punto risulta vertere unicamente suldiritto del datore di lavoro a ripetere una indennità sostitutivache il lavoratore, secondo l’accertamento della Corte di merito,ha riscosso, autoliquidandosela, in corso di rapporto, anno peranno, in violazione del principio posto dall’art.7, par. 2, dellaDirettiva, e riprodotto dall’art. 10 del d.lgs. n.66/2003, nonchédal CCNL applicato, che, al fine di tutelare il diritto indisponibiledel lavoratore alla fruizione delle ferie in natura, ne vieta lamonetizzazione in corso di rapporto.

Tale divieto è assoluto edinderogabile, non rilevando affatto la circostanza che la mancatafruizione sia stata determinata da fatto datoriale.3.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2109 e2909 c.c..Si addebita alla Corte di merito di aver giudicato indebita lamonetizzazione delle ferie in corso di rapporto per una ragione(la mancanza di prova di esigenze impeditive di servizio) diversada quella enunciata dal Tribunale, e senza tener conto delgiudicato penale di insussistenza del fatto, così violandostatuizioni coperte dal giudicato.4.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte di merito hagiudicato il riscosso ripetibile in ragione della regola che vieta lamonetizzazione delle ferie in corso di rapporto, e poiché illavoratore aveva dedotto di essersi trovato nell’impossibilità difruire delle ferie, ed aveva anche posto tale assunto afondamento di una pretesa al risarcimento del danno Nunmoerno r egistro generale 6404/2022Numero sezionale 1762/2026patrimoniale, ha disatteso anche tale assunto con accertaNummeeron dti ora ccolta generale 18651/2026in fatto non censurabile in questa sede per violazione di leggeDa.t a pubblicazione 09/06/2026La prima ratio decidendi, quanto alla questione dell’esistenzadell’indebito, è autonoma e regge in modo autosufficiente ladecisione sul punto, posto che comunque, finché il rapporto dilavoro è in essere, e quindi le ferie anche arretrate possonoessere fruite in natura, la monetizzazione è comunque vietata,anche se a dar causa alla mancata fruizione sia stato il datore.Di conseguenza il mancato confronto con la ratio decidendi inquestione rende di per sé la seconda doglianza, sul punto,inammissibile (tra le tante, Cass. nn. 11493/2018, 5102/2024).Quanto al giudicato penale, il motivo è infondato, perché lastessa ricorrente deduce in ricorso che il dante causa era statoprosciolto dall’accusa di peculato perché la somma riscossa nonera superiore al corrispettivo del maturato feriale, che è ragioneestranea al divieto di monetizzazione in corso di rapportodell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, cheha la funzione specifica di non pregiudicare il diritto alla fruizionedelle ferie in natura finchè questa non resti definitivamenteimpedita dalla cessazione del rapporto di lavoro.5.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c..Si censura il giudizio reso dalla Corte di merito in punto difruibilità delle ferie quantomeno nei periodi in cui c’erano altridirigenti, sull’assunto di essere stato reso invertendo l’onereprobatorio riguardo al potere del lavoratore di mettersi in ferieda solo.6.

Il motivo, in quanto volto a censurare il capo di sentenzache ha giudicato indebita la monetizzazione delle ferie, èinammissibile per le ragioni già sopra evidenziate.Numero registro generale 6404/2022In quanto volto a censurare il capo di sentenza che ha respintoN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026la domanda risarcitoria, è ancora inammissibile, perché non Dsait a pubblicazione 09/06/2026confronta col fatto che la Corte territoriale ha accertato in fatto,in modo non censurabile per violazione di legge, che illavoratore, oltre a potersi prendere le ferie in autonomia -cheperaltro è anche dato contrattuale - non aveva mai nemmenochiesto di fruire delle ferie.7.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c.Si censura il rigetto della riconvenzionale, sull’assunto che permolto tempo egli era stato l’unico dirigente, sicché non sarebbevero che potesse fruire delle ferie, come sarebbe provato daidocumenti prodotti e si era chiesto di provare per testi.8.

Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha costantemente affermato che la censura diviolazione dell’art. 2967 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n.5 c.p.c. (Cass., nn. 15107/2013, 13395/2018, 26769/2018,26739/2024).Nella specie la Corte territoriale ha respinto la domandarisarcitoria sulla base dell’accertamento in fatto, come tale noncensurabile in sede di legittimità per violazione di legge, che ilLacatena non aveva fruito delle ferie né chiesto di fruirnenemmeno nei consistenti periodi in cui avrebbe potuto fruirne,per la presenza in servizio di altri dirigenti in grado di sostituirlo.Numero registro generale 6404/20229.

Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primoN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c., 11D5at a pubblicazione 09/06/2026c.p.c. e 345 c.p.c.Si lamenta che la Corte di merito abbia giudicato inammissibile,per novità, il motivo di appello sul quantum, perché la misuradella condanna formava oggetto di un onere probatorio deldatore, ed egli aveva contestato il quantum già in primo gradoin memoria autorizzata del 2/2/2018 sulla base della sentenzadella Corte dei conti del 2014.Sostiene inoltre che la contestazione da lui svolta sull’ancomprendesse di per sé anche la contestazione sul quantum.10.

Il motivo è infondato.La stessa ricorrente, nel riportare in ricorso il contenuto dellamemoria del 2/2/2018, mostra che nella stessa, come peraltroaffermato dalla Corte territoriale, il Lacatena vi si limitò adedurvi che il giudizio contabile si era estinto, la pretesaviolazione del principio del ne bis in idem, e la mancatadetrazione dalla pretesa restitutoria complessiva avanzata daldatore di lavoro di somme asseritamente già pagate perottenere l’estinzione di quel giudizio, senza sollevare alcunaspecifica contestazione sulla misura della somma chiesta inripetizione, nei termini, richiedenti nuovi accertamenti in fatto,in cui la questione del quantum debeatur era stata proposta inappello.

Quanto alla somma versata, questa era stata accertatae detratta dal Tribunale.Sotto il secondo profilo, la doglianza si pone in contrasto colconsolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale nelprocesso del lavoro l'onere di contestare specificamente iconteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando ilconvenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché lanegazione del titolo degli emolumenti pretesi non implicaNumero registro generale 6404/2022necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loroN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza dDealt a pubblicazione 09/06/2026calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere unagenerale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità almomento genetico del rapporto e il difendersi sul"quantum debeatur" (Cass. n. 29236/2017).11.

In conclusione, il ricorso va respinto.12.

Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 5.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1762 BARBUZZI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2235/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 1335/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6404/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dNi umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026Bari, in parziale accoglimento del gravame proposto dDaat a pubblicazione 09/06/2026Giuseppe Lacatena avverso sentenza del Tribunale di Bari del16/4/2018, lo condannava al pagamento, in favore dell’A.DI.SUPuglia – Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], del nettofiscale e previdenziale della somma di €. 209.638,12,confermando nel resto la sentenza impugnata.2. L’ADISU Puglia aveva convenuto in giudizio il Lacatena perla restituzione di indebito per €. 255.149,92 in sorte, parte dellaquale somma, la sola che ormai rileva per il titolo, consisteva inquanto questi si era autoliquidato ed aveva riscosso, in corso dirapporto, anno per anno, a titolo di indennità sostitutiva di feriematurate e non godute.3. Il lavoratore aveva resistito e riconvenuto l’Azienda per ilrisarcimento del danno non patrimoniale che assumeva aversofferto per non aver potuto fruire delle ferie.4. Quanto alle ferie non godute, ed alla ricollegata pretesarisarcitoria la Corte di merito rigettava la doglianza perché: fuoridei non dedotti presupposti di cui all’art. 654 c.p.p., l’esclusionedella rilevanza penale della condotta non rilevava ai fini civilisecondo l’art. 651 c.p.p.; l’art. 17, comma 8, del CCNL 10/4/96per il personale con qualifica dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] escludeva la monetizzabilità delle ferie prima dellacessazione del rapporto, in armonia all’art. 10 del d.lgs. n.66/2003, e dei princìpi eurounitari in materia (art. 7 direttiva93/2004 CE, confluita nella direttiva 2003/88 CE). Cass SUn.24712/2008; Cass. n.12881/2020). Il lavoratore, purpotendone fruire in piena autonomia, non le aveva mai chieste,«né ha denunciato, in termini chiari e circostanziati, l’esistenza,nel periodo in esame (2003/2009), di situazioni ostative allafruizione delle stesse, rivendicandone il riconoscimento».Numero registro generale 6404/2022Generica e non pertinente ratione temporis era al riguardo laN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026prodotta nota del 27/4/2001. Inoltre, risultava in atti che nDealt a pubblicazione 09/06/20262003 era stato assunto un altro dirigente per il settore AffariGenerali fino a febbraio 2004, e nel 2007 un altro dirigente peril [OSCURATO:PERSONA] e prevenzione dei Lavoripubblici, con specifico compito di sostegno al Lacatena;circostanze che contraddicevano la pretesa impossibilità difruizione. Automonetizzando anno per anno il maturato, ildirigente aveva altresì impedito al datore di invitarlo allafruizione in natura, ciò che escludeva ulteriormente la pretesaresponsabilità datoriale, tenuto ulteriormente conto dell’art.1227, co.2, c.c.5. Per la cassazione della sentenza ricorre FrancescaBattista, erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA],con atto affidato a cinque motivi.6. Resiste l’ADISU Puglia con controricorso.7. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione dell’art. 2109 c.c., edell’art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88 CE.La statuizione sulle ferie è censurata per aver disatteso ilprincipio di diritto secondo il quale la monetizzazione delle feriediviene doverosa se il datore non assolve all’onere di informareil lavoratore del diritto di fruire delle ferie e di invitarloformalmente a fruirne.2. Il motivo è inammissibile.Il principio di diritto invocato, che la ricorrente mutua da CGUE6 novembre 2018 in C.- 569/16, 570/16, 619/16, 684/16, Max-Planck, e Cass. nn. 13613/2020, 18140/2022, 21780/2022,29844/2022 si applica nel caso in cui il lavoratore sia cessatoNumero registro generale 6404/2022dal servizio con ferie maturate e non godute, e rivendichi iNl umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva. DIalt a pubblicazione 09/06/2026fondamento del principio risiede invero nel rilievo che l’art. 7della Direttiva 93/2004 CE, confluita nella direttiva 2003/88 CE,nel prevedere che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misurenecessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annualiretribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni diottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/oprassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuitenon può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo ilcaso di fine rapporto di lavoro» tutela essenzialmente il dirittodel lavoratore alla fruizione effettiva (ossia in natura) delle ferie,diritto di particolare importanza nel diritto sociale dell’Unione(punti 19 e 20 sentenza Max-Planck); mentre il diritto alpagamento dell’indennità finanziaria sostitutiva è previsto in viaresiduale per il solo caso la fruizione in natura del maturatodivenga impossibile in ragione della cessazione del rapporto dilavoro (punto 23).In coerenza con tali princìpi, l’art. 10 del d.lgs. n.66/2003prevede al comma 2 che «Il predetto periodo minimo di quattrosettimane non può essere sostituito dalla relativa indennità perferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto dilavoro». E peraltro l’art. 17, comma 8, del CCNL 10/4/96 per ilpersonale con qualifica dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] -EntiLocali già prevedeva che «Le ferie sono un diritto irrinunciabilee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascunanno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente inrelazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla suaresponsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativodell’ente»; ed al comma 3 che «Fermo restando il disposto delNumero registro generale 6404/2022comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoroN, umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite peDrat a pubblicazione 09/06/2026esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procedeal pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procedenel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensidell’art. 27».Nella specie la causa sul punto risulta vertere unicamente suldiritto del datore di lavoro a ripetere una indennità sostitutivache il lavoratore, secondo l’accertamento della Corte di merito,ha riscosso, autoliquidandosela, in corso di rapporto, anno peranno, in violazione del principio posto dall’art.7, par. 2, dellaDirettiva, e riprodotto dall’art. 10 del d.lgs. n.66/2003, nonchédal CCNL applicato, che, al fine di tutelare il diritto indisponibiledel lavoratore alla fruizione delle ferie in natura, ne vieta lamonetizzazione in corso di rapporto. Tale divieto è assoluto edinderogabile, non rilevando affatto la circostanza che la mancatafruizione sia stata determinata da fatto datoriale.3. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2109 e2909 c.c..Si addebita alla Corte di merito di aver giudicato indebita lamonetizzazione delle ferie in corso di rapporto per una ragione(la mancanza di prova di esigenze impeditive di servizio) diversada quella enunciata dal Tribunale, e senza tener conto delgiudicato penale di insussistenza del fatto, così violandostatuizioni coperte dal giudicato.4. Anche tale motivo è inammissibile. La Corte di merito hagiudicato il riscosso ripetibile in ragione della regola che vieta lamonetizzazione delle ferie in corso di rapporto, e poiché illavoratore aveva dedotto di essersi trovato nell’impossibilità difruire delle ferie, ed aveva anche posto tale assunto afondamento di una pretesa al risarcimento del danno Nunmoerno r egistro generale 6404/2022Numero sezionale 1762/2026patrimoniale, ha disatteso anche tale assunto con accertaNummeeron dti ora ccolta generale 18651/2026in fatto non censurabile in questa sede per violazione di leggeDa.t a pubblicazione 09/06/2026La prima ratio decidendi, quanto alla questione dell’esistenzadell’indebito, è autonoma e regge in modo autosufficiente ladecisione sul punto, posto che comunque, finché il rapporto dilavoro è in essere, e quindi le ferie anche arretrate possonoessere fruite in natura, la monetizzazione è comunque vietata,anche se a dar causa alla mancata fruizione sia stato il datore.Di conseguenza il mancato confronto con la ratio decidendi inquestione rende di per sé la seconda doglianza, sul punto,inammissibile (tra le tante, Cass. nn. 11493/2018, 5102/2024).Quanto al giudicato penale, il motivo è infondato, perché lastessa ricorrente deduce in ricorso che il dante causa era statoprosciolto dall’accusa di peculato perché la somma riscossa nonera superiore al corrispettivo del maturato feriale, che è ragioneestranea al divieto di monetizzazione in corso di rapportodell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, cheha la funzione specifica di non pregiudicare il diritto alla fruizionedelle ferie in natura finchè questa non resti definitivamenteimpedita dalla cessazione del rapporto di lavoro.5. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c..Si censura il giudizio reso dalla Corte di merito in punto difruibilità delle ferie quantomeno nei periodi in cui c’erano altridirigenti, sull’assunto di essere stato reso invertendo l’onereprobatorio riguardo al potere del lavoratore di mettersi in ferieda solo.6. Il motivo, in quanto volto a censurare il capo di sentenzache ha giudicato indebita la monetizzazione delle ferie, èinammissibile per le ragioni già sopra evidenziate.Numero registro generale 6404/2022In quanto volto a censurare il capo di sentenza che ha respintoN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026la domanda risarcitoria, è ancora inammissibile, perché non Dsait a pubblicazione 09/06/2026confronta col fatto che la Corte territoriale ha accertato in fatto,in modo non censurabile per violazione di legge, che illavoratore, oltre a potersi prendere le ferie in autonomia -cheperaltro è anche dato contrattuale - non aveva mai nemmenochiesto di fruire delle ferie.7. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c.Si censura il rigetto della riconvenzionale, sull’assunto che permolto tempo egli era stato l’unico dirigente, sicché non sarebbevero che potesse fruire delle ferie, come sarebbe provato daidocumenti prodotti e si era chiesto di provare per testi.8. Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha costantemente affermato che la censura diviolazione dell’art. 2967 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n.5 c.p.c. (Cass., nn. 15107/2013, 13395/2018, 26769/2018,26739/2024).Nella specie la Corte territoriale ha respinto la domandarisarcitoria sulla base dell’accertamento in fatto, come tale noncensurabile in sede di legittimità per violazione di legge, che ilLacatena non aveva fruito delle ferie né chiesto di fruirnenemmeno nei consistenti periodi in cui avrebbe potuto fruirne,per la presenza in servizio di altri dirigenti in grado di sostituirlo.Numero registro generale 6404/20229. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primoN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c., 11D5at a pubblicazione 09/06/2026c.p.c. e 345 c.p.c.Si lamenta che la Corte di merito abbia giudicato inammissibile,per novità, il motivo di appello sul quantum, perché la misuradella condanna formava oggetto di un onere probatorio deldatore, ed egli aveva contestato il quantum già in primo gradoin memoria autorizzata del 2/2/2018 sulla base della sentenzadella Corte dei conti del 2014.Sostiene inoltre che la contestazione da lui svolta sull’ancomprendesse di per sé anche la contestazione sul quantum.10. Il motivo è infondato.La stessa ricorrente, nel riportare in ricorso il contenuto dellamemoria del 2/2/2018, mostra che nella stessa, come peraltroaffermato dalla Corte territoriale, il Lacatena vi si limitò adedurvi che il giudizio contabile si era estinto, la pretesaviolazione del principio del ne bis in idem, e la mancatadetrazione dalla pretesa restitutoria complessiva avanzata daldatore di lavoro di somme asseritamente già pagate perottenere l’estinzione di quel giudizio, senza sollevare alcunaspecifica contestazione sulla misura della somma chiesta inripetizione, nei termini, richiedenti nuovi accertamenti in fatto,in cui la questione del quantum debeatur era stata proposta inappello. Quanto alla somma versata, questa era stata accertatae detratta dal Tribunale.Sotto il secondo profilo, la doglianza si pone in contrasto colconsolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale nelprocesso del lavoro l'onere di contestare specificamente iconteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando ilconvenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché lanegazione del titolo degli emolumenti pretesi non implicaNumero registro generale 6404/2022necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loroN umero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18651/2026quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza dDealt a pubblicazione 09/06/2026calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere unagenerale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità almomento genetico del rapporto e il difendersi sul"quantum debeatur" (Cass. n. 29236/2017).11. In conclusione, il ricorso va respinto.12. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 5.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi