Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21587/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ssa unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante rappresentata edifesa d dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Congiu- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Comune di Palau, Regione Sardegna, Ministero dellaCultura- intimati -avverso la sentenza del Consiglio Di Stato di Roma n. 2327/2025depositata il 21/03/2025.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/04/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

La I [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per motivi inerenti lagiurisdizione avverso l’ordinanza n. 2327 del 2025, qualificandolasentenza-ordinanza, con la quale il Consiglio di Stato ha dispostoincombenti istruttori, meglio elencati nella motivazione delprovvedimento, nella causa vertente, in fase d’impugnazione, tra laIsola [OSCURATO:SOCIETA]. quale appellante e la S.r.l. i [OSCURATO:SOCIETA], il Comune diPalau, il [OSCURATO:PERSONA] paesaggistica per le province di Sassari eOlbia – Tempio, la Regione Sardegna, il Ministero della Cultura.2.

Al ricorso ha risposto, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.3. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Palau, la Regione Sardegna e ilMinistero della Cultura sono rimasti intimati.4.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione con proposta di definizioneanticipata del [OSCURATO:PERSONA] Presidente che ha opinato la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., per l’inammissibilitào la manifesta infondatezza in quanto il provvedimento impugnato èprivo del requisito della decisorietà.5.

Avverso la proposta di definizione accelerata la I [OSCURATO:SOCIETA]. hachiesto la decisione in sede collegiale.6.

Il ricorso è stato, pertanto, fissato in adunanza camerale dinanzi alleSezioni Unite, in quanto proposto per motivi inerenti allagiurisdizione.7.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per ladichiarazione d’inammissibilità del ricorso.8.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è inammissibile, per ragioni diverse da quelle di cui allaproposta di definizione accelerata.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/20262.

Il provvedimento impugnato, sebbene qualificato formalmente comeordinanza, in quanto procede alla nomina di un consulente tecnico diufficio, ha, tuttavia, contenuto sostanzialmente decisorio secondo loschema processuale di cui all’art. 279 cod. proc. civ., al quale noncorrisponde una previsione normativa analoga nel codice delprocesso amministrativo.1.

L’ordinanza impugnata, infatti, oltre a procedere alla nomina di unconsulente tecnico di ufficio e alla individuazione dell’incarico daconferire allo stesso, decide in ordine all’ammissibilitàdell’impugnazione, individuando un interesse concreto della [OSCURATO:SOCIETA]Alle pagg. 8 e 9 dell’ordinanza il Consiglio di Stato scrive,testualmente, quanto segue:«- il tenore delle rispettive difese impone di stabilire,preliminarmente, se il presente gravame sia o meno ammissibile,eccependo le parti resistenti che, come rilevato dal T.a.r. sia pure invia incidentale, il ricorso di primo grado non sarebbe assistito dalnecessario profilo di interesse;- ritiene il Collegio che tale eccezione sia da reputare infondata, inquanto l’interesse sotteso al gravame (e pur con riferimento aiprovvedimenti concretamente impugnati), contrariamente a quantoopinato dal giudice di prime cure, risulta sufficientementeapprezzabile, dovendosi rilevare che esso è espressamenteconnesso all’esigenza di esercitare attività di campeggio nell’area diproprietà dei medesimi appellanti, facendo leva sulla asseritacircostanza che la predetta attività, secondo la disciplina urbanisticadi riferimento, poteva e può essere insediata soltanto in tale ambitoterritoriale dell’isola Isuledda;- non rileva pertanto la circostanza, valorizzata dal T.a.r. e nonoggetto di contestazione, relativa al fatto che “l’unica autorizzazioneNumero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026rilasciata dal Comune di Palau per l'esercizio di un campeggio inlocalità Isuledda è sempre stata quella, e solo quella, in possessodella controinteressata”, sia in quanto tale autorizzazione siriferirebbe, almeno per un non irrilevante lasso temporale, ad unasua proprietà, sia in quanto non può escludersi l’interesseoggettivamente rilevante di insediare in futuro analoga attivitànell’area di proprietà, che si assume essere l’unica urbanisticamenteidonea allo scopo;- si configura quindi un preciso interesse di parte appellante a che losvolgimento di attività sia coerente con la disciplina urbanisticadell’area;- quanto osservato, a sostegno della divisata ammissibilità delgravame trova adeguato supporto nella documentazione di causa eriflette un interesse economicamente rilevante in grado disuffragare, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., il necessarioprofilo dell’ammissibilità del ricorso di primo grado e quindidell’appello all’odierno esame;».2.

Quanto sopra riportato è indice dell’avvenuta decisione, almenoparziale della controversia e, quindi, il provvedimento, sebbenedefinito quale ordinanza ha in concreto un contenuto, almenoparzialmente, decisorio.3.

Ciò comporta che l’impugnazione della I [OSCURATO:SOCIETA]. è ammissibilein punto di rito, in quanto proposta avverso un provvedimentoavente forma di ordinanza ma contenuto sostanziale di sentenza.L’ordinanza del Consiglio di Stato decide, infatti, sulla questionepreliminare di rito sull’interesse ad impugnare l’atto amministrativoaffermando esservi una posizione tutelabile come interesse legittimoe quindi, risolta tale questione, dispone la consulenza tecnica diufficio.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/20264.

Pur mancando nel cod. proc. amm. una disciplina analoga a quella dicui all’art. 279 cod. proc. civ. nel caso di specie il provvedimento delConsiglio di Stato ha sostanzialmente una duplice funzione ossiadecisoria, in ordine all’individuazione della posizione sostanzialetutelata e istruttoria laddove dispone per l’ulteriore corso dellacausa.5.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U 11/12/2007 n.25837; Cass. 8/07/2025 n. 18603 fino a Sez.

U 24/10/2005 n.20470) non è la forma del provvedimento a segnarne la decisorietàma, per l’appunto, secondo la disciplina processuale articolatamentedettagliata dall’art. 279 codice di rito civile, è l’aver deciso laquestione preliminare che dà ingresso alla possibilità di procedereoltre.6.

Dunque, sotto questo profilo il ricorso della I [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe,quantomeno in punto di rito, astrattamente ammissibile, in quantorivolto avverso un provvedimento, almeno parzialmente, di caratteredecisorio.7.

Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto il profilo che, sia pureprospettato per motivi di giurisdizione, allorquando, come nellaspecie, si faccia questione di tutelabilità della posizione soggettiva,nella specie di interesse legittimo, viene in rilievo non già unaquestione di giurisdizione, ma una questione di merito (tra le tante:Sez.

U 16/01/2015 n. 647).

Sul punto deve ribadirsi che le questionidedotta in giudizio non attengono alla sfera della giurisdizione, bensìa quella del merito e sono, dunque, conoscibili nell’ambito delsistema impugnatorio delle diverse giurisdizioni.8.

Il ricorso della I [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto attinente non allagiurisdizione in quanto tale, ossia ai limiti di essa, ma al merito dellacontroversia è, in definitiva, inammissibile nell’ottica della violazioneNumero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, così comeindividuati dalla giurisprudenza regolatrice di questa Corte.9.

Peraltro, anche se, in via di mera ipotesi, la prospettazione dellasocietà ricorrente fosse da scrutinare come questione digiurisdizione, il ricorso per motivi di giurisdizione sarebbeinammissibile perché il T.A.R. per la Sardegna ha comunque decisosulla questione di giurisdizione, almeno implicitamente, e la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe allora dovuto impugnare dinanzi al Consigliodi Stato con appello incidentale, mantenendo in tal modo viva laquestione di giurisdizione.10.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,sebbene per ragioni diverse da quelle di cui alla proposta didefinizione accelerata.11.

In questi termini, alla decisione d’inammissibilità non può seguire lacondanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc.civ., ma solo la condanna alle spese secondo il criterio ordinariodella soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ..12.

La condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo e comma quarto cod.proc. civ. non può, infatti, essere pronunciata in quanto l’esito delgiudizio è difforme dall’originaria proposta di definizione accelerata(Sez.

U 1/08/2024 n. 21668) e non si tratti di una ragione diinammissibilità semplicemente aggiuntiva a quella originaria opinatanella proposta, fondata sulla insussistenza del carattere decisorio delprovvedimento impugnato – il che avrebbe consentito comunque diaccedere alla condanna ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod.proc. civ.: Sez.

U 11/11/2025 n. 29708 – ma di una ragioneradicalmente diversa.

P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civilidella Corte Suprema di Cassazione, il 28/04/2026.Il PresidenteStefano Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssa unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante rappresentata edifesa d dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Congiu- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Comune di Palau, Regione Sardegna, Ministero dellaCultura- intimati -avverso la sentenza del Consiglio Di Stato di Roma n. 2327/2025depositata il 21/03/2025.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/04/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. La I [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per motivi inerenti lagiurisdizione avverso l’ordinanza n. 2327 del 2025, qualificandolasentenza-ordinanza, con la quale il Consiglio di Stato ha dispostoincombenti istruttori, meglio elencati nella motivazione delprovvedimento, nella causa vertente, in fase d’impugnazione, tra laIsola [OSCURATO:SOCIETA]. quale appellante e la S.r.l. i [OSCURATO:SOCIETA], il Comune diPalau, il [OSCURATO:PERSONA] paesaggistica per le province di Sassari eOlbia – Tempio, la Regione Sardegna, il Ministero della Cultura.2. Al ricorso ha risposto, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.3. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Palau, la Regione Sardegna e ilMinistero della Cultura sono rimasti intimati.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione con proposta di definizioneanticipata del [OSCURATO:PERSONA] Presidente che ha opinato la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., per l’inammissibilitào la manifesta infondatezza in quanto il provvedimento impugnato èprivo del requisito della decisorietà.5. Avverso la proposta di definizione accelerata la I [OSCURATO:SOCIETA]. hachiesto la decisione in sede collegiale.6. Il ricorso è stato, pertanto, fissato in adunanza camerale dinanzi alleSezioni Unite, in quanto proposto per motivi inerenti allagiurisdizione.7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per ladichiarazione d’inammissibilità del ricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile, per ragioni diverse da quelle di cui allaproposta di definizione accelerata.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/20262. Il provvedimento impugnato, sebbene qualificato formalmente comeordinanza, in quanto procede alla nomina di un consulente tecnico diufficio, ha, tuttavia, contenuto sostanzialmente decisorio secondo loschema processuale di cui all’art. 279 cod. proc. civ., al quale noncorrisponde una previsione normativa analoga nel codice delprocesso amministrativo.1. L’ordinanza impugnata, infatti, oltre a procedere alla nomina di unconsulente tecnico di ufficio e alla individuazione dell’incarico daconferire allo stesso, decide in ordine all’ammissibilitàdell’impugnazione, individuando un interesse concreto della [OSCURATO:SOCIETA]Alle pagg. 8 e 9 dell’ordinanza il Consiglio di Stato scrive,testualmente, quanto segue:«- il tenore delle rispettive difese impone di stabilire,preliminarmente, se il presente gravame sia o meno ammissibile,eccependo le parti resistenti che, come rilevato dal T.a.r. sia pure invia incidentale, il ricorso di primo grado non sarebbe assistito dalnecessario profilo di interesse;- ritiene il Collegio che tale eccezione sia da reputare infondata, inquanto l’interesse sotteso al gravame (e pur con riferimento aiprovvedimenti concretamente impugnati), contrariamente a quantoopinato dal giudice di prime cure, risulta sufficientementeapprezzabile, dovendosi rilevare che esso è espressamenteconnesso all’esigenza di esercitare attività di campeggio nell’area diproprietà dei medesimi appellanti, facendo leva sulla asseritacircostanza che la predetta attività, secondo la disciplina urbanisticadi riferimento, poteva e può essere insediata soltanto in tale ambitoterritoriale dell’isola Isuledda;- non rileva pertanto la circostanza, valorizzata dal T.a.r. e nonoggetto di contestazione, relativa al fatto che “l’unica autorizzazioneNumero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026rilasciata dal Comune di Palau per l'esercizio di un campeggio inlocalità Isuledda è sempre stata quella, e solo quella, in possessodella controinteressata”, sia in quanto tale autorizzazione siriferirebbe, almeno per un non irrilevante lasso temporale, ad unasua proprietà, sia in quanto non può escludersi l’interesseoggettivamente rilevante di insediare in futuro analoga attivitànell’area di proprietà, che si assume essere l’unica urbanisticamenteidonea allo scopo;- si configura quindi un preciso interesse di parte appellante a che losvolgimento di attività sia coerente con la disciplina urbanisticadell’area;- quanto osservato, a sostegno della divisata ammissibilità delgravame trova adeguato supporto nella documentazione di causa eriflette un interesse economicamente rilevante in grado disuffragare, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., il necessarioprofilo dell’ammissibilità del ricorso di primo grado e quindidell’appello all’odierno esame;».2. Quanto sopra riportato è indice dell’avvenuta decisione, almenoparziale della controversia e, quindi, il provvedimento, sebbenedefinito quale ordinanza ha in concreto un contenuto, almenoparzialmente, decisorio.3. Ciò comporta che l’impugnazione della I [OSCURATO:SOCIETA]. è ammissibilein punto di rito, in quanto proposta avverso un provvedimentoavente forma di ordinanza ma contenuto sostanziale di sentenza.L’ordinanza del Consiglio di Stato decide, infatti, sulla questionepreliminare di rito sull’interesse ad impugnare l’atto amministrativoaffermando esservi una posizione tutelabile come interesse legittimoe quindi, risolta tale questione, dispone la consulenza tecnica diufficio.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/20264. Pur mancando nel cod. proc. amm. una disciplina analoga a quella dicui all’art. 279 cod. proc. civ. nel caso di specie il provvedimento delConsiglio di Stato ha sostanzialmente una duplice funzione ossiadecisoria, in ordine all’individuazione della posizione sostanzialetutelata e istruttoria laddove dispone per l’ulteriore corso dellacausa.5. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U 11/12/2007 n.25837; Cass. 8/07/2025 n. 18603 fino a Sez. U 24/10/2005 n.20470) non è la forma del provvedimento a segnarne la decisorietàma, per l’appunto, secondo la disciplina processuale articolatamentedettagliata dall’art. 279 codice di rito civile, è l’aver deciso laquestione preliminare che dà ingresso alla possibilità di procedereoltre.6. Dunque, sotto questo profilo il ricorso della I [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe,quantomeno in punto di rito, astrattamente ammissibile, in quantorivolto avverso un provvedimento, almeno parzialmente, di caratteredecisorio.7. Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto il profilo che, sia pureprospettato per motivi di giurisdizione, allorquando, come nellaspecie, si faccia questione di tutelabilità della posizione soggettiva,nella specie di interesse legittimo, viene in rilievo non già unaquestione di giurisdizione, ma una questione di merito (tra le tante:Sez. U 16/01/2015 n. 647). Sul punto deve ribadirsi che le questionidedotta in giudizio non attengono alla sfera della giurisdizione, bensìa quella del merito e sono, dunque, conoscibili nell’ambito delsistema impugnatorio delle diverse giurisdizioni.8. Il ricorso della I [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto attinente non allagiurisdizione in quanto tale, ossia ai limiti di essa, ma al merito dellacontroversia è, in definitiva, inammissibile nell’ottica della violazioneNumero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, così comeindividuati dalla giurisprudenza regolatrice di questa Corte.9. Peraltro, anche se, in via di mera ipotesi, la prospettazione dellasocietà ricorrente fosse da scrutinare come questione digiurisdizione, il ricorso per motivi di giurisdizione sarebbeinammissibile perché il T.A.R. per la Sardegna ha comunque decisosulla questione di giurisdizione, almeno implicitamente, e la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe allora dovuto impugnare dinanzi al Consigliodi Stato con appello incidentale, mantenendo in tal modo viva laquestione di giurisdizione.10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,sebbene per ragioni diverse da quelle di cui alla proposta didefinizione accelerata.11. In questi termini, alla decisione d’inammissibilità non può seguire lacondanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc.civ., ma solo la condanna alle spese secondo il criterio ordinariodella soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ..12. La condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo e comma quarto cod.proc. civ. non può, infatti, essere pronunciata in quanto l’esito delgiudizio è difforme dall’originaria proposta di definizione accelerata(Sez. U 1/08/2024 n. 21668) e non si tratti di una ragione diinammissibilità semplicemente aggiuntiva a quella originaria opinatanella proposta, fondata sulla insussistenza del carattere decisorio delprovvedimento impugnato – il che avrebbe consentito comunque diaccedere alla condanna ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod.proc. civ.: Sez. U 11/11/2025 n. 29708 – ma di una ragioneradicalmente diversa. P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 20443/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 21587/2026Data pubblicazione 24/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civilidella Corte Suprema di Cassazione, il 28/04/2026.Il PresidenteStefano Mogini