CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdo Pastori- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resistente-Numero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7422/2025, depositatail 20 ottobre 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto delricorso.1. Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., il Tribunale diMilano ingiunse a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamentodell’importo di € 14.582,95 oltre accessori, quale residuo corrispettivoper opere oggetto di contratto di subappalto intercorso fra le parti.La società ingiunta propose opposizione eccependo, fra l’altro,l’incompetenza del tribunale adito, sulla base della clausolacontrattuale che devolveva al Tribunale di Napoli in via esclusiva lacognizione di ogni controversia fra le parti.2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milanodichiarò la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli e perl’effetto dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo opposto, rilevandoche: (a) le allegazioni difensive svolte dalla convenuta opposta incomparsa di costituzione, secondo cui il corrispettivo impagato erariferito a opere extra-contratto, non potevano essere esaminate ai finidella statuizione sulla competenza, che va resa allo stato degli atti; (b)alla fattispecie non era applicabile l’art. 1341 c.c., per cui era esclusala necessità di specifica approvazione della clausola da parte dellasubappaltatrice; (c) la clausola in questione attribuiva al Tribunale diNapoli la competenza esclusiva a decidere su tutte le controversienascenti dal contratto.Numero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/20263. La sentenza è stata tempestivamente impugnata dalla societàc.p.c. affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.La società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con memoria eil Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio del 6-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 20, 28, 112, 115, 116 c.p.c., nonché «omessa motivazione inmerito alla mancata valutazione delle difese di parte convenuta e peri documenti prodotti dalle parti e/o per travisamento della prova su unpunto decisivo della controversia».Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel decideresull’eccezione di incompetenza senza tener conto delle deduzionidifensive da essa svolte in comparsa di risposta, così ledendo il suodiritto di difesa, perché non le aveva consentito di replicareall’eccezione formulata dalla controparte con la citazione inopposizione.Nel merito, poi, sussisterebbero tutti i criteri normativi – riferititanto alla sede delle parti, quanto alla natura della domanda formulata– per ritenere competente il Tribunale di Milano; sulla base dellerispettive allegazioni e produzioni, emergerebbe la circostanzasecondo cui le prestazioni oggetto di corrispettivo non originavano dalcontratto di subappalto reso fra le parti.1.1. Il motivo è infondato.Va anzitutto rilevato che, secondo l’indirizzo della Suprema Corte,la designazione convenzionale di un foro territoriale, in deroga ocoincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere diNumero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/2026esclusività solo in caso di pattuizione espressa, che si deve concretarein una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle partivolta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge(Cass. 6/10/2020 n. 21362; Cass. 25/1/2018 n. 1838; Cass. 4/9/2014n. 18707). Nella fattispecie la clausola in questione, nel suo tenoreletterale, come trascritta a pag. 4 della sentenza impugnata, èinequivoca nell’attribuire il carattere di esclusività al foro designato, inquanto devolve «esclusivamente» al foro di Napoli «le controversienascenti dal contratto». Quindi, non vi è spazio per l’applicazione,predicata dalla ricorrente, delle previsioni codicistiche che individuanoil foro competente per territorio.Quanto ai profili di rito, la ricorrente, con la comparsa di rispostadepositata nel giudizio di opposizione, ha sostenuto che il creditooggetto di pretesa fosse riferito a prestazioni extra-contratto.In proposito, va osservato che la previsione di cui all’art. 38,comma quarto, c.p.c., secondo cui le questioni di competenza sonodecise in base a quello che risulta dagli atti, deve essere interpretatanel senso che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalconvenuto non può introdurre nel processo un tema sul quale sianecessario svolgere istruttoria, secondo le regole stabilite in funzionedella decisione nel merito. La Suprema Corte, in particolare, haprecisato che il giudice non può procedere alla decisione suun’eccezione di incompetenza territoriale previa acquisizione di prove,costituende o documentali, introdotte nel giudizio in fase successivaalla prima udienza; pertanto, l’eccezione va decisa sulla base dellerisultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzionidocumentali effettuate con essi; salvo il caso in cui, in ragione diquanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o delrilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e delNumero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/2026diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede la disposizione piùsopra citata, un’eventuale istruzione sommaria in limine litis, che nonsolo deve essere sollecitata dalla parte interessata, ma deve averluogo, possibilmente, nella stessa prima udienza del giudizio (Cass.27/12/2024, n. 30836; Cass. 30/7/2019, n. 20553; Cass. 22/7/2013n. 17794). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – e avutoriguardo alla struttura nella quale esso si realizza, conforme a unmodello di contraddittorio differito – va ritenuto che gli atti introduttiviai quali fare riferimento per la decisione sulla questione di competenzasiano il ricorso per ingiunzione e la citazione in opposizione;all’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente l’opposto puòpertanto replicare con la comparsa di costituzione, ma senza che talereplica possa sfociare nell’avvio di una specifica istruttoria, al di là deiristretti limiti dei quali si è detto. Inoltre, senza che sia consentitoall’opposto di modificare, al fine di contrastare l’eccezione diincompetenza, la prospettazione svolta nel proporre la domanda nelricorso per decreto ingiuntivo; infatti, è acquisito anche il principiosecondo il quale la questione della competenza deve essere risolta allastregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito ogniulteriore accertamento (Cass. Cass. 16-7-2020 n. 15254; Cass.23/5/2012 n. 8189; Cass. 11/7/2003 n. 10966).Nel caso di specie, la ricorrente ha agito invocando il pagamentodi un corrispettivo a titolo contrattuale, come espressamente risultadall’esame del ricorso per ingiunzione. In esso, infatti, al punto (2) èindicata, quale unica fonte del credito, la sottoscrizione di un«contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di messa in sicurezzae riduzione dei rischi presso la scuola primaria Umberto I diSampierdicanne a Chiavari»; rispetto a tale indicazione, al successivopunto (3) la ricorrente allega la propria «corretta esecuzione dei lavoriNumero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/2026contrattualmente pattuiti», senza minimamente menzionare larealizzazione di opere ulteriori. Pertanto, è solo a seguitodell’eccezione svolta dall’opponente che la creditrice ha allegato lacircostanza che il corrispettivo riguardava lavori extra-contratto, cosìintroducendo nel giudizio un tema che era nuovo ai fini della decisionesulla competenza. Questo tema, all’evidenza, avrebbe richiesto unapprofondimento istruttorio, non solo incompatibile con l’istruzionesommaria consentita dall’ultimo comma dell’art. 38 c.p.c., maincompatibile anche con la prospettazione già eseguitadall’ingiungente nel ricorso per decreto ingiuntivo e valevole ai finidella decisione sulla competenza. Infatti, la prospettazione dellacreditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto basata sullafonte contrattuale del credito, comportava anche l’applicazione delleprevisioni contrattuali sulla competenza, senza che la successivadiversa allegazione potesse incidere sulla determinazione dellacompetenza.In conclusione, la decisione impugnata va esente dai vizidenunziati; dal che discende l’infondatezza della censura.2. Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degliartt. 20, 28, 115 e 116 c.p.c.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe anzituttoretta da motivazione contraddittoria, perché, dopo aver affermato chela statuizione sulla competenza va resa sulla base degli attiintroduttivi, ha poi esaminato e respinto l’eccezione di invalidità dellaclausola, da essa svolta con la comparsa di risposta e, pertanto, in unmomento successivo. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel nonrilevare che il contratto era stato predisposto unilateralmentedall’impresa subappaltante, dal che derivava la necessità di specificaNumero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/2026approvazione della clausola declinatoria, ai sensi dell’art. 1342,comma secondo, c.c., invece mancante.2.1. Il motivo è infondato.Il Tribunale ha correttamente considerato, disattendendole, leallegazioni svolte dall’odierna ricorrente nella comparsa di risposta neilimiti in cui, secondo quanto già osservato in relazione alla primacensura, erano volte a contrastare l’eccezione di incompetenza, senzamodificare la precedente prospettazione e richiedere attivitàistruttoria. La motivazione della decisione, pertanto, è esente da vizi.Per quanto concerne il merito, poi, basti qui rilevare che laricorrente non ha dedotto la sussistenza di condizioni generali dicontratto, requisito fondamentale per l’applicazione dell’art. 1341 c.c.,ma unicamente che il contratto era stato predisposto dalla controparte.Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’obbligo dellaspecifica approvazione per iscritto, di cui all’art. 1341, comma 2, c.c.,non sussiste per il solo fatto che uno dei contraenti abbia predispostol’intero contenuto del contratto, in modo che l’altra parte non possache accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza; occorre, invece, che loschema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissateper servire a una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vistasostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attivitàcontrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, siadal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto amezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (così Cass. 10/7/2013,n. 17073; successive conformi, fra le altre, Cass. 19/2/2020, n. 4190;Cass. 28/9/2020, n. 20461; Cass. 14/2/2026, n. 3293).3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, confermando lala competenza del Tribunale di Napoli.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 23972/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14922/2026Data pubblicazione 19/05/2026Stante la natura impugnatoria del ricorso per regolamento dicompetenza, il suo rigetto costituisce il presupposto per il pagamentoa carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.2/7/2020 n. 13636). P.Q.MLa Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenzadel Tribunale di Napoli;condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente dellespese del regolamento di competenza, che liquida in € 3.000,00 percompensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% eoneri accessori ex lege.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino