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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23371/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585-576 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena.

A tal riguardo la sentenza impugnata ha, quanto all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., valorizzato la reiterazione di condotte illecite, peraltro specifiche, e l'atteggiamento violento e sprezzante tenuto dall'imputato all'atto del controllo (il predetto aveva accelerato con manovra repentina per sottrarsi ad un controllo su strada, colpendo gli agenti che gli avevano intimato l'alt e ai quali cagionava lesioni personali); il limitato scostamento rispetto al minimo edittale viene adeguatamente motivato in relazione alle modalità del fatto, da ritenersi grave, e dall'intensità del dolo manifestato con il violento comportamento tenuto.

Motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 gIl C sigliere relat Il Presidente rico Gallucci , ,TATA [OSCURATO:PERSONA] no Pl"--,y o Cr- JA U 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585-576 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena. A tal riguardo la sentenza impugnata ha, quanto all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., valorizzato la reiterazione di condotte illecite, peraltro specifiche, e l'atteggiamento violento e sprezzante tenuto dall'imputato all'atto del controllo (il predetto aveva accelerato con manovra repentina per sottrarsi ad un controllo su strada, colpendo gli agenti che gli avevano intimato l'alt e ai quali cagionava lesioni personali); il limitato scostamento rispetto al minimo edittale viene adeguatamente motivato in relazione alle modalità del fatto, da ritenersi grave, e dall'intensità del dolo manifestato con il violento comportamento tenuto. Motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 gIl C sigliere relat Il Presidente rico Gallucci , ,TATA [OSCURATO:PERSONA] no Pl"--,y o Cr- JA U 2024
Sentenza Cassazione n. 23371/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris