CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 34351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 11/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA in data 17/1/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli arl:t. 628 cod. pen. e 4 L. 110/1975. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento all'identificazione del ricorrente quale l'autore della rapina. 2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3. In data 9 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le c:onclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento all'identificazione del ricorrente quale l'autore della rapina rilevando che la Corte territoriale avrebbe provveduto a una erronea valutazione degli indizi emersi (bicicletta BMX, giubbotto rosso, somma rinvenuta) che, correttamente valutati, non consentirebbero di concludere per l'identificazione del ricorrente come l'autore materiale del reato. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione articolata, coerente e logica nella quale la Corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha confutato ogni singola deduzione proposta dalla difesa (significativi sul punto i riferimenti alla bicicletta e all'abbigliamento perfettamente coincidenti con quelli dell'autore del reato, al rinvenimento della somma della quale il ricorrente non ha spiegato la provenienza, agli elementi di conferma che emergono dalla visione del filmato a colori e alla prossimità temporale e territoriale tra la consumazione della rapina e il controllo dello stesso, cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa e alternativa lettura delle prove, risulta inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) e il ricorso è pertanto inammissibile. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellie ammende. Così deciso in Roma il 12/4/2022 Il co