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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26576/2026

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PALERMO il 26/02/1971 avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 27 ottobre 2025, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dei reati di furto pluriaggravato di energia elettrica e invasione arbitraria di edifici, alla medesima ascritti, ed è stata condannata alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, con applicazione della recidiva specifica reiterata e della diminuente per il rito.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Evidenzia, al riguardo, come il Tribunale avesse irrogato all'imputata la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, così determinata: pena base, due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa; aumentata per la recidiva ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa; aumentata per la continuazione sino ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa; diminuita per la scelta del rito abbreviato sino alla misura indicata.

Pur a fronte delle censure proposte con il gravame, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 63, comma quarto, e 99, comma sesto, cod. pen., la Corte di merito ha confermato il trattamento sanzionatorio, rideterminando l'entità della pena base in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa e operando, nel resto, gli aumenti per la recidiva e per la continuazione nella cornice sanzionatoria già irrogata in primo grado; così facendo, tuttavia, ha elevato la pena per il reato ritenuto più grave, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, in violazione del divieto di reformatio in peius.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

21. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

1.1. Come dedotto dalla ricorrente, con l'atto d'appello l'imputata aveva denunciato: - la violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., che impone come l'aumento per la seconda e meno grave circostanza aggravante non possa essere superiore ad un terzo; - la violazione dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., che statuisce come l'aumento per la contestata recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto, pari - nel caso di specie - alla complessiva pena di mesi nove di reclusione ed euro 335,70 di multa.

Nel respingere la censura, la Corte d'appello ha richiamato il principio per cui «in tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. ("fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso")» (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263981 - 01) e, ritenuta più grave la circostanza aggravante di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., ha rideterminato la pena base in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, elevando la predetta pena per la recidiva sino ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa e, per la continuazione, sino ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa; pena ridotta, per effetto della diminuente per la scelta del rito, "sino alla concorrenza della pena irrogata", pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa.

1.2. La questione introdotta con il ricorso investe la diversa imputazione delle quote di pena operata dalla Corte di merito nella ridefinizione del trattamento sanzionatorio, asseritamente rimasto invariato rispetto a quello irrogato in primo grado.

A fronte della pena base riferita al più grave reato di furto pluriaggravato, determinata in primo grado in misura inferiore al minimo edittale, pari ad anni due di reclusione, la Corte di merito ha commisurato, per lo stesso delitto sub a), la pena di anni tre di reclusione, su tale base operando, quindi, gli aumenti — in misura inferiore agli omologhi incrementi disposti dal Tribunale — per la recidiva e per la continuazione. 3Siffatta redistribuzione delle componenti sanzionatorie, se esclude la violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., denunciata con l'appello quanto al concorso tra l'aggravante indipendente di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen. e l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., evidenzia nondimeno come la pena base sia stata rideterminata in peius, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero.

Al riguardo, va in primis rilevato come il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non possa modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905 - 01).

Il controllo sulla legalità della pena, devoluto al giudice anche in presenza di impugnazione inammissibile, esprime infatti una garanzia di favore e non può tradursi nel mero ripristino del limite edittale in malam partem, in assenza di impugnazione della parte pubblica.

Ne discende che il riferimento alla pena minima di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., disapplicata in primo grado, non vale a legittimare la rideterminazione in aumento della pena base, ancorché compensata dalla minore incidenza della concorrente aggravante della recidiva.

Esclusa già sotto tale profilo la legittimità di un riallineamento in peius della pena al minimo edittale, anche quando accompagnato da una determinazione più favorevole delle componenti successive del calcolo, la questione deve essere riguardata anche sotto il versante strutturale — qui rilevante — della continuazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purché non irroghi una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01).

Nei predetti termini, il mutamento della struttura del reato continuato si configura quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando muta la qualificazione giuridica di quest'ultima: in tali casi, infatti, viene a mutare l'ordine di grandezza su cui si dispiega la continuazione, essenzialmente caratterizzata dal reato più grave, che si erge a caposaldo del trattamento sanzionatorio di base, rispetto al quale vanno successivamente e progressivamente operati gli ulteriori incrementi.

Quando, invece, la struttura della continuazione resti — come nel caso in esame — immutata, trova applicazione il principio per cui, nel giudizio di appello, il 4divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; ne consegue che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01), né può modificare in peius l'entità delle componenti intermedie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01).

Siffatto approdo si salda, del resto, con il principio devolutivo delle impugnazioni, espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Ne discende che, entro l'ambito segnato dal devolutum, la decisione del giudice dell'impugnazione non può tradursi, in assenza di gravame del pubblico ministero, nella rivalutazione in senso peggiorativo di segmenti del trattamento sanzionatorio non investiti da specifica censura dell'imputato, né può condurre alla rideterminazione in aumento della pena base o delle componenti intermedie, quando la struttura del reato continuato sia rimasta immutata; in tale evenienza, l'accoglimento, anche solo parziale, delle doglianze difensive può determinare soltanto una corrispondente riduzione del trattamento sanzionatorio ovvero, al più, il mantenimento della pena nei limiti consentiti, ma non anche una diversa imputazione delle quote di pena idonea a peggiorare uno degli elementi autonomi del calcolo.

2. Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata affinché la Corte di merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PALERMO il 26/02/1971 avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 27 ottobre 2025, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dei reati di furto pluriaggravato di energia elettrica e invasione arbitraria di edifici, alla medesima ascritti, ed è stata condannata alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, con applicazione della recidiva specifica reiterata e della diminuente per il rito. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia, al riguardo, come il Tribunale avesse irrogato all'imputata la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, così determinata: pena base, due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa; aumentata per la recidiva ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa; aumentata per la continuazione sino ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa; diminuita per la scelta del rito abbreviato sino alla misura indicata. Pur a fronte delle censure proposte con il gravame, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 63, comma quarto, e 99, comma sesto, cod. pen., la Corte di merito ha confermato il trattamento sanzionatorio, rideterminando l'entità della pena base in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa e operando, nel resto, gli aumenti per la recidiva e per la continuazione nella cornice sanzionatoria già irrogata in primo grado; così facendo, tuttavia, ha elevato la pena per il reato ritenuto più grave, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 21. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.1. Come dedotto dalla ricorrente, con l'atto d'appello l'imputata aveva denunciato: - la violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., che impone come l'aumento per la seconda e meno grave circostanza aggravante non possa essere superiore ad un terzo; - la violazione dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., che statuisce come l'aumento per la contestata recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto, pari - nel caso di specie - alla complessiva pena di mesi nove di reclusione ed euro 335,70 di multa. Nel respingere la censura, la Corte d'appello ha richiamato il principio per cui «in tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. ("fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso")» (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263981 - 01) e, ritenuta più grave la circostanza aggravante di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., ha rideterminato la pena base in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, elevando la predetta pena per la recidiva sino ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa e, per la continuazione, sino ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa; pena ridotta, per effetto della diminuente per la scelta del rito, "sino alla concorrenza della pena irrogata", pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. 1.2. La questione introdotta con il ricorso investe la diversa imputazione delle quote di pena operata dalla Corte di merito nella ridefinizione del trattamento sanzionatorio, asseritamente rimasto invariato rispetto a quello irrogato in primo grado. A fronte della pena base riferita al più grave reato di furto pluriaggravato, determinata in primo grado in misura inferiore al minimo edittale, pari ad anni due di reclusione, la Corte di merito ha commisurato, per lo stesso delitto sub a), la pena di anni tre di reclusione, su tale base operando, quindi, gli aumenti — in misura inferiore agli omologhi incrementi disposti dal Tribunale — per la recidiva e per la continuazione. 3Siffatta redistribuzione delle componenti sanzionatorie, se esclude la violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., denunciata con l'appello quanto al concorso tra l'aggravante indipendente di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen. e l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., evidenzia nondimeno come la pena base sia stata rideterminata in peius, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero. Al riguardo, va in primis rilevato come il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non possa modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905 - 01). Il controllo sulla legalità della pena, devoluto al giudice anche in presenza di impugnazione inammissibile, esprime infatti una garanzia di favore e non può tradursi nel mero ripristino del limite edittale in malam partem, in assenza di impugnazione della parte pubblica. Ne discende che il riferimento alla pena minima di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., disapplicata in primo grado, non vale a legittimare la rideterminazione in aumento della pena base, ancorché compensata dalla minore incidenza della concorrente aggravante della recidiva. Esclusa già sotto tale profilo la legittimità di un riallineamento in peius della pena al minimo edittale, anche quando accompagnato da una determinazione più favorevole delle componenti successive del calcolo, la questione deve essere riguardata anche sotto il versante strutturale — qui rilevante — della continuazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purché non irroghi una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). Nei predetti termini, il mutamento della struttura del reato continuato si configura quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando muta la qualificazione giuridica di quest'ultima: in tali casi, infatti, viene a mutare l'ordine di grandezza su cui si dispiega la continuazione, essenzialmente caratterizzata dal reato più grave, che si erge a caposaldo del trattamento sanzionatorio di base, rispetto al quale vanno successivamente e progressivamente operati gli ulteriori incrementi. Quando, invece, la struttura della continuazione resti — come nel caso in esame — immutata, trova applicazione il principio per cui, nel giudizio di appello, il 4divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; ne consegue che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01), né può modificare in peius l'entità delle componenti intermedie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01). Siffatto approdo si salda, del resto, con il principio devolutivo delle impugnazioni, espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ne discende che, entro l'ambito segnato dal devolutum, la decisione del giudice dell'impugnazione non può tradursi, in assenza di gravame del pubblico ministero, nella rivalutazione in senso peggiorativo di segmenti del trattamento sanzionatorio non investiti da specifica censura dell'imputato, né può condurre alla rideterminazione in aumento della pena base o delle componenti intermedie, quando la struttura del reato continuato sia rimasta immutata; in tale evenienza, l'accoglimento, anche solo parziale, delle doglianze difensive può determinare soltanto una corrispondente riduzione del trattamento sanzionatorio ovvero, al più, il mantenimento della pena nei limiti consentiti, ma non anche una diversa imputazione delle quote di pena idonea a peggiorare uno degli elementi autonomi del calcolo. 2. Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata affinché la Corte di merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26576/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris