Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06262/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 12 dicembre 1982 in Marocco avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 29 agosto 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato il riesame interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato di più condotte di resistenza ex ad 337 cod. pen. unite dal vincolo della continuazione; rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato lamentando una erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 274 lettera c) e 275 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione, mancante, contraddittoria o comunque manifestamente illogica, sia per l'assenza dei profili di attualità e concretezza del rischio di reiterazione ritenuto -trattandosi di condotte, quelle contestate a supporto della misura, frutto di una situazione del tutto contingente ed eccezionale a fronte di una proclività delinquenziale non utilmente supportata dai precedenti specifici del ricorrente, risalenti nel tempo-, sia per la non proporzionalità dell'obbligo quotidiano imposto, eccessivamente gravoso anche in ragione degli impegni lavorativi del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, facendo leva su situazioni in fatto comunque estranee alla verifica di legittimità, replica pedissequamente il tenore dei motivi di riesame, puntualmente affrontati e disattesi dal Tribunale con argomentazioni che la difesa attinge in modo del tutto apodittico sul piano della relativa linearità logica e che, di contro, in termini congrui, traggono dal complessivo contesto che ebbe a connotare la vicenda a giudizio gli estremi della pericolosità del ricorrente apprezzati a sostegno della concretezza e della attualità del rischio di recidiva (alla luce della riscontrata incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di frenare i propri agiti violenti, ribaditi, seppur in termini diversificati, in un brevissimo frangente temporale e aggravati anche dallo stato di ubriachezza oltre che manifestati in direzioni di più soggetti qualificati e, infine, amplificati, nel loro portato oggettivo, dal luogo - un pronto soccorso- di esecuzione delle condotte), aspetti tutt'altro che messi in discussione dai fattori neutralizzanti rivendicati dalla difesa (indicati l'occupazione lavorativa stabile e la radicata presenza sul territorio del ricorrente); ritenuto, ancora, che il provvedimento impugnato, in termini altrettanto lineari, ha valutato la proporzionalità della misura applicata e la adeguatezza della stessa, rendendo recessive le indicazioni difensive quanto alla gravosa incidenza dell'obbligo di presentazione disposto rispetto all'impegno lavorativo dell'indagato, risultando lo stesso imposto in termini coerenti alle sollecitazioni difensive rese in occasione dalla convalida dell'arresto, prevedendone, comunque l'esecuzione in ambiti serali all'evidenza compatibili con il detto impegno occupazionale;rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen., nella misura determinata dal dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 12 dicembre 1982 in Marocco avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 29 agosto 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato il riesame interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato di più condotte di resistenza ex ad 337 cod. pen. unite dal vincolo della continuazione; rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato lamentando una erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 274 lettera c) e 275 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione, mancante, contraddittoria o comunque manifestamente illogica, sia per l'assenza dei profili di attualità e concretezza del rischio di reiterazione ritenuto -trattandosi di condotte, quelle contestate a supporto della misura, frutto di una situazione del tutto contingente ed eccezionale a fronte di una proclività delinquenziale non utilmente supportata dai precedenti specifici del ricorrente, risalenti nel tempo-, sia per la non proporzionalità dell'obbligo quotidiano imposto, eccessivamente gravoso anche in ragione degli impegni lavorativi del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, facendo leva su situazioni in fatto comunque estranee alla verifica di legittimità, replica pedissequamente il tenore dei motivi di riesame, puntualmente affrontati e disattesi dal Tribunale con argomentazioni che la difesa attinge in modo del tutto apodittico sul piano della relativa linearità logica e che, di contro, in termini congrui, traggono dal complessivo contesto che ebbe a connotare la vicenda a giudizio gli estremi della pericolosità del ricorrente apprezzati a sostegno della concretezza e della attualità del rischio di recidiva (alla luce della riscontrata incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di frenare i propri agiti violenti, ribaditi, seppur in termini diversificati, in un brevissimo frangente temporale e aggravati anche dallo stato di ubriachezza oltre che manifestati in direzioni di più soggetti qualificati e, infine, amplificati, nel loro portato oggettivo, dal luogo - un pronto soccorso- di esecuzione delle condotte), aspetti tutt'altro che messi in discussione dai fattori neutralizzanti rivendicati dalla difesa (indicati l'occupazione lavorativa stabile e la radicata presenza sul territorio del ricorrente); ritenuto, ancora, che il provvedimento impugnato, in termini altrettanto lineari, ha valutato la proporzionalità della misura applicata e la adeguatezza della stessa, rendendo recessive le indicazioni difensive quanto alla gravosa incidenza dell'obbligo di presentazione disposto rispetto all'impegno lavorativo dell'indagato, risultando lo stesso imposto in termini coerenti alle sollecitazioni difensive rese in occasione dalla convalida dell'arresto, prevedendone, comunque l'esecuzione in ambiti serali all'evidenza compatibili con il detto impegno occupazionale;rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen., nella misura determinata dal dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 06262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris