CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 35966/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Anastasio II n. 416. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Carso n. 57. Controricorrente avverso la sentenza n. 614 della Corte di appello di Cagliari, depositata il 7 ottobre 2015. Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. (Y' R.G. N. 24223/2016. Fatti di causa Con sentenza n. 614 del 7. 10. 2015 la Corte di appello di Cagliari rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Oristano che, accogliendo l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Niola per il pagamento della somma di euro 14.025,06 a titolo di rimborso dell'iva da lui versata per la vendita di un terreno stipulato in data 8. 7. 2004. La Corte cagliaritana dichiarò che la società acquirente non era tenuta al pagamento dell'importo richiesto perché, come affermato dal primo giudice, la vendita dell'immobile, assoggettata al momento dell'atto all'imposta di registro e non ad iva, non era soggetta a quest'ultima imposta, non potendo qualificarsi il terreno venduto bene strumentale dell'azienda agricola del Niola, avendo ricevuto, prima del trasferimento, una destinazione urbanistica diversa, per servizi di interesse generale, ed essendo cessata la sua utilizzazione per finalità agricole già nel 2002, in occasione della stipula del contratto preliminare. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 10. 10. 2016 ricorre, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Parte ricorrente ha depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e oggetto di controversia, costituito dalla circostanza che il Niola aveva utilizzato per l'attività agricola il terreno venduto fino alla sua cessione definitiva, avendo solo in tale momento immesso la acquirente nel suo possesso, con la conseguenza che il bene medesimo avrebbe dovuto R.G. N. 24233/2016. qualificarsi bene strumentale della propria azienda agricola e quindi ritenersi assoggettato ad iva. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - applicabile a questo giudizio essendo stato l'appello introdotto con atto del 13. 10. 2013 - che esclude la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ). La sentenza di appello, nella parte in cui ha accertato che il terreno in oggetto, al momento della vendita, non era destinato ad attività agricola per essere stato messo anticipatamente a disposizione della società [OSCURATO:SOCIETA], dietro cui richiesta era stato disposto il mutamento di destinazione urbanistica, risulta infatti del tutto conforme a quella di primo grado. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt.2697 e 2700 cod. civ., censurando la decisione impugnata per avere affermato che l'utilizzazione del terreno a fini agricoli era venuta meno in data anteriore all'atto di cessione, in contrasto con la clausola del rogito dell'8. 7. 2004 secondo cui " il possesso giuridico ed il possesso materiale di quanto alienato viene dato da oggi ", sollevando altresì la società opponente dall'onere di provare in giudizio che la sua utilizzazione del bene era avvenuta anticipatamente. Il mezzo appare infondato, in quanto la clausola dell'atto di compravendita sopra riportata non è in contraddizione logica con l'accertamento compiuto dal giudice di merito, laddove ha affermato che fin dalla stipulazione del contratto preliminare il Niola aveva dato all'altra parte la disponibilità del terreno " sia per il completamento dell'iter burocratico per l'avvio dei lavori sia per l'inizio dei lavori stessi ". Del resto, come questa Corte ha già chiarito, la consegna del bene in occasione del preliminare di compravendita non da' luogo in favore del promissario acquirente ad una situazione possessoria, ma soltanto di detenzione ( Cass. n. 8796 del 2000; Cass. S.U. n. 24290 del 2006 ), sicché il riferimento al trasferimento del possesso nell'atto definitivo di vendita non fa che conformarsi a tale principio, senza che possa da esso trarsi argomenti per escludere che la consegna della cosa sia avvenuta in sede di n R.G. N. 24233/2016. compromesso. Senza fondamento appare altresì la deduzione di violazione della norma che attribuisce all'atto pubblico efficacia di piena prova fino a querela di falso ( art. 2700 cod. civ. ), atteso che tale efficacia, per quel che concerne le dichiarazioni delle parti in esso riprodotte, riguarda esclusivamente il fatto che esse siano state rese, non anche la loro intrinseca veridicità e corrispondenza alla realtà effettiva. Va esclusa, infine, la denunziata violazione del principio dell'onere della prova, tenuto conto che l'accertamento di fatto sopra menzionato risulta giustificato dal giudice di merito mediante richiamo alla documentazione in atti, sulla base cioè dei documenti prodotti dalle parti, e non in ragione dell'applicazione del principio sulla distribuzione dell'onere della prova. Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 d.p.r. 26. 4. 1986, n. 131, e degli artt. 1, 4 e 5 d.p.r. 26. 10. 1972, n. 633, lamentando che la Corte di appello non abbia riconosciuto il carattere strumentale all'impresa agricola del terreno ceduto, disapplicando il principio secondo cui l'inerenza del bene all'oggetto dell'impresa viene meno quale conseguenza e non quale presupposto della cessione. Il ricorrente censura come erronea l'affermazione della Corte di appello che ha motivato la conclusione accolta in ragione del mutamento di destinazione urbanistica del bene, che è di per sé circostanza neutra rispetto alla sua effettiva utilizzazione da parte dell'imprenditore, e richiama a sostegno del motivo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2013, che assoggetta ad iva le cessioni da parte di un imprenditore agricolo di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria nel caso in cui siano destinati alla produzione agricola. Il mezzo è infondato. Questa Corte ha affermato, adottando sul punto un orientamento costante, che, avendo l'impresa agricola ad oggetto le attività indicate dall'art. 2135 cod. civ. di coltivazione del fondo o connesse, la cessione di un terreno aziendale, di natura edificabile, è atto estraneo ad essa, avendo il suddetto bene perduto la qualità di bene strumentale e rimane per l'effetto soggetto all'imposta di registro e non all'iva, come sancito dalla Corte di Giustizia " R.G. N. 24223/2016. dell'Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C-181/10), resa in sede di interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva I.V.A. ( Cass. n. 2017 del 2019; Cass. n. 8327 del 2014; Cass. n. 27576 del 2008). Si osserva, inoltre, che la denunziata violazione delle disposizioni in materia di iva appare sostenuta nel ricorso dal presupposto, che è di mero fatto, che il bene venduto, al momento della cessione, era effettivamente utilizzato nell'attività di impresa svolta dall'odierno ricorrente, presupposto che invece risulta smentito dall'accertamento compiuto dalla Corte di merito, che ha espressamente escluso che il Niola utilizzasse il terreno per l'attività agricola alla data di stipulazione dell'atto pubblico ( 8. 7. 2004 ), avendolo conferito, fin dalla stipula del contratto preliminare ( 4. 7. 2002 ), nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. La lettura della motivazione della sentenza impugnata dà conto pertanto che la Corte territoriale è giunta alla conclusione accolta non già soltanto in forza della considerazione del mero mutamento di destinazione del bene, ma alla luce del fatto che.y già due anni prima della sua vendita, esso aveva cessato di essere destinato ad attività agricola, atteso che la sua inclusione in zona per i servizi di interesse generale era avvenuta prima della vendita su richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che intendeva realizzare su di esso un impianto di distribuzione di carburante, e che tale richiesta presupponeva necessariamente il coinvolgimento del Niola, che quindi già in tale momento aveva manifestato l'intenzione di sottrarre il terreno all'esercizio della propria attività. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. - R.G. N. 24223/2016. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore