CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 19355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29714/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis intimato Oggetto: Liquidazione compensi C.T.U. R.G.N. 29714/2017 Ud. 27/05/2022CC R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 2 di 5 avverso l' ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/10/2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 27 maggio 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 19 ottobre 2017 , con la quale è stata respinta lopposizione che lodierno ricorrente aveva proposto ex art. 170, d.p.r. 115/2002 avverso il decreto di revoca e nuova determinazione dei compensi, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione allespletamento dellincarico di consulente del P.M. Nei confronti di questultimo, infatti, era stato emesso dal P.M. in data 26 marzo 2012 un decreto di liquidazione dei compensi per limporto di 22.084,64 per lattività svolte come consulente tecnico del P.M. Successivamente, verificata lassenza su tale provvedimento, del visto del Procuratore Aggiunto, lufficio del Pubblico Ministero, con provvedimento del 30 giugno 2014, aveva revocato dufficio la precedente liquidazione ed emesso un nuovo decreto di liquidazione nella misura di 6.688,29. Nel respingere lopposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Napoliha ritenuto: − che, fermo il carattere di provvedimento giurisdizionale del provvedimento di liquidazione dei compensi del C.T.U. adottato dal P.M., lo stesso, alla luce dellart. 168 T.U.S.G., deve ritenersi come fattispecie a formazione progressiva nella quale lapposizione del visto del Procuratore Aggiunto costituisce R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 3 di 5 elemento senza il quale il provvedimento di liquidazione non può dirsi completo ed idoneo ad acquisire rilevanza esterna; − che, in particolare, il potere di adozione del provvedimento di liquidazione del consulente deve ritenersi rimesso allUfficio, e non alla singola persona fisica, dovendosi, pertanto, ricondurre al c.d. visto la funzione di completamento dellatto, conferendo allo stesso rilevanza esterna, come provvedimento adottato dallUfficio; − che, pertanto, nel caso di specie, il provvedimento del 26 marzo 2012, in quanto privo del visto doveva ritenersi atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna. 2. Avverso lordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA]. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima dellesame dellunico motivo di ricorso -col quale si deduce, in relazione allart. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dellart. 168, d.p.r. 115/2002 e la contraddittorietà della motivazione- s i impone un rilievo pregiudiziale. Va rammentato, infatti, che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale (emesso ai sensi dellart. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell art. 73 disp. att. cod. proc. pen. ), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario ed al Ministero della Giustizia (che sopporta lonere economico se il compenso dellausiliare non venga posto a carico dell'eventuale R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 4 di 5 condannato in via definitiva), le parti processuali, compreso il P.M. ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24786 del 07/12/2010 -Rv. 615858 - 01) . Questa Corte ha chiarito anche che, sempre con riguardo alla liquidazione del compenso a perito nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato ( Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102 ). Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione -ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150-ad una delle parti (nella specie all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, ovvero anche agli eventuali indagati o imputati), ove manchi la partecipazione della stessa al procedimento, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2 , 18/06/2020, n. 11795 ; Cass. Sez. 2 , 07/12/2010, n. 24786 ; Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697 ; Cass. Sez. 6 - 2 , 10/02/2022, n. 4291 ; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516 ). Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento e va ovviata, ai sensi dellart. 383, comma 3, c.p.c., con la rimessione della causa Tribunale di Napoli, il quale provvederà,prima di ogni altro atto, a disporre l'integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 5 di 5 P. Q. M. La Corte, pronunc