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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 46616/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23624/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'ad. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 ottobre 2023; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo (ribadito con la citata memoria) è relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detta censura non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 5-8, ove si dà conto delle modalità dell'azione e del numero di dosi ricavabili, pari a 479, che impediscono di riconoscere la fattispecie "lieve"); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23624/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'ad. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 ottobre 2023; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo (ribadito con la citata memoria) è relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detta censura non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 5-8, ove si dà conto delle modalità dell'azione e del numero di dosi ricavabili, pari a 479, che impediscono di riconoscere la fattispecie "lieve"); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris