CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
titolare della ditta individuale “Studio A.S. [OSCURATO:PERSONA]”– elettivamente domiciliat o , con in dicazione dell’indirizzo p.e.c., in Voghera , alla v ia Emilia , n. 1 01 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D on d oni che l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta individuale “Studio A.S. [OSCURATO:PERSONA]”,in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 4873– 9 / 21 . 11 .20 1 7 della Corte d’Appello di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 392 del 16.5.2017 i l Tribunale di Milano dichiarava, su ricorso exart. 6 l.fall. di [OSCURATO:PERSONA], il fallimento d i [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta individuale “Studio A.S. [OSCURATO:PERSONA]”. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ex art. 18 l.fall . Deduceva la nullità della notificazione, “effettuata presso la [OSCURATO:PERSONA], nonostante (…) fosse reperibile all’indirizzo indicato quale sede della Ditta” (così ricorso, pag. 7), del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza. Deduceva che sia l’attivo patrimoniale sia i ricavi lordi sia l’ammontare dei debiti non superavano le soglie dimensionali di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall. Deduceva che non versava in stato di insolvenza. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Si costituiva tardivamenteJacopo Ferrario. Instava per il rigetto del reclamo. Non si costituiva il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 4873 dei 9 / 21 . 11 .20 1 7 la Corte d’Appello di Milano rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese del grado. Evidenziava la [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle soglie dimensionali di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall., che il curatore fallimentare, comparso all’udienza innanzi alla corte, aveva dichiarato che l’impresa era risultata inattiva sin dal 2011e non era stata rinvenuta documentazione contabile comprovante l’attività in concreto svolta(cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Evidenziava poi che i “modelli unici” per gli anni 2014, 2015 e 2016 dal reclamante prodotti dovevano considerarsi di dubbia attendibilità, siccome attinenti “ad un periodo temporale nel corso del quale nessuna attività d’impresa risulta essere stata in concreto esercitata” (così sentenza impugnata, pag. 4), viepiù chei fatti dichiarati non avevano rinvenuto riscontro nei libri contabili , non oggetto di regolare tenuta. Evidenziava per altro verso che doveva reputarsi sussistente lo stato di insolvenza, siccome si era acquisito riscontro anche alla luce dello stato passivo dell’esistenza di debiti insoluti(cfr. sentenza impugnata, pag. 4 ) . 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “Studio A.S. [OSCURATO:PERSONA]”;ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione. Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] - titolare della ditta individuale “Studio A.S. [OSCURATO:PERSONA]” –non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazi one dell’art. 15, 2° co. e 3° co.,l.fall. Deduce che è nulla la notifica del ricorso e del decreto di convocazione in camera di consiglio innanzi al tribunale(cfr. ricorso, pag. 31). Deduce chedel tutto ingiustificatamente l’ufficiale giudiziario ha attestato che l’impresa risultava sconosciuta presso la propria sede, in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33/9(cfr. ricorso, pagg. 30 - 31 ) . Deduce invero che in fase di reclamo ha prodotto copie della corrispondenza regolarmente ricevuta presso la sede(cfr. ricorso, pag. 31). 6.Il primo motivo di ricorso è inammissibile .7.Il mezzo di impugnazione è del tutto generico ed “aspecifico”, giacché il ricorrente si limita ad addurre, sic et simpliciter, “che non si capisce come in tale luogo [la sede dell’impresa] la stessa possa risultare sconosciuta” (così ricorso, pag. 31). Il motivo in disamina, al contempo, difettadi specificità ed “autosufficienza” pur con riferimento alle copie delle missive prodotte, atte a dimostrare – si assume - che il ricorrente ha ricev uto la corrispondenza presso la sede dell’impresa (cfr. Cass. 28 .9.2016, n. 19048, secondo cui i l ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere -imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6), cod.proc. c iv . - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltantodi tali oneri rende il ricorso inammissibile). 8.In ogni caso questa Corte spiega quanto segue. L'art. 15, 3° co., l.fall., come novellato dall’art. 17, 1° co., lett. a), del dec. leg.n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (cfr. Cass. (ord.) 4.3.2022, n. 7258; Cass. (ord.) 27.2.2020, n. 5311, secondo cui l’art. 15, 3° co., l.fall. (nel testonovellato dall’art. 17 del d .l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla leggen. 221 del 2012), nel prevedere che la n otificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 cod. proc. civ. per le ipotesi diirreperibilità del destinatario della notifica) . Evidentemente nei termini testé enunciati si ha nella specie ragione dell’assoluta ritualità dell’iternotificatorio del ricorso di fallimento. 9. C on il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall. Deduce che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla corte d’appello il curatore, all’uopo comparso, ha dichiarato che l’importo complessivo dei debiti ammessi al passivo è pari ad euro 280.308,62(cfr. ricorso, pag. 32). Deduce dunque che da siffatta dichiarazione si evince il mancato superamento della soglia dimensionale di cui alla lett. c) del 2° co. dell’art. 1 l.fall., ossia dell’ammontare dei debiti scaduti,che, ai fini della dichiarazione di fallimento, deve essere superiore ad euro 500.000,00(cfr. ricorso, pag. 32). Deduce che tale dichiarazione ri veste valenza pur a reputare inattendibile la documentazione prodotta, tanto più che non ha svolto attività d’impresa nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento(cfr. ricorso, pag. 32).10.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. Deduce che ha errato la c orte d ’appello a reputare sussistente lo stato di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 33). Deduce che il mero inadempimento non è di per sé indice di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 34)e che alla stregua dell’allegazione delle fatture saldate egli ha dimostrato di non versare in stato di decozione(cfr. ricorso, pag. 34). 11.Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del terzomotivo. 12.Questa Corte spiega che n ell’ ambito d el procedimento prefallimentare il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, 2° co . , l.fall. anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, 4° co., l.fall., i quali , infatti, non ass urgono a prova legale , e può avvalersi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (cfr. Cass. (ord.) 1.12.2022, n. 35381; Cass. (ord.) 9.11.2020, n. 25025, secondo cui, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, 2° co., l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l’onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa; Cass. (ord.).[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24138).13.Su tale scorta si rimarca che il ricorrente, in assolvimento dell’onere di “autosufficienza” exart. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., ha riprodotto - a pag. 23 del ricorso –il testo integrale del verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte di Milano, udienza nel corso della quale è comparso il curatore del fallimento, che ha altresì dichiarato che “in data 25/10/2017 è stato reso esecutivo lo stato passivo dal quale risulta un importo complessivo(dei debiti ammessi)di € 280.308,62”. Evidentemente,il ricorrente in tal guisa, ovvero mercé la dichiarazione resa dall’organo gestorio della procedura fallimentare, seppur alla stregua di un riscontro compiutosi in data successiva alla declaratoria di fallimento nondimeno riferibile (in dipendenza dell’acclarata in sede di accertamento del passivo opponibilità alla procedura dei titoli fondanti i crediti ammessi ) a data antecedente, ha senza dubbio dato ragione (al di là, ben vero, dell’intitolazione del motivo in disamina, rubricato sub specie di “error in iudicando”)di un “fatto” “controverso”, siccome di certo “calato” nel dibattito processuale, e “ decisivo ” , siccome di certo“dotato” di attitudine a fondare una decisione di segno opposto in ordine al superamento (o meno)della sogli a dimensional e di cui al la lett. c) del2° co. dell’art. 1 l.fall. Ebbene, in ordine al “fatto controverso e decisivo” surriferito non può c h e farsi luogo al seguente duplice rilievo. Da un lato, la surriferita risultanza dello stato passivo non rinviene riflesso, propriamente ai fini di cui alla lett. c) del 2° co. dell’art. 1 l.fall.,nell’impianto motivazionale dell’impugnato dictum, che di conseguenza, ai medesimi fini,ne ha sicuramente“omesso l’esame”.Dall’altro, l’ “omesso esame” summenzionato dà conto di una significativa “anomalia motivazionale” in relazione alla quale – unitamente al l’acclarato “omesso esame” –esattamente si qualifica il mezzo di impugnazione de quo. Del resto, questa Corte spiega che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dall’art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819). L’omesso esame del fatto risulta nella specie ancor più rilevante ove si consideri che la corte d’appello, dopo aver dato atto che l’impresa risultava inattiva sin dal 2011, non ha chiarito come la stessa, nonostante la cessazione dell’attività, avesse potuto conseguire ricavi nel triennio rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 2 , lett. b) l.fall. ( ma ha anzi osserva to , del tutto contraddittoriamente, che i modd. unici prodotti dal ricorrente erano inattendibili perché riferiti a un periodo temporale “in cui nessuna attività di impresa risulta esercitata”) , mentre non ha svolto alcun accertamento inordine al requisito dimensionale dell’attivo patrimoniale. 14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 7° co., l.fall. Premette che il creditore istante avrebbe dovuto costituirsi nel giudizio di reclamo innanzi alla corte d’appello entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 34). Premette che [OSCURATO:PERSONA] si è viceversa costituito con deposito di comparsa in data 19.9.2017(cfr. ricorso, pag. 34).Indi deduce che, allorché si è costituito, il creditore era già incorso nelle decadenze di legge e la sua rimessione in termini disposta dalla corte d’appello è illegittima(cfr. ricorso, pag. 35). Deduce dun qu e che controparte non avrebbe potuto produrre nuovi documenti e sollevare nuove eccezioni(cfr. ricorso, pag. 35). 15.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 16. I l mezzo in disamina è infatti generico ed “aspecifico”, siccome il ricorrente non ha dato conto in maniera analitica e puntuale delle nuove eccezioni e dei nuovi documenti che controparte, irritualmente – adduce - rimessa in termini,ha – assume - i ngiustificata mente sollevato e prodo tto. 17.In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 4873 dei 9/21.11.2017 della Corte d’Appello di Milanova cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 18. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e dichiara inammissibili il primo ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milanoin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di c