CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del SostitiJ&1Eocuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Monza, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto l'appellata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, eroina e cocaina e condannati alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno. I giudici di merito riconoscevano la fattispecie della lieve entità limitatamente alla detenzione di eroina e cocaina (grammi 3 lordi di eroina da cui erano ricavabili n. 6 dosi e grammi 10,8 lordi di cocaina). Ritenevano integrata la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 relativamente alla detenzione di hashish (del peso lordo di grammi 75 e 97,8 da cui erano ricavabili rispettivamente n. 232 e 456 dosi medie singole). I fatti emergenti dagli atti d'indagine erano così ricostruiti: "Il 17 ottobre 2017 gli imputati si trovavano presso un muretto che delimita la fermata degli autobus in corrispondenza della stazione ferroviaria di Monza. Gli odierni appellanti hanno messo la loro mano dietro una cabina di distribuzione dell'energia elettrica, hanno passato un oggetto ad altri tre ignoti, si sono allontanati rapidamente. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza di primo grado e non appellante, è ripetutamente andato e tornato tra la predetta cabina dell'energia elettrica e il predetto muretto, poi si è allontanato di qualche metro dagli odierni appellanti dopo aver scambiato un cenno d'intesa con un uomo di mezza età, si è guardato intorno, ha prelevato un pezzo di carta bianca da terra, ne ha estratto un oggetto molto piccolo e lo ha consegnato al predetto uomo, che a sua volta lo ha riposto in un pezzo di carta e si è allontanato velocemente. Messai ha infine riposto il proprio involucro di carta sotto il muretto e si è avvicinato alla cabina dell energia elettrica dove si trovavano gli odierni appellanti, che successivamente sono entrati in un ristorante e alla vista degli operatori della Polizia di Stato vi hanno lanciato sotto un tavolo un pezzo di carta arrotolata, che conteneva 75 grammi di hashish e sei dosi di cocaina. Dietro la cabina di distribuzione dell'energia elettrica si trovava una busta di plastica contenente materiale di confezionamento in plastica utili alla suddivisione di dosi, nonché tre pezzi di hashish e sei dosi di cocaina; dietro il muretto si trovava un ulteriore sacchetto con un unico pezzo di eroina".2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di doglianza in cui lamenta erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare unitariamente la condotta posta in essere dal ricorrente, inquadrando l'intera vicenda nell'ambito della previsione di cui alla norma invocata. Per uniforme interpretazione giurisprudenziale non è possibile "sdoppiare" il reato contestato in differenti contestazioni, riqualificando il reato nella fattispecie di lieve entità solo con riguardo ad alcune sostanze stupefacenti, come avvenuto nel presente caso. L'attività posta in essere dagli imputati è stata quella di vendita di sostanza stupefacente a clienti che ne acquistavano singole dosi o quantitativi di poco superiori. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. In ordine alla peculiarità del caso che occupa, in cui la Corte di merito ha ritenuto di scindere le condotte poste in essere dai ricorrenti, pur maturate in un contesto unitario, pervenendo ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, si osserva quanto segue. 3. La questione investe l'aspetto riguardante la possibilità di ritenere il concorso formale tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e quelle di cui al primo e quarto comma della medesima norma. Già la sentenza a Sezioni Unite Murolo aveva contemplato l'ipotesi - rara a verificarsi - che il giudice potesse pervenire a differenti determinazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in caso di possesso di sostanze stupefacenti eterogenee, ritenendo astrattamente praticabile tale soluzione. In proposito, riferendosi al caso di contestuale detenzione illecita di sostanze di diversa natura, così argomentava: "Non può poi in astratto escludersi l'ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto anche nel senso di riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta all'art. 73, comma 5. Ed in tal caso, stante l'elevazione di tale ultima fattispecie a titolo autonomo di reato, non vi è ragione per escludere la possibilità che questo si ponga in concorso formale o in continuazione con uno di quelli previsti dai commi precedenti. Ma non può negarsi che, attesa l'unitarietà del contesto, in concreto l'esito più comune di tale valutazione risulterà quello per cui tutto il fatto nel suo complesso considerato venga o meno ritenuto di lieve entità, configurandosi in tale ultimo caso il concorso tra il reato di cui al primo comma e quello previsto dal quarto comma del citato art. 73" (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). Alla stregua di tanto, è evidente come la possibilità di addivenire ad una riqualificazione di una parte della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non sia interdetta al giudice. Sebbene la stessa sentenza Murolo abbia stabilito il criterio di una valutazione unitaria del fatto ai fini del riconoscimento della fattispecie in parola, stabilendo che gli indici sintomatici previsti dalla disposizione debbano essere valutati nel loro insieme ed ammettendo la possibilità che si attribuisca valore assorbente ad uno di essi, non ha escluso che si possa addivenire all'esito meno comune di scindere la qualificazione giuridica. Essendo astrattamente ammessa tale operazione, giuridicamente non scorretta, è affidato all'onere motivazionale del giudice illustrare le ragioni poste a fondamento di tale scelta. D'altro canto la valutazione degli indici richiamati nella norma è una valutazione attinente al merito e, in quanto tale, riservata all'apprezzamento del giudice. Pertanto, il sindacato esperibile da questa Corte nel caso in esame dovrà essere rivolto a verificare la ricorrenza di un congruo apparato logico, idoneo a giustificare la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, in relazione alla illecita detenzione dell'hashish. Con riferimento a tale segmento della condotta la Corte di merito ha sostenuto, con argomentare logico, la ricorrenza della suddetta fattispecie sulla base del quantitativo di sostanza caduto in sequestro, del numero di dosi ricavabile, della quantità di principio attivo, delle modalità di realizzazione della condotta, espressione, si legge in sentenza, di un "assetto organizzativo non rudimentale". I rilievi difensivi, che nulla dicono su tali aspetti, sono inidonei ad individuare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dal giudice. La difesa si limita a prospettare una diversa interpretazione dei fatti, sostenendo che il caso in esame, in relazione alla detenzione dell'hashish, debba essere inquadrato in ipotesi di minima offensività ("spaccio da strada"), senza tuttavia riempire di contenuti tali asserzioni. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual