CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 8319/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, quanto al profilo di doglianza attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo posto a base della valutazione il negativo giudizio prognostico derivante da precedente condanna (con pena sospesa) per analoga fattispecie delittuosa, peraltro ostativo ex lege; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il