CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 38267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] FAUSTOnato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] MARIAnato a CELANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scrittecon richiesta di liquidazione delle spese del difensore di fiduciae procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] , pervenute in data 16 ottobre 2025,nell’interesse della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila del 17 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli imputati era no stat i condannat i alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt.110, 469 cod. pen., con statuizioni civili. La sentenza ha ritenuto l’atto di appello inammissibile per violazione dell’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen. introdotto dal D. lgs. 150/2022 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) in base al quale: “Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, DeFelice, Rv. 287855) come quella in esame. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputaticon atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motividi seguito enunciatinei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primomotivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata. La difesa rappresenta chenel caso di specie: -gli attuali ricorrenti sin dalla fase delle indagini in sede di interrogatorio avevano eletto il proprio domicilio per le notificazioni presso la loro residenza sita in L’Aquilaalla via Cippari 23; -nella procura speciale per l’atto di appello si ribadiva la residenza degli imputati che coincideva con il domicilio eletto. In ragione della intervenutasuccessiva abrogazione della norma in esame per il favor rei la Corte territoriale avrebbe potuto considerare rituale la elezione di domicilio. 2.2. Con il secondo motivo è statadedotta violazione di legge quanto alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato. Alla data di pronunzia dell’ordinanza il reato risultava estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondatonei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte in tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, DeFelice, Rv. 287855 - 02) 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -la procura speciale contenente il mandato ad impugnare allegata all’atto di appello indica i due imputati residenti in L’Aquila -fraz. Sant’Elia - via Cippari 23, luogo in cui gli stessi avevano eletto domicilio sin dalla fase delle indagini; -la intestazione della sentenza di primo grado impugnata indica i due imputati residenti ed elettivamente domiciliati inL’Aquila - fraz. Sant’Elia via Cippari 23. La indicazione dell’elezione di domicilio risulta dunque effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza di questa Corte a Sezioni unite in precedenza richiamata. Da ciò discende l’a nnulla mento senza rinvio del l'ordinanza impugnata e la trasmissione degli attialla Corte di appello di Aquila per il giudizio . P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello diL'Aquila per il giudizio Così