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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26216/2026

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rte civile ricorrente)avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di entrambi iricorsi;lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che,in accoglimento del ricorso proposto, ha chiesto l'annullamento delprovvedimento impugnato;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile e, inaccoglimento del suo ricorso, di annullare la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 04/02/2015 (irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) la Corte di appello diMilano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese, ha dichiaratoestinti per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 388 cod. pen. (capo A)e 97, comma 1, D. Lgs n. 259 del 2003 (capo B), per i quali [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato in primo grado.

La Corte ha tuttavia confermato la condannadell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile RadioCommunication Services – RCS – srl, riducendo però a 20.000 euro laprovvisionale a quest'ultima assegnata.[OSCURATO:PERSONA] era accusato, in qualità di legale rappresentante pro tempore dellaGestioni Radiotelevisive – GRT – srl, di non aver adempiuto agli obblighi civilinascenti dalla sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] del 2004,provvisoriamente esecutiva; sentenza che, riconosciuto il diritto di pre-uso dellafrequenza 100,300 Mhz alla RCS rispetto all'uso della frequenza 100,400 Mhz daparte di GRT, aveva ordinato a quest'ultima di non utilizzare il suo impianto diradiodiffusione in modo tale da danno alle trasmissioni della controparte.

Per talicondotte l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 388cod. pen. (capo A).

Si contestava altresì al [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità e conla medesima condotta di cui al capo A, di aver causato danni al segnaleradioelettrico trasmesso da RCS sulla frequenza a lei assegnata (fatti ritenutiintegranti il reato previsto dall’art. 97 D. Lgs n. 259 del 2003, nella formulazioneall’epoca vigente).Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di revisione dellasentenza penale, deducendo che con sentenza del 2011 (divenuta irrevocabilenel 2015) la Corte di appello civile di Milano aveva riformato la sentenza delTribunale civile di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo alla GRT il diritto di pre-uso dellafrequenza 100,300 Mhz e conseguentemente inibendo a RCS di arrecare disturboalle trasmissioni radiofoniche della controparte.Con sentenza del 20/11/2025 la Corte di appello di Brescia, decidendosull'istanza di revisione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte diappello di Milano del 04/02/2015, in parziale accoglimento della stessa, harevocato la sentenza limitatamente alla provvisionale riconosciuta per il dannoderivante dal reato di cui al capo B e ha, per l'effetto, rideterminato laprovvisionale per i danni derivanti dal reato di cui al capo A) nella somma di5.000 euro.2.

Avverso quest'ultimo provvedimento hanno proposto ricorso per cassazionel'imputato e la parte civile, tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che diseguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi con i quali si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione del ricorrenteanche per il reato di cui al capo A) (art. 388 cod. pen.) e alla conseguenteconferma della provvisionale (seppure ridotta nell'importo) riconosciuta a RCS inrelazione a tale delitto.

La difesa del ricorrente evidenzia, in sostanza, che lasentenza della Corte di appello civile di Milano aveva di fatto rimosso ex tunc ilpresupposto giuridico e fattuale del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., sicché ilGiudice della revisione avrebbe dovuto revocare la sentenza anche per quantoriguarda quest'ultimo reato, così come correttamente aveva fatto per il delitto dicui al capo B).

Si denuncia altresì la contraddittorietà della sentenza, posto chesebbene la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] fosse unica e sebbene i due reati a luiascritti fossero in concorso formale, i Giudici di merito avevano revocato lapronuncia solo per uno dei due.4.

Il ricorso della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] consta di tre motivi.4.1.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 630, 634, 568, e573 comma 1bis cod. proc. pen.

Secondo il difensore la Corte di appello, anzichéprendere atto che l'istanza di riesame avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 630lett. b) cod. proc. pen. non era ammissibile in quanto non ricorreva tale ipotesi direvisione, ha ritenuto di riqualificarla, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc.pen., ai sensi dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen.; riqualificazionedell'impugnazione, che a detta del ricorrente, non è tuttavia consentita in quantol'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. non è applicabile alla revisione in quantomezzo di impugnazione straordinario.

La difesa della parte civile evidenzia inoltreche poiché la revisione riguardava le sole statuizioni civili, la Corte territoriale,giusto il disposto dell'art. 573 comma 1bis cod. proc. pen., avrebbe dovutolimitarsi a trasmettere gli atti al giudice civile competente.4.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 97 del D. Lgs259/2003 e vizio di motivazione.

Secondo la ricorrente la Corte di appello haerrato nell'applicare per il capo B) un criterio di giudizio diverso da quelloadottato per il capo A), nonostante si trattasse in entrambi i casi di reatiistantanei e peraltro in concorso formale tra loro.

In altri termini, posto che lasentenza civile di primo grado era provvisoriamente esecutiva nel momento incui le condotte illecite sono state poste in essere, la riforma di tale sentenza adopera della Corte di appello civile non era idonea a far venir meno né il primo néil secondo reato in quanto non escludeva il fatto tipico.4.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 185 cod. pen. e 538,539 cod. proc. pen.

La difesa evidenzia che la condotta illecita contestata eraunica e unico il danno arrecato, sicché l'eliminazione di uno dei due reati inconcorso formale non incideva sull'entità del danno e quindi sulla quantificazionedella provvisionale.5.

Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussioneorale su richiesta del difensore del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato il primomotivo di ricorso proposto nell'interesse della parte civile, atteso che lo stessopone questioni di natura processuale aventi carattere pregiudiziale ai fini delladecisione.Il motivo di ricorso è fondato nella parte in cui deduce che l'istanza di revisioneavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile e che la Corte di appello ha errato nel nondichiararla tale.1.2.

In primo luogo, va rilevato che il motivo di ricorso articolato dalla partecivile è ammissibile.

Ed invero questa Corte ha affermato che in tema direvisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nelgiudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il dirittoalle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non haveste di parte processuale (e dunque non può interloquire nella fase del vagliopreliminare di ammissibilità dell’istanza); tuttavia tale soggetto può contestarel'ammissibilità della richiesta di revisione allorquando, superato il vagliopreliminare, venga introdotta la fase del dibattimento (Sez.

U, n. 624 del26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220442 – 01).1.3.

Il motivo è altresì fondato nel merito.

Ed invero, dagli atti del procedimentotrasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato unerror in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha propostoistanza di revisione invocando esclusivamente l'art. 630, comma 1 lett. b), cod.proc. pen., vale a dire l'ipotesi in cui la sentenza penale di condanna ha ritenutola sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenzadel giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia decisouna delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questionipreviste dall'articolo

479. La Corte di appello di Brescia ha correttamenteevidenziato che tale ipotesi di revisione non poteva dirsi sussistente nel caso inesame difettandone i presupposti.

Ed infatti, la sentenza del Tribunale civile diBusto [OSCURATO:PERSONA] del 2004 poi riformata nel 2011 dalla Corte di appello civile diMilano non aveva deciso alcuna delle questioni pregiudiziali di cui all'art. 3 cod.proc. pen. (vale a dire questioni di stato di famiglia o di cittadinanza); néricorreva l'ipotesi di cui all'art. 479 cod. proc. pen., il quale come è noto, prevedeche, fermo restando l'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipendadalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolarecomplessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudicecompetente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova dellaposizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento,fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato;sospensione che non era stata disposta nei procedimenti penali né di primo né disecondo grado, nei quali i giudici di merito avevano quindi evidentemente decisosull'esistenza dei reati di cui agli artt. 388 e 97 D. Lgs cit. risolvendo in viaautonoma le questioni civilistiche sottese alla vicenda processuale.

Nonostanteciò, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto ammissibile l'istanza di revisioneevidenziando che, a prescindere dalla norma processuale (erroneamente)invocata dall'istante, la richiesta poteva essere ricondotta al diverso caso direvisione previsto dall'art. 630 lett. c) cod. proc. pen.; ciò in forza del principio didiritto affermato da questa Corte secondo il quale in tema di revisione,costituisce prova nuova, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,la sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nelprocesso penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presuppostidel reato (Sez. 1, n. 14792 del 09/12/2022, dep. 2023, Mahiri, Rv. 284508 –01).1.4.

La conclusione cui è giunta la sentenza impugnata in punto di ammissibilitàdella richiesta di revisione non è condivisibile.In generale non è certamente precluso al giudice di procedere ad una diversaqualificazione giuridica dei motivi di impugnazione e quindi ritenere che unmotivo, ricondotto dalla parte ad una determinata previsione normativa, sia inrealtà riconducibile ad altra previsione e possa quindi essere esaminato in base aquest’ultima.

Si tratta infatti di un potere che discende direttamente dal principiogenerale iura novit curia, in base al quale alle parti spetta unicamentel’allegazione e la prova dei fatti mentre compete al giudice di individuare lenorme applicabili e quindi qualificare giuridicamente i fatti allegati.

Principiogenerale che è il fondamento di numerose norme del codice di procedura penale- quali quelle che attribuiscono al giudice il potere di dare ai fatti contestati laqualificazione giuridica che ritiene più corretta (vedi ad esempio gli artt. 521,597 cod. proc. pen.), e del quale è espressione anche l'art. 568, comma 5, cod.proc. pen. laddove stabi l isce che l ' impugnazione è ammiss ib i leindipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.Occorre tuttavia rilevare che tale opera di riqualificazione o di correttaqualificazione da parte del giudice trova comunque un limite invalicabile nei fattiallegati dalle parti a fondamento delle loro domande; fatti al di là dei quali ilgiudice non può andare.Ciò premesso, nel caso in esame, perché il motivo di revisione propostodall'istante (invocando erroneamente la lettera b) dell'art. 630 cod. proc. pen.)potesse essere ricondotto al motivo di cui alla lettera c) dello stesso articolo, eranecessario che nell'istanza di revisione la parte interessata avesse quanto menoallegato l'esistenza di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,dimostravano che il condannato doveva essere prosciolto a norma dell'articolo631 cod. proc. pen.

In altri termini, la richiesta di revisione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto, quanto meno, dedurre che la sentenza della Corte di appello civile del2011 aveva condotto all'accertamento – in termini di ragionevole sicurezza - difatti o di situazioni giuridiche soggettive tali da dimostrare che il compendioprobatorio originario acquisito nel processo penale non era più in grado disostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogniragionevole dubbio.

Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nell'istanza di revisionein atti.

Ed infatti, dalla lettura dell'istanza emerge chiaramente come la stessa sifondi esclusivamente su due elementi: 1) il fatto che la riforma della sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, costituendo il presupposto della sentenzapenale di condanna, dovesse necessariamente travolgere anche il giudicatopenale (logica conseguenza questa dell'aver erroneamente invocatol'applicazione dell'art. 630 lett. b) cod. proc. pen.); 2) il fatto che la sentenzadella Corte di appello civile del 2011 avendo riconosciuto alla GRT il diritto di pre-uso dell'impianto aveva escluso che RCS avesse diritto al risarcimento del dannodalle interferenze sulle sue trasmissioni, con la conseguenza che taleaccertamento faceva venir meno il presupposto della condanna al risarcimentodel danno e al pagamento della provvisionale pronunciata nel giudizio penale.

Insostanza e in sintesi la richiesta di revisione è incentrata esclusivamente sul fattoche l'accertamento in sede civile di un danno risarcibile in capo ad RCSprecludeva il mantenimento della statuizione civile di condanna al risarcimentopronunciata in sede penale.

Nulla viene dunque allegato in ordine alle ragioni perle quali, quanto accertato in sede civile, era idoneo a ribaltare la ricostruzione deifatti effettuata dal giudice penale per giungere all'affermazione di responsabilitàdell'imputato.

Ciò vale per il reato (all'epoca del fatti) previsto dall'art. 97 del D.Lgs n. 259 del 2003 (che a sua volta richiamava l'art. 635, secondo comma, n. 3cod. pen. nella formulazione all'epoca vigente), tanto più che nella richiesta direvisione non è neppure chiarito se il giudice penale aveva svolto un autonomoaccertamento del danno asseritamente recato da GRT ai servizi di comunicazionedi RCS, ovvero se si era basato esclusivamente su quanto accertato dal giudicecivile nella sentenza del 2004 poi riformata.

Quanto detto vale a maggior ragioneper il reato di cui all'art. 388 cod. pen., non avendo la difesa in alcun modoallegato le ragioni per le quali la successiva riforma della sentenza civile in gradodi appello poteva incidere sulla condotta con la quale l'imputato aveva eluso lestatuizioni della sentenza di primo grado nel periodo in cui la stessa eracomunque esistente e provvisoriamente esecutiva.Il conclusione, nel giudizio di revisione, la Corte di appello di Brescia, anzichélimitarsi a prendere atto che la parte aveva intenzionalmente interposto l'istanzadi revisione fuori delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. (e/o che lastessa nei termini e per le ragioni per cui era stata proposta era manifestamenteinfondata), e dunque conseguentemente dichiararla inammissibile ex art. 634cod. proc. pen., l'ha invece ritenuta ammissibile per un motivo (quello di cuiall'art. 630 lett. c) diverso da quello che la parte privata ha chiaramente volutoproporre e sulla base di fatti sostanzialmente diversi da quelli dedotti dall'istante.Tale operazione travalica la semplice qualificazione giuridica dei fatti e dei motividi impugnazione (o dell'impugnazione stessa).

Giova infatti ribadire quanto piùvolte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che in presenza dimezzi di impugnazione a critica vincolata in cui la contestazione della sentenza èammessa solo per motivi specifici, tassativi ed espressamente previsti dallalegge (tra i quali rientra certamente anche la revisione), non si può attribuire algiudice la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dalla stessamotivi suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015,Rugiano, Rv. 264535 – 01, che in motivazione ha chiarito che se il giudice sifacesse “interprete” della volontà di una delle parti, renderebbe il contraddittorioaperto a soluzioni imprevedibili, gravando la controparte resistente dell'onere «difarsi interprete congetturale delle ragioni che i l giudice potrebbediscrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria»).2.

L'originaria istanza di revisione che ha dato origine al procedimento diimpugnazione era dunque inammissibile ex art. 634 cod. proc. pen. in quantoproposta per motivi diversi da quelli consentiti o comunque manifestamenteinfondati (almeno nei termini in cui sono stati articolati), e come tale dovevaessere dichiarata dai Giudici di merito.

Non rileva il fatto che la Corte di appello,nonostante l ' inammissibi l i tà del l ' istanza, abbia deciso nel meritodell'impugnazione ritenendola erroneamente ammissibile.

E' infatti pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte il principio generale (valido anche nella materiade qua) secondo il quale l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dalgiudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che sianostate le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente faseprocessuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette asanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630 – 01;Sez. 2, n. 5072 del 17/12/2025, dep. 2026, Solombrino, Rv. 289395 – 01).La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.L'accoglimento del primo motivo della parte civile ha una valenza assorbenterispetto all'esame degli ulteriori motivi articolati relativi al merito della vicendaprocessuale.Dalla inammissibilità originaria dell’istanza di revisione consegue l'inammissibilitàderivata del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza cheha definito il giudizio di revisione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MIn accoglimento del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia in data20/11/2025.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte civile ricorrente)avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di entrambi iricorsi;lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che,in accoglimento del ricorso proposto, ha chiesto l'annullamento delprovvedimento impugnato;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile e, inaccoglimento del suo ricorso, di annullare la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 04/02/2015 (irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) la Corte di appello diMilano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese, ha dichiaratoestinti per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 388 cod. pen. (capo A)e 97, comma 1, D. Lgs n. 259 del 2003 (capo B), per i quali [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato in primo grado. La Corte ha tuttavia confermato la condannadell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile RadioCommunication Services – RCS – srl, riducendo però a 20.000 euro laprovvisionale a quest'ultima assegnata.[OSCURATO:PERSONA] era accusato, in qualità di legale rappresentante pro tempore dellaGestioni Radiotelevisive – GRT – srl, di non aver adempiuto agli obblighi civilinascenti dalla sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] del 2004,provvisoriamente esecutiva; sentenza che, riconosciuto il diritto di pre-uso dellafrequenza 100,300 Mhz alla RCS rispetto all'uso della frequenza 100,400 Mhz daparte di GRT, aveva ordinato a quest'ultima di non utilizzare il suo impianto diradiodiffusione in modo tale da danno alle trasmissioni della controparte. Per talicondotte l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 388cod. pen. (capo A). Si contestava altresì al [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità e conla medesima condotta di cui al capo A, di aver causato danni al segnaleradioelettrico trasmesso da RCS sulla frequenza a lei assegnata (fatti ritenutiintegranti il reato previsto dall’art. 97 D. Lgs n. 259 del 2003, nella formulazioneall’epoca vigente).Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di revisione dellasentenza penale, deducendo che con sentenza del 2011 (divenuta irrevocabilenel 2015) la Corte di appello civile di Milano aveva riformato la sentenza delTribunale civile di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo alla GRT il diritto di pre-uso dellafrequenza 100,300 Mhz e conseguentemente inibendo a RCS di arrecare disturboalle trasmissioni radiofoniche della controparte.Con sentenza del 20/11/2025 la Corte di appello di Brescia, decidendosull'istanza di revisione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte diappello di Milano del 04/02/2015, in parziale accoglimento della stessa, harevocato la sentenza limitatamente alla provvisionale riconosciuta per il dannoderivante dal reato di cui al capo B e ha, per l'effetto, rideterminato laprovvisionale per i danni derivanti dal reato di cui al capo A) nella somma di5.000 euro.2. Avverso quest'ultimo provvedimento hanno proposto ricorso per cassazionel'imputato e la parte civile, tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che diseguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi con i quali si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione del ricorrenteanche per il reato di cui al capo A) (art. 388 cod. pen.) e alla conseguenteconferma della provvisionale (seppure ridotta nell'importo) riconosciuta a RCS inrelazione a tale delitto. La difesa del ricorrente evidenzia, in sostanza, che lasentenza della Corte di appello civile di Milano aveva di fatto rimosso ex tunc ilpresupposto giuridico e fattuale del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., sicché ilGiudice della revisione avrebbe dovuto revocare la sentenza anche per quantoriguarda quest'ultimo reato, così come correttamente aveva fatto per il delitto dicui al capo B). Si denuncia altresì la contraddittorietà della sentenza, posto chesebbene la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] fosse unica e sebbene i due reati a luiascritti fossero in concorso formale, i Giudici di merito avevano revocato lapronuncia solo per uno dei due.4. Il ricorso della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] consta di tre motivi.4.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 630, 634, 568, e573 comma 1bis cod. proc. pen. Secondo il difensore la Corte di appello, anzichéprendere atto che l'istanza di riesame avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 630lett. b) cod. proc. pen. non era ammissibile in quanto non ricorreva tale ipotesi direvisione, ha ritenuto di riqualificarla, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc.pen., ai sensi dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen.; riqualificazionedell'impugnazione, che a detta del ricorrente, non è tuttavia consentita in quantol'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. non è applicabile alla revisione in quantomezzo di impugnazione straordinario. La difesa della parte civile evidenzia inoltreche poiché la revisione riguardava le sole statuizioni civili, la Corte territoriale,giusto il disposto dell'art. 573 comma 1bis cod. proc. pen., avrebbe dovutolimitarsi a trasmettere gli atti al giudice civile competente.4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 97 del D. Lgs259/2003 e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente la Corte di appello haerrato nell'applicare per il capo B) un criterio di giudizio diverso da quelloadottato per il capo A), nonostante si trattasse in entrambi i casi di reatiistantanei e peraltro in concorso formale tra loro. In altri termini, posto che lasentenza civile di primo grado era provvisoriamente esecutiva nel momento incui le condotte illecite sono state poste in essere, la riforma di tale sentenza adopera della Corte di appello civile non era idonea a far venir meno né il primo néil secondo reato in quanto non escludeva il fatto tipico.4.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 185 cod. pen. e 538,539 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che la condotta illecita contestata eraunica e unico il danno arrecato, sicché l'eliminazione di uno dei due reati inconcorso formale non incideva sull'entità del danno e quindi sulla quantificazionedella provvisionale.5. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussioneorale su richiesta del difensore del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato il primomotivo di ricorso proposto nell'interesse della parte civile, atteso che lo stessopone questioni di natura processuale aventi carattere pregiudiziale ai fini delladecisione.Il motivo di ricorso è fondato nella parte in cui deduce che l'istanza di revisioneavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile e che la Corte di appello ha errato nel nondichiararla tale.1.2. In primo luogo, va rilevato che il motivo di ricorso articolato dalla partecivile è ammissibile. Ed invero questa Corte ha affermato che in tema direvisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nelgiudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il dirittoalle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non haveste di parte processuale (e dunque non può interloquire nella fase del vagliopreliminare di ammissibilità dell’istanza); tuttavia tale soggetto può contestarel'ammissibilità della richiesta di revisione allorquando, superato il vagliopreliminare, venga introdotta la fase del dibattimento (Sez. U, n. 624 del26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220442 – 01).1.3. Il motivo è altresì fondato nel merito. Ed invero, dagli atti del procedimentotrasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato unerror in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha propostoistanza di revisione invocando esclusivamente l'art. 630, comma 1 lett. b), cod.proc. pen., vale a dire l'ipotesi in cui la sentenza penale di condanna ha ritenutola sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenzadel giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia decisouna delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questionipreviste dall'articolo 479. La Corte di appello di Brescia ha correttamenteevidenziato che tale ipotesi di revisione non poteva dirsi sussistente nel caso inesame difettandone i presupposti. Ed infatti, la sentenza del Tribunale civile diBusto [OSCURATO:PERSONA] del 2004 poi riformata nel 2011 dalla Corte di appello civile diMilano non aveva deciso alcuna delle questioni pregiudiziali di cui all'art. 3 cod.proc. pen. (vale a dire questioni di stato di famiglia o di cittadinanza); néricorreva l'ipotesi di cui all'art. 479 cod. proc. pen., il quale come è noto, prevedeche, fermo restando l'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipendadalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolarecomplessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudicecompetente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova dellaposizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento,fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato;sospensione che non era stata disposta nei procedimenti penali né di primo né disecondo grado, nei quali i giudici di merito avevano quindi evidentemente decisosull'esistenza dei reati di cui agli artt. 388 e 97 D. Lgs cit. risolvendo in viaautonoma le questioni civilistiche sottese alla vicenda processuale. Nonostanteciò, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto ammissibile l'istanza di revisioneevidenziando che, a prescindere dalla norma processuale (erroneamente)invocata dall'istante, la richiesta poteva essere ricondotta al diverso caso direvisione previsto dall'art. 630 lett. c) cod. proc. pen.; ciò in forza del principio didiritto affermato da questa Corte secondo il quale in tema di revisione,costituisce prova nuova, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,la sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nelprocesso penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presuppostidel reato (Sez. 1, n. 14792 del 09/12/2022, dep. 2023, Mahiri, Rv. 284508 –01).1.4. La conclusione cui è giunta la sentenza impugnata in punto di ammissibilitàdella richiesta di revisione non è condivisibile.In generale non è certamente precluso al giudice di procedere ad una diversaqualificazione giuridica dei motivi di impugnazione e quindi ritenere che unmotivo, ricondotto dalla parte ad una determinata previsione normativa, sia inrealtà riconducibile ad altra previsione e possa quindi essere esaminato in base aquest’ultima. Si tratta infatti di un potere che discende direttamente dal principiogenerale iura novit curia, in base al quale alle parti spetta unicamentel’allegazione e la prova dei fatti mentre compete al giudice di individuare lenorme applicabili e quindi qualificare giuridicamente i fatti allegati. Principiogenerale che è il fondamento di numerose norme del codice di procedura penale- quali quelle che attribuiscono al giudice il potere di dare ai fatti contestati laqualificazione giuridica che ritiene più corretta (vedi ad esempio gli artt. 521,597 cod. proc. pen.), e del quale è espressione anche l'art. 568, comma 5, cod.proc. pen. laddove stabi l isce che l ' impugnazione è ammiss ib i leindipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.Occorre tuttavia rilevare che tale opera di riqualificazione o di correttaqualificazione da parte del giudice trova comunque un limite invalicabile nei fattiallegati dalle parti a fondamento delle loro domande; fatti al di là dei quali ilgiudice non può andare.Ciò premesso, nel caso in esame, perché il motivo di revisione propostodall'istante (invocando erroneamente la lettera b) dell'art. 630 cod. proc. pen.)potesse essere ricondotto al motivo di cui alla lettera c) dello stesso articolo, eranecessario che nell'istanza di revisione la parte interessata avesse quanto menoallegato l'esistenza di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,dimostravano che il condannato doveva essere prosciolto a norma dell'articolo631 cod. proc. pen. In altri termini, la richiesta di revisione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto, quanto meno, dedurre che la sentenza della Corte di appello civile del2011 aveva condotto all'accertamento – in termini di ragionevole sicurezza - difatti o di situazioni giuridiche soggettive tali da dimostrare che il compendioprobatorio originario acquisito nel processo penale non era più in grado disostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogniragionevole dubbio. Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nell'istanza di revisionein atti. Ed infatti, dalla lettura dell'istanza emerge chiaramente come la stessa sifondi esclusivamente su due elementi: 1) il fatto che la riforma della sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, costituendo il presupposto della sentenzapenale di condanna, dovesse necessariamente travolgere anche il giudicatopenale (logica conseguenza questa dell'aver erroneamente invocatol'applicazione dell'art. 630 lett. b) cod. proc. pen.); 2) il fatto che la sentenzadella Corte di appello civile del 2011 avendo riconosciuto alla GRT il diritto di pre-uso dell'impianto aveva escluso che RCS avesse diritto al risarcimento del dannodalle interferenze sulle sue trasmissioni, con la conseguenza che taleaccertamento faceva venir meno il presupposto della condanna al risarcimentodel danno e al pagamento della provvisionale pronunciata nel giudizio penale. Insostanza e in sintesi la richiesta di revisione è incentrata esclusivamente sul fattoche l'accertamento in sede civile di un danno risarcibile in capo ad RCSprecludeva il mantenimento della statuizione civile di condanna al risarcimentopronunciata in sede penale. Nulla viene dunque allegato in ordine alle ragioni perle quali, quanto accertato in sede civile, era idoneo a ribaltare la ricostruzione deifatti effettuata dal giudice penale per giungere all'affermazione di responsabilitàdell'imputato. Ciò vale per il reato (all'epoca del fatti) previsto dall'art. 97 del D.Lgs n. 259 del 2003 (che a sua volta richiamava l'art. 635, secondo comma, n. 3cod. pen. nella formulazione all'epoca vigente), tanto più che nella richiesta direvisione non è neppure chiarito se il giudice penale aveva svolto un autonomoaccertamento del danno asseritamente recato da GRT ai servizi di comunicazionedi RCS, ovvero se si era basato esclusivamente su quanto accertato dal giudicecivile nella sentenza del 2004 poi riformata. Quanto detto vale a maggior ragioneper il reato di cui all'art. 388 cod. pen., non avendo la difesa in alcun modoallegato le ragioni per le quali la successiva riforma della sentenza civile in gradodi appello poteva incidere sulla condotta con la quale l'imputato aveva eluso lestatuizioni della sentenza di primo grado nel periodo in cui la stessa eracomunque esistente e provvisoriamente esecutiva.Il conclusione, nel giudizio di revisione, la Corte di appello di Brescia, anzichélimitarsi a prendere atto che la parte aveva intenzionalmente interposto l'istanzadi revisione fuori delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. (e/o che lastessa nei termini e per le ragioni per cui era stata proposta era manifestamenteinfondata), e dunque conseguentemente dichiararla inammissibile ex art. 634cod. proc. pen., l'ha invece ritenuta ammissibile per un motivo (quello di cuiall'art. 630 lett. c) diverso da quello che la parte privata ha chiaramente volutoproporre e sulla base di fatti sostanzialmente diversi da quelli dedotti dall'istante.Tale operazione travalica la semplice qualificazione giuridica dei fatti e dei motividi impugnazione (o dell'impugnazione stessa). Giova infatti ribadire quanto piùvolte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che in presenza dimezzi di impugnazione a critica vincolata in cui la contestazione della sentenza èammessa solo per motivi specifici, tassativi ed espressamente previsti dallalegge (tra i quali rientra certamente anche la revisione), non si può attribuire algiudice la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dalla stessamotivi suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015,Rugiano, Rv. 264535 – 01, che in motivazione ha chiarito che se il giudice sifacesse “interprete” della volontà di una delle parti, renderebbe il contraddittorioaperto a soluzioni imprevedibili, gravando la controparte resistente dell'onere «difarsi interprete congetturale delle ragioni che i l giudice potrebbediscrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria»).2. L'originaria istanza di revisione che ha dato origine al procedimento diimpugnazione era dunque inammissibile ex art. 634 cod. proc. pen. in quantoproposta per motivi diversi da quelli consentiti o comunque manifestamenteinfondati (almeno nei termini in cui sono stati articolati), e come tale dovevaessere dichiarata dai Giudici di merito. Non rileva il fatto che la Corte di appello,nonostante l ' inammissibi l i tà del l ' istanza, abbia deciso nel meritodell'impugnazione ritenendola erroneamente ammissibile. E' infatti pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte il principio generale (valido anche nella materiade qua) secondo il quale l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dalgiudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che sianostate le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente faseprocessuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette asanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630 – 01;Sez. 2, n. 5072 del 17/12/2025, dep. 2026, Solombrino, Rv. 289395 – 01).La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.L'accoglimento del primo motivo della parte civile ha una valenza assorbenterispetto all'esame degli ulteriori motivi articolati relativi al merito della vicendaprocessuale.Dalla inammissibilità originaria dell’istanza di revisione consegue l'inammissibilitàderivata del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza cheha definito il giudizio di revisione.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MIn accoglimento del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia in data20/11/2025. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris