CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, qualificato il ricorso come opposizione, la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso l'11 ottobre 2021 il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca della confisca dell'immobile disposta dalla Corte di Appello di Palermo il 6 novembre 2018, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2019. L'unità immobiliare confiscata, ubicata a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA] numero 6/E, era stata sottoposta ad ablazione nell'ambito del procedimento di prevenzione attivato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed era intestata a [OSCURATO:PERSONA], che, in tale procedimento, non era comparso. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva impugnazione davanti alla Corte di appello di Palermo, che, qualificato l'appello quale ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Corte. Nell'atto di impugnazione, innanzitutto, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, derivante dal difetto di contraddittorio tra le parti processuali, conseguente al fatto che la decisione in esame era stata adottaG- nell'ambito di un procedimento di prevenzione attivato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse l'intestatario dell'immobile, non aveva preso parte. Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la confisca dell'unità immobiliare, disattendendo le argomentazioni difensive, incentrate sulle disponibilità economiche della famiglia Guzzone, risalenti al genitore del ricorrente, che dovevano ritenersi idonee a consentire l'acquisizione del bene. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come opposizione. 2. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui il terzo che non è stato parte del procedimento di prevenzione può chiedere la revoca della confisca proponendo incidente di esecuzione, avverso la cui decisione, ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., è possibile proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Se così non fosse, il terzo interessato verrebbe privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, al quale si era rivolto per contestare la misura ablatoria adottata nei suoi confronti, che, a differenza del giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell'interessato, che può esaminare anche nel merito. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione» (Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273941-01). In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, è consentita la riqualificazione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti processuali e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221-01). Ne discende conclusivamente che il ricorso per cassazione, così come qualificato dalla Corte di appello di Palermo, deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso del procedimento. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al