CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 00248/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si osserva che la Corte d'Appello ha erroneamente considerato celebrato con il rito abbreviato il giudizio di primo grado, è manifestamente infondato in quanto smentito dagli atti processuali del giudizio medesimo; che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la tardività della querela e la mancanza di legittimazione in capo al soggetto che l'ha sporta, non avendo questi subito la diminuzione patrimoniale conseguente all'azione delittuosa, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) i rapporti di debito/credito intrattenuti dalla vittima con il fratello e l'amico, pur sorti al fine di concludere l'affare falsamente prospettato dall'imputato, vanno tenuti distinti dalla diminuzione patrimoniale subita dalla donna, con la perdita dei 1.800 euro che la stessa ha consegnato al ricorrente e il cui ammontare si era impegnata a restituire ai conoscenti; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) l'imputato si è falsamente offerto di occuparsi di intercedere presso un conoscente per l'ottenimento di un finanziamento in favore della persona offesa, chiedendo una somma in contanti quale anticipo e inviandole un modulo da compilare; b) una volta ottenuto il denaro ha interrotto i rapporti con la vittima senza farle ottenere alcunché e nemmeno rendere una spiegazione plausibile all'inadempimento; c) il ricorrente ha rappresentato di aver provveduto alla restituzione del denaro mediante un bonifico, in realtà mai effettuato; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 8 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il sesto motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erroneità delle statuizioni civili, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, ritenendo che: a) i rapporti economici della persona offesa con i propri finanziatori esulino dalla valutazione del danno dalla stessa patito; b) il danno liquidato corrisponda a poco più della somma illecitamente sottratta, a cui si aggiunge un equo ristoro del danno morale da reato; c) la condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile sia avvenuta in accordo a parametri medi e all'attività prestata in giudizio dalla relativa difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 263641- 01); che la memoria depositata dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in data 27 novembre 2024 è tardiva, non potendo dunque essere presa in considerazione ai fini della liquidazione delle spese; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso, in data 3 dicembre 2024