CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18244/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] Mato avviso alle part] —u-drta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del 20/04/2022 del Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena inflitta come concordata. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva, è inammissibile; costituisce, infatti, principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01), ipotesi che qui non ricorre (cfr., in tema di patteggiamento, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep.12/01/2023, Rv.283886, secondo cui la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende