CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si contesta l'entità della pena — è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in una richiesta di applicazione del minimo della pena, senza l'indicazione di quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad una ulteriore mitigazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dorosini Stefr Pà11a,„ v DEPCT.,iTATO !N CANCELLERI