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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 33594/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18492/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 28618/2019 depositata i l 07/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, decidendo in R.G. 18492/2020 Cron.

Rep.

C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

ART. 622 C.P.P. sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. – essendo stata la pronuncia assolutoria emessa dalla stessa Corte d’appello nel precedente giudizio penale annullata con rinvio ai soli effetti civili – aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 30.000 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 7.000 a titolo di danno patrimoniale.

2. Il ricorso è stato rigettato da questa Corte con sentenza 7 novembre 2019, n. 28618.

3. Contro la citata sentenza di questa Corte propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4), del codice di rito.

La parte ricorrente rileva che la sentenza, nel rigettare il sesto motivo di ricorso, ha affermato che la liquidazione avvenuta in via equitativa si giustificava in virtù della difficoltà di dimostrare il danno morale derivante «da reato».

Poiché, invece, era passata in giudicato la sentenza penale con la quale il Miccoli era stato assolto da ogni accusa con la formula “perché il fatto non sussiste”, il ricorrente rileva che la sentenza della Corte di cassazione sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto (cioè il reato) la cui verità era da ritenere incontrastabilmente esclusa.

1.1. Il motivo di revocazione è inammissibile per le seguenti ragioni.

Si deve rilevare, innanzitutto, che l’esistenza o meno di un reato non è un “fatto” nei termini in cui questo termine è usato dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., quanto piuttosto una qualifica, per cui non è comunque configurabile un errore sull’esistenza del reato.

Ciò premesso, il Collegio osserva come la censura non colgala ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale non ha ritenuto, come vorrebbe il ricorrente, che il reato fosse esistente, ma ha semplicemente spiegato che la liquidazione del danno morale derivante da un reato èobiettivamente difficile.

In realtà, ciò che il ricorrente contesta è che la sentenza qui impugnata per revocazione sia in contrasto con il giudicato interno assolutorio emesso in sede penale.

Ma, così facendo, la censura non considera che gli artt. 391-bis e 391 - ter cod. proc. civ. non prevedono la revocazione delle sentenze di cassazione per contrasto con altra precedente passata in giudicato (art. 395, n. 5, cod. proc. civ.).

Senza contare che la sentenza 1° dicembre 2015, n. 47551, con la quale la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha annullato la sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, con conseguente rinvio al giudice civile, lasciava chiaramente intendere tutte le ragioni per le quali la sussistenza dell’illecito civile non poteva affatto considerarsi esclusa, ritenendo la vicenda meritevole di accertamento ulteriore in sede di rinvio (civile).

Non può essere taciuto, infine, che, ove pure, in via di mera ipotesi, l’errore vi fosse, non di errore percettivo si tratterebbe, bensì di errore di decisione, cioè di un errore giuridico; il quale non è emendabile con lo strumento della revocazione.

2. Il ricorso per revocazione, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18492/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 28618/2019 depositata i l 07/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, decidendo in R.G. 18492/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. ART. 622 C.P.P. sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. – essendo stata la pronuncia assolutoria emessa dalla stessa Corte d’appello nel precedente giudizio penale annullata con rinvio ai soli effetti civili – aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 30.000 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 7.000 a titolo di danno patrimoniale. 2. Il ricorso è stato rigettato da questa Corte con sentenza 7 novembre 2019, n. 28618. 3. Contro la citata sentenza di questa Corte propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4), del codice di rito. La parte ricorrente rileva che la sentenza, nel rigettare il sesto motivo di ricorso, ha affermato che la liquidazione avvenuta in via equitativa si giustificava in virtù della difficoltà di dimostrare il danno morale derivante «da reato». Poiché, invece, era passata in giudicato la sentenza penale con la quale il Miccoli era stato assolto da ogni accusa con la formula “perché il fatto non sussiste”, il ricorrente rileva che la sentenza della Corte di cassazione sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto (cioè il reato) la cui verità era da ritenere incontrastabilmente esclusa. 1.1. Il motivo di revocazione è inammissibile per le seguenti ragioni. Si deve rilevare, innanzitutto, che l’esistenza o meno di un reato non è un “fatto” nei termini in cui questo termine è usato dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., quanto piuttosto una qualifica, per cui non è comunque configurabile un errore sull’esistenza del reato. Ciò premesso, il Collegio osserva come la censura non colgala ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale non ha ritenuto, come vorrebbe il ricorrente, che il reato fosse esistente, ma ha semplicemente spiegato che la liquidazione del danno morale derivante da un reato èobiettivamente difficile. In realtà, ciò che il ricorrente contesta è che la sentenza qui impugnata per revocazione sia in contrasto con il giudicato interno assolutorio emesso in sede penale. Ma, così facendo, la censura non considera che gli artt. 391-bis e 391 - ter cod. proc. civ. non prevedono la revocazione delle sentenze di cassazione per contrasto con altra precedente passata in giudicato (art. 395, n. 5, cod. proc. civ.). Senza contare che la sentenza 1° dicembre 2015, n. 47551, con la quale la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha annullato la sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, con conseguente rinvio al giudice civile, lasciava chiaramente intendere tutte le ragioni per le quali la sussistenza dell’illecito civile non poteva affatto considerarsi esclusa, ritenendo la vicenda meritevole di accertamento ulteriore in sede di rinvio (civile). Non può essere taciuto, infine, che, ove pure, in via di mera ipotesi, l’errore vi fosse, non di errore percettivo si tratterebbe, bensì di errore di decisione, cioè di un errore giuridico; il quale non è emendabile con lo strumento della revocazione. 2. Il ricorso per revocazione, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
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