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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40199/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 6.11.2018 dal Tribunale di Trieste, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di resistenza.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, insussistente per mancanza di atti violenti ed impeditivi a causa dell'evidente stato di ubriachezza dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, essendo incompatibile lo stato di ubriachezza con la piena coscienza e volontà; 3) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua. lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di resistenza a pubblico ufficiale: motivazione con la quale il ricorso non si confronta affatto, ignorando la sequenza e l'evoluzione della condotta, puntualmente descritta in sentenza (p.2). ove si dà conto dei ripetuti atti violenti e oppositivi posti in essere nei confronti degli operanti (risultando andati a vuoto solo i tentativi di colpire gli operanti con testate), legittimamente intervenuti nel locale per un controllo e per allontanare l'imputato, scagliatosi anche contro avventori e consapevole di opporsi ad un intervento legittimo degli operanti in divisa.

Inammissibile per genericità è anche l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa con riferimento ai precedenti penali, plurimi e specifici, che legittimano il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv. 268411) ed il lieve scostamento dal minimo edittale, ritenuto giustificato anche in relazione alle circostanze del fatto.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso. il 22 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 6.11.2018 dal Tribunale di Trieste, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di resistenza. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, insussistente per mancanza di atti violenti ed impeditivi a causa dell'evidente stato di ubriachezza dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, essendo incompatibile lo stato di ubriachezza con la piena coscienza e volontà; 3) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua. lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di resistenza a pubblico ufficiale: motivazione con la quale il ricorso non si confronta affatto, ignorando la sequenza e l'evoluzione della condotta, puntualmente descritta in sentenza (p.2). ove si dà conto dei ripetuti atti violenti e oppositivi posti in essere nei confronti degli operanti (risultando andati a vuoto solo i tentativi di colpire gli operanti con testate), legittimamente intervenuti nel locale per un controllo e per allontanare l'imputato, scagliatosi anche contro avventori e consapevole di opporsi ad un intervento legittimo degli operanti in divisa. Inammissibile per genericità è anche l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa con riferimento ai precedenti penali, plurimi e specifici, che legittimano il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv. 268411) ed il lieve scostamento dal minimo edittale, ritenuto giustificato anche in relazione alle circostanze del fatto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 22 settembr