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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18427/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SLRSR73B24F158I; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diCatania;- intimate -avverso la sentenza n. 8679/2024, depositata il 19 novembre 2024,della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data11 febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 8679/2024, depositata il 19 novembre 2024,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettatoNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione di prime cure che, a sua volta, aveva disattesol’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione col quale l’Agenziadelle Entrate aveva rettificato il valore imponibile dell’atto presentatoper la registrazione (la cessione di un ramo di azienda).1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- i due motivi di appello che involgevano le eccezioni di nullità perdifetto di contraddittorio endoprocedimentale andavano disattesi inquanto, e rispettivamente, il contraddittorio era stato avviato ma lacontribuente era «rimasta inerte per dodici giorni prima della notificadell’atto impugnato», l’avviso di liquidazione impugnato non si fondavasu di un pregresso atto ispettivo e, ad ogni modo, rispondeva ad unaccertamento (cd. a tavolino) avendo provveduto l’amministrazione acompletare le operazioni presso i propri uffici;- andava, del pari, disattesa l’eccezione di nullità svoltadall’appellante con riferimento alla motivazione dell’atto impositivo e,nella specie, ai «criteri di calcolo adottati dall’Amministrazionefinanziaria» in quanto il valore di avviamento del ramo di aziendaceduto era stato calcolato applicando i criteri di computo di cui al d.P.R.31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, e, dunque, sulla base dellaredditività media dell’azienda ceduta, desunta dai ricavi relativi ai treperiodi d'imposta anteriori, e moltiplicata per il coefficiente di 3;- come, poi, statuito dalla giurisprudenza di legittimità, da dettametodologia di accertamento conseguiva una presunzione (iuristantum) che la contribuente non aveva probatoriamente intaccato,dovendo, sul punto, convenirsi con i rilievi svolti dal primo giudicesecondo il quale «… nemmeno in sede giudiziale la parte ricorrentedimostra in concreto quanto asserito in ricorso in merito allacommistione tra i redditi derivanti dalle due sedi (Gangi e GiardiniNaxos) in cui la stessa avrebbe esercitato l’attività di impresa (a talNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026proposito non può essere considerata dirimente al fine di dimostrare laeffettiva operatività della sede di Gangi la mera produzionedell’autorizzazione della Questura da cui si evince l’esistenza delle duesedi).

Di contro, l’Agenzia nell’atto impugnato, nell’evidenziare che finoal momento della cessione l’unico luogo d’esercizio è stato quello diGiardini Naxos, evidenzia di aver proceduto sulla base dei dati contabiliacquisiti attraverso l’Anagrafe Tributaria e gli studi di settore.

Insostanza, la ricorrente ben avrebbe potuto documentare l’effettivaoperatività della sede di Gangi attraverso la produzione di documenti(es. registri contabili, documentazione fotografica relativaall’operatività della sede ecc.) in maniera tale da contrastare quantoaffermato dall’Ente impositore, e comunque in questa sede non hanemmeno prodotto la documentazione contabile che, a suo dire,avrebbe dimostrato l’effettivo volume d’affari del ramo d’aziendaceduto, limitandosi ad affermazioni generiche in merito agli effettinegativi derivanti dall’apertura di numerose attività similari nellevicinanze e dall’incremento dei giocatori che si recano nei Casinò perpartecipare ai tornei ovvero per giocare d’azzardo.».2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasentenza sulla base di nove motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, edell’art. 132 , secondo comma, n. 4, assumendo, in sintesi, che «alcunesame ed alcuna valutazione» erano stati svolti quanto alle «difese,processuali e di merito, formulate dalla contribuente nel precedentegrado di giudizio», e quanto alle «prove depositate nei fascicoli di causaNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026di parte privata.», essendosi la pronuncia risulta in un acritico rinvioper relationem ai contenuti decisori della sentenza (allora) impugnata.1.1 – Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di nullitàdella sentenza impugnata per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, art. 36, e dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, «per avere laCorte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia omesso di motivarela Sentenza in relazione alle prove offerte dalle parti», deducendo,dunque, la ricorrente che, ad ogni modo, la prova della fondatezza dellarettifica del valore dell’avviamento gravava su controparte – che nonaveva «depositato in atti né le risultanze dell’Anagrafe tributaria né glistudi di settore presentati dalla scrivente per i periodi d’imposta 2011,2012 e 2013.» - e che il giudice del gravame aveva omesso di valutare– oltreché le eccezioni e difese svolte - la prova documentale offertada essa esponente che, per l’appunto, aveva depositato «sia l’atto dicessione di ramo di azienda (se il luogo di esercizio dell’attività fossestato uno solo sarebbe stato redatto un atto di cessione di azienda) ecopia della licenza relativa all’esercizio della contribuente in Gaggi, viaRegina Margherita n. 27 nonché copia della sua restituzione, in data15.12.2014».2. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccomeconnessi - sono manifestamente destituiti di ogni fondamento.2.1 - Come reso esplicito dall’esame dei contenuti della gravatasentenza – contenuti sopra ripercorsi quanto alla parte espositiva dellerationes decidendi – il giudice del gravame ha, innanzitutto, datocompiutamente conto dei motivi di appello proposti dalla parte, e, nelrichiamare quanto già posto a fondamento della gravata pronuncia, neha attualizzato i decisa rapportandoli agli esiti (anche probatori) delgiudizio di gravame, così che il contestato rinvio per relationem si èNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026risolto in un armonico complesso argomentativo senz’altro idoneo a darconto delle ragioni del decidere in relazione alla res controversa.Secondo, poi, un consolidato orientamento interpretativo dellaCorte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamentemotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico,le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguatoe corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibileed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti edella loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, cosìche va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderirealla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che atale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883;Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112;Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez.

U., 20 marzo 2017, n.7074; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).2.2 – Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, come le Sezioniunite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali, e tale anomalia si esaurisce nellaNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n.19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparentela motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019,n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599).2.2.1 – Rimane, allora, del tutto evidente che non sussiste, nellafattispecie, il denunciato vizio di motivazione apparente posto che lagravata pronuncia somministra compiute ragioni in punto di règimeprobatorio nella fattispecie applicato – quanto, in specie, allametodologia di computo dell’avviamento, ed alle sue ricaduteprobatorie, – e di concludenza dimostrativa della documentazioneafferente al rilascio di un’autorizzazione amministrativa.3. – Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazionedi legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32,ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 53-bis, assumendo la ricorrenteche l’atto impositivo doveva ritenersi nullo in quanto era stato emessoNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026(il 22 settembre 2016), e notificato (il 26 settembre 2016), prima dellascadenza del termine (di 15 giorni) assegnato per rispondere all’invitoa produrre rivolto ad essa esponente con atto notificato il 14 settembre2016.3.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento.3.2 – In termini generali, va premesso, le Sezioni Unite della Cortehanno statuito che «l'Amministrazione finanziaria è gravata di unobbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cuiviolazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbiaassolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, perquelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale,un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per leipotesi in cui risulti specificamente sancito.» (Cass., Sez.

U., 9dicembre 2015, n. 24823).E il principio di diritto in questione è stato, poi, più volte ribaditodalla Corte (v., ex plurimis, Cass., 5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 23febbraio 2021, n. 4752; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978; v., altresì,Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), anche con riferimento all’impostadi registro (v.

Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585).Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioniintrodotte (ex novo) dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.3.3 – Quanto, poi, alle specifiche disposizioni di cui all’art. 32, cit.,la violazione del termine assegnato al contribuente per produrredocumenti rilevanti ai fini dell'accertamento non è affatto presidiatadalla sanzione di nullità, potendo detta violazione rilevare, difatti, aifini della (legittima) produzione in giudizio di quegli stessi documenti(in tesi) non potuti produrre nel rispetto del termine assegnato.Numero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026E, come rilevato dai giudici del merito, di una siffatta facoltà laparte non si è avvalsa.4. – Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla l. 7 agosto 1990,n. 241, art. 3, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, sull’assunto che,diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, l’attoimpositivo doveva ritenersi nullo per difetto di motivazione in quantoesponeva il metodo (cd. prospettico) di computo del valoredell’avviamento che era fondato «su una formula matematica …complicata», senz’alcuna informazione sui motivi di quantificazione deltasso di attualizzazione nel 10% «(tasso di rischio 6% e tasso praticatosul mercato per investimenti a basso rischio 4%)» e «sull’iter logicogiuridico seguito per giungere alla quantificazione in 3,79078677 delcoefficiente di attualizzazione da applicare alla … media dei ricavi ai finidella determinazione del presunto valore dell’avviamento.».Né erano state espresse «le ragioni per le quali: 1) la durata futuradell’azienda è stata determinata in anni 5; 2) il tasso di rischio è statoquantificato nel 6%; 3) il tasso praticato sul mercato per investimentia basso rischio è stato quantificato nel 4%.».4.1 – Nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento.4.2 – La Corte, difatti, in tema di motivazione dell'avviso di rettifica,ha statuito che - assolvendo la motivazione dell'atto alla funzione didelimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventualesuccessiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio deldiritto di difesa del contribuente - l'obbligo in questione deve ritenersiadempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al qualela rettifica è stata operata, laddove (solo) nella eventuale fasecontenziosa viene in considerazione l'onere dell'Amministrazione diprovare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazioneNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimocriterio o di altri parametri (v. già Cass. Sez.

U., 26 ottobre 1988, n.5783, cui adde, ex plurimis, Cass., 8 agosto 2022, n. 24449; Cass., 26gennaio 2018, n. 1961; Cass., 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., 25marzo 2011, n. 6914; Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624; Cass., 12maggio 2003, n. 7231; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774; Cass., 8marzo 2001, n. 3419; Cass., 25 luglio 1997, n. 6958; Cass. Sez.

U., 4gennaio 1993, n. 8; Cass. Sez.

U., 21 dicembre 1990, n. 12141).4.3 – Ora, va rilevato, la stessa trascrizione che parte ricorrente haoperato circa i contenuti dell’avviso di liquidazione (che pur risultaprodotto in allegato) rende pianamente conto del criterio di stima che,nella fattispecie, è stato utilizzato, in quanto fondato, in sintesi, sulladeterminazione della redditività dell’azienda ceduta, redditività stimatain misura corrispondente «alla media dei redditi d’impresa prodottidall’azienda ceduta nel triennio antecedente la cessione», su di unperiodo limitato (di cinque anni) ed attualizzata.E, in buona sostanza, le stesse censure finiscono col risolversi sulpiano della attendibilità, e concludenza dimostrativa, del criterio distima utilizzato in tutte le sue componenti valutative.5. – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, sull’assunto che – avendoformato oggetto di cessione il «“[OSCURATO:PERSONA] corrente in GiardiniNaxos, via Tysandros n. 76/E, all’insegna “[OSCURATO:PERSONA]”,organizzato per la gestione di sale giochi e biliardi, munitodell’autorizzazione in premessa”» - illegittimamente il giudice delgravame aveva confermato la fondatezza della ripresa a tassazioneoperata dall’Agenzia che, ai fini della determinazione del valore diavviamento dell’azienda ceduta, aveva utilizzato i «dati contabiliNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026complessivi dell’azienda in luogo di quelli relativi al solo ramo diazienda oggetto della cessione.», dunque senza tener conto che dettidati si riferivano (anche) al «punto vendita sito in Gaggi, Via ReginaMargherita n. 27», rispetto al quale era stata depositata «copia dellalicenza rilasciata dalla Questura di Messina in data 08.03.2007 e copiadella restituzione della medesima licenza effettuata in data15.12.2014».5.1 – L’ottavo motivo di ricorso, il cui esame va anteposto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, «non avendo la Corte di Giustizia Tributaria diII Grado della Sicilia espresso le ragioni per le quali ha ritenuto che ladocumentazione depositata in atti dalla scrivente non fosse idonea adimostrare l’effettiva operatività della sede di Gaggi.».6. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccomeconnessi – non possono trovare accoglimento.6.1 – Come anticipato, la gravata sentenza ha rilevato, per unverso, che non v’era alcuna evidenza probatoria circa l’esercizio diconcludente il rilascio di un’autorizzazione amministrativa) e, per ilrestante che – avendo l’Agenzia posto a fondamento della valutazionedell’avviamento studi di settore e i dati contabili acquisiti attraversol’Anagrafe Tributaria -i dati (così) utilizzati non potevano che riferirsialla stessa azienda ceduta (siccome in esercizio), in difetto di ogniriscontro contabile da parte della ricorrente che non avevadocumentato la «operatività della sede di Gangi attraverso laproduzione di documenti (es. registri contabili, documentazionefotografica relativa all’operatività della sede ecc.)» né prodotto ingiudizio «la documentazione contabile che, a suo dire, avrebbedimostrato l’effettivo volume d’affari del ramo d’azienda ceduto».Numero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/20266.2 – Come, allora, ognun vede, il quinto motivo di ricorso, sotto ilvelo della denuncia di violazione di legge, censura un accertamento infatto che la Corte di merito ha congruamente motivato mentre il sestomotivo obiettivamente si infrange su quello stesso specificoaccertamento che ha avuto ad oggetto (esattamente) lo stesso fattoche (in tesi) si assume in censura di omesso esame.E detto accertamento replica, com’è inequivoco, una cd. doppiaconforme, venendo in considerazione la medesima conclusione in fattoraggiunta nei due gradi del giudizio di merito (v.

Cass. Sez.

U., 7 aprile2014, n. 8053).7. – Col sesto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la gravatasentenza aveva fatto mal governo degli oneri probatori gravanti sulleparti del giudizio, di fatto esentando l’Agenzia dall’onere di provare ifatti costitutivi di fattispecie e posti a fondamento della pretesaimpositiva, a riguardo tanto dell’àmbito oggettivo di riferimento delvalore di avviamento quanto dei suoi criteri di computo.7.1 – Il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., a sua volta reca la denuncia di violazionee falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto checontroparte non aveva depositato in giudizio «le notizie acquisitepresso l’Anagrafe Tributaria così come …. gli studi di settore modd.VG54U presentati dalla scrivente in allegato alle dichiarazioni fiscalirelative ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013 [contenenti] i daticontabili utilizzati ai fini della rettifica del valore dell’avviamento inesame.»; né era stata fornita prova circa l’esclusività riferibilità dei daticontabili al «punto vendita oggetto della cessione del ramo di aziendasito in [OSCURATO:PERSONA]» e della loro corretta utilizzazione secondo gliindicati criteri di rideterminazione del valore di avviamento.Numero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/20268. – Nemmeno questi motivi possono trovare accoglimento.8.1 – Innanzitutto, va rimarcato, la ricorrente risolve le sue censuresul piano della denuncia di violazione di legge (sostanziale eprocessuale) senza attingere il difetto di motivazione sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.Per di più, le censure ora in esame involgono il profilodell’ostensione di dati probatori (desunti dall’anagrafe tributaria e dastudi di settore) che sono nella disponibilità della stessa parte, siccomel’anagrafe tributaria deputata a raccogliere gli stessi «dati e le notizierisultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli ufficidell'amministrazione finanziaria» (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605),ed i dati relativi agli studi di settore esposti dalla stessa contribuente«in allegato alle dichiarazioni fiscali relative ai periodi d’imposta 2011,2012 e 2013 ....».E, va rimarcato, la stessa disposizione di cui al d.P.R. 31 luglio1996, n. 460, art. 2, comma 4, consente – ai fini della determinazionedel valore di avviamento dell’azienda ceduta – l’utilizzazione «deglielementi desunti dagli studi di settore».8.2 – Come, allora, la Corte ha ripetutamente statuito, la violazionedell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sucui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezionimentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. (Cass., 25marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez.U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione).9. – Come i rilievi sin qui svolti rendono esplicito, destituito difondamento rimane, in conclusione, anche il nono motivo di ricorso chereca, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ladenuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ.

«in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Siciliaha erroneamente ed illegittimamente condannato l’appellante alpagamento delle spese di giudizio di secondo grado in quanto i giudizidi merito avrebbero dovuto concludersi in senso totalmente favorevolealla parte privata.».10 - Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra leparti, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate,mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, sedovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SLRSR73B24F158I; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diCatania;- intimate -avverso la sentenza n. 8679/2024, depositata il 19 novembre 2024,della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data11 febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 8679/2024, depositata il 19 novembre 2024,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettatoNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione di prime cure che, a sua volta, aveva disattesol’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione col quale l’Agenziadelle Entrate aveva rettificato il valore imponibile dell’atto presentatoper la registrazione (la cessione di un ramo di azienda).1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- i due motivi di appello che involgevano le eccezioni di nullità perdifetto di contraddittorio endoprocedimentale andavano disattesi inquanto, e rispettivamente, il contraddittorio era stato avviato ma lacontribuente era «rimasta inerte per dodici giorni prima della notificadell’atto impugnato», l’avviso di liquidazione impugnato non si fondavasu di un pregresso atto ispettivo e, ad ogni modo, rispondeva ad unaccertamento (cd. a tavolino) avendo provveduto l’amministrazione acompletare le operazioni presso i propri uffici;- andava, del pari, disattesa l’eccezione di nullità svoltadall’appellante con riferimento alla motivazione dell’atto impositivo e,nella specie, ai «criteri di calcolo adottati dall’Amministrazionefinanziaria» in quanto il valore di avviamento del ramo di aziendaceduto era stato calcolato applicando i criteri di computo di cui al d.P.R.31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, e, dunque, sulla base dellaredditività media dell’azienda ceduta, desunta dai ricavi relativi ai treperiodi d'imposta anteriori, e moltiplicata per il coefficiente di 3;- come, poi, statuito dalla giurisprudenza di legittimità, da dettametodologia di accertamento conseguiva una presunzione (iuristantum) che la contribuente non aveva probatoriamente intaccato,dovendo, sul punto, convenirsi con i rilievi svolti dal primo giudicesecondo il quale «… nemmeno in sede giudiziale la parte ricorrentedimostra in concreto quanto asserito in ricorso in merito allacommistione tra i redditi derivanti dalle due sedi (Gangi e GiardiniNaxos) in cui la stessa avrebbe esercitato l’attività di impresa (a talNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026proposito non può essere considerata dirimente al fine di dimostrare laeffettiva operatività della sede di Gangi la mera produzionedell’autorizzazione della Questura da cui si evince l’esistenza delle duesedi). Di contro, l’Agenzia nell’atto impugnato, nell’evidenziare che finoal momento della cessione l’unico luogo d’esercizio è stato quello diGiardini Naxos, evidenzia di aver proceduto sulla base dei dati contabiliacquisiti attraverso l’Anagrafe Tributaria e gli studi di settore. Insostanza, la ricorrente ben avrebbe potuto documentare l’effettivaoperatività della sede di Gangi attraverso la produzione di documenti(es. registri contabili, documentazione fotografica relativaall’operatività della sede ecc.) in maniera tale da contrastare quantoaffermato dall’Ente impositore, e comunque in questa sede non hanemmeno prodotto la documentazione contabile che, a suo dire,avrebbe dimostrato l’effettivo volume d’affari del ramo d’aziendaceduto, limitandosi ad affermazioni generiche in merito agli effettinegativi derivanti dall’apertura di numerose attività similari nellevicinanze e dall’incremento dei giocatori che si recano nei Casinò perpartecipare ai tornei ovvero per giocare d’azzardo.».2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasentenza sulla base di nove motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, edell’art. 132 , secondo comma, n. 4, assumendo, in sintesi, che «alcunesame ed alcuna valutazione» erano stati svolti quanto alle «difese,processuali e di merito, formulate dalla contribuente nel precedentegrado di giudizio», e quanto alle «prove depositate nei fascicoli di causaNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026di parte privata.», essendosi la pronuncia risulta in un acritico rinvioper relationem ai contenuti decisori della sentenza (allora) impugnata.1.1 – Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di nullitàdella sentenza impugnata per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, art. 36, e dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, «per avere laCorte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia omesso di motivarela Sentenza in relazione alle prove offerte dalle parti», deducendo,dunque, la ricorrente che, ad ogni modo, la prova della fondatezza dellarettifica del valore dell’avviamento gravava su controparte – che nonaveva «depositato in atti né le risultanze dell’Anagrafe tributaria né glistudi di settore presentati dalla scrivente per i periodi d’imposta 2011,2012 e 2013.» - e che il giudice del gravame aveva omesso di valutare– oltreché le eccezioni e difese svolte - la prova documentale offertada essa esponente che, per l’appunto, aveva depositato «sia l’atto dicessione di ramo di azienda (se il luogo di esercizio dell’attività fossestato uno solo sarebbe stato redatto un atto di cessione di azienda) ecopia della licenza relativa all’esercizio della contribuente in Gaggi, viaRegina Margherita n. 27 nonché copia della sua restituzione, in data15.12.2014».2. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccomeconnessi - sono manifestamente destituiti di ogni fondamento.2.1 - Come reso esplicito dall’esame dei contenuti della gravatasentenza – contenuti sopra ripercorsi quanto alla parte espositiva dellerationes decidendi – il giudice del gravame ha, innanzitutto, datocompiutamente conto dei motivi di appello proposti dalla parte, e, nelrichiamare quanto già posto a fondamento della gravata pronuncia, neha attualizzato i decisa rapportandoli agli esiti (anche probatori) delgiudizio di gravame, così che il contestato rinvio per relationem si èNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026risolto in un armonico complesso argomentativo senz’altro idoneo a darconto delle ragioni del decidere in relazione alla res controversa.Secondo, poi, un consolidato orientamento interpretativo dellaCorte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamentemotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico,le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguatoe corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibileed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti edella loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, cosìche va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderirealla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che atale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883;Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112;Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n.7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).2.2 – Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, come le Sezioniunite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali, e tale anomalia si esaurisce nellaNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n.19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparentela motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019,n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).2.2.1 – Rimane, allora, del tutto evidente che non sussiste, nellafattispecie, il denunciato vizio di motivazione apparente posto che lagravata pronuncia somministra compiute ragioni in punto di règimeprobatorio nella fattispecie applicato – quanto, in specie, allametodologia di computo dell’avviamento, ed alle sue ricaduteprobatorie, – e di concludenza dimostrativa della documentazioneafferente al rilascio di un’autorizzazione amministrativa.3. – Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazionedi legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32,ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 53-bis, assumendo la ricorrenteche l’atto impositivo doveva ritenersi nullo in quanto era stato emessoNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026(il 22 settembre 2016), e notificato (il 26 settembre 2016), prima dellascadenza del termine (di 15 giorni) assegnato per rispondere all’invitoa produrre rivolto ad essa esponente con atto notificato il 14 settembre2016.3.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento.3.2 – In termini generali, va premesso, le Sezioni Unite della Cortehanno statuito che «l'Amministrazione finanziaria è gravata di unobbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cuiviolazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbiaassolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, perquelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale,un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per leipotesi in cui risulti specificamente sancito.» (Cass., Sez. U., 9dicembre 2015, n. 24823).E il principio di diritto in questione è stato, poi, più volte ribaditodalla Corte (v., ex plurimis, Cass., 5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 23febbraio 2021, n. 4752; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978; v., altresì,Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), anche con riferimento all’impostadi registro (v. Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585).Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioniintrodotte (ex novo) dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.3.3 – Quanto, poi, alle specifiche disposizioni di cui all’art. 32, cit.,la violazione del termine assegnato al contribuente per produrredocumenti rilevanti ai fini dell'accertamento non è affatto presidiatadalla sanzione di nullità, potendo detta violazione rilevare, difatti, aifini della (legittima) produzione in giudizio di quegli stessi documenti(in tesi) non potuti produrre nel rispetto del termine assegnato.Numero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026E, come rilevato dai giudici del merito, di una siffatta facoltà laparte non si è avvalsa.4. – Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla l. 7 agosto 1990,n. 241, art. 3, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, sull’assunto che,diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, l’attoimpositivo doveva ritenersi nullo per difetto di motivazione in quantoesponeva il metodo (cd. prospettico) di computo del valoredell’avviamento che era fondato «su una formula matematica …complicata», senz’alcuna informazione sui motivi di quantificazione deltasso di attualizzazione nel 10% «(tasso di rischio 6% e tasso praticatosul mercato per investimenti a basso rischio 4%)» e «sull’iter logicogiuridico seguito per giungere alla quantificazione in 3,79078677 delcoefficiente di attualizzazione da applicare alla … media dei ricavi ai finidella determinazione del presunto valore dell’avviamento.».Né erano state espresse «le ragioni per le quali: 1) la durata futuradell’azienda è stata determinata in anni 5; 2) il tasso di rischio è statoquantificato nel 6%; 3) il tasso praticato sul mercato per investimentia basso rischio è stato quantificato nel 4%.».4.1 – Nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento.4.2 – La Corte, difatti, in tema di motivazione dell'avviso di rettifica,ha statuito che - assolvendo la motivazione dell'atto alla funzione didelimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventualesuccessiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio deldiritto di difesa del contribuente - l'obbligo in questione deve ritenersiadempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al qualela rettifica è stata operata, laddove (solo) nella eventuale fasecontenziosa viene in considerazione l'onere dell'Amministrazione diprovare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazioneNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimocriterio o di altri parametri (v. già Cass. Sez. U., 26 ottobre 1988, n.5783, cui adde, ex plurimis, Cass., 8 agosto 2022, n. 24449; Cass., 26gennaio 2018, n. 1961; Cass., 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., 25marzo 2011, n. 6914; Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624; Cass., 12maggio 2003, n. 7231; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774; Cass., 8marzo 2001, n. 3419; Cass., 25 luglio 1997, n. 6958; Cass. Sez. U., 4gennaio 1993, n. 8; Cass. Sez. U., 21 dicembre 1990, n. 12141).4.3 – Ora, va rilevato, la stessa trascrizione che parte ricorrente haoperato circa i contenuti dell’avviso di liquidazione (che pur risultaprodotto in allegato) rende pianamente conto del criterio di stima che,nella fattispecie, è stato utilizzato, in quanto fondato, in sintesi, sulladeterminazione della redditività dell’azienda ceduta, redditività stimatain misura corrispondente «alla media dei redditi d’impresa prodottidall’azienda ceduta nel triennio antecedente la cessione», su di unperiodo limitato (di cinque anni) ed attualizzata.E, in buona sostanza, le stesse censure finiscono col risolversi sulpiano della attendibilità, e concludenza dimostrativa, del criterio distima utilizzato in tutte le sue componenti valutative.5. – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, sull’assunto che – avendoformato oggetto di cessione il «“[OSCURATO:PERSONA] corrente in GiardiniNaxos, via Tysandros n. 76/E, all’insegna “[OSCURATO:PERSONA]”,organizzato per la gestione di sale giochi e biliardi, munitodell’autorizzazione in premessa”» - illegittimamente il giudice delgravame aveva confermato la fondatezza della ripresa a tassazioneoperata dall’Agenzia che, ai fini della determinazione del valore diavviamento dell’azienda ceduta, aveva utilizzato i «dati contabiliNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026complessivi dell’azienda in luogo di quelli relativi al solo ramo diazienda oggetto della cessione.», dunque senza tener conto che dettidati si riferivano (anche) al «punto vendita sito in Gaggi, Via ReginaMargherita n. 27», rispetto al quale era stata depositata «copia dellalicenza rilasciata dalla Questura di Messina in data 08.03.2007 e copiadella restituzione della medesima licenza effettuata in data15.12.2014».5.1 – L’ottavo motivo di ricorso, il cui esame va anteposto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, «non avendo la Corte di Giustizia Tributaria diII Grado della Sicilia espresso le ragioni per le quali ha ritenuto che ladocumentazione depositata in atti dalla scrivente non fosse idonea adimostrare l’effettiva operatività della sede di Gaggi.».6. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccomeconnessi – non possono trovare accoglimento.6.1 – Come anticipato, la gravata sentenza ha rilevato, per unverso, che non v’era alcuna evidenza probatoria circa l’esercizio diconcludente il rilascio di un’autorizzazione amministrativa) e, per ilrestante che – avendo l’Agenzia posto a fondamento della valutazionedell’avviamento studi di settore e i dati contabili acquisiti attraversol’Anagrafe Tributaria -i dati (così) utilizzati non potevano che riferirsialla stessa azienda ceduta (siccome in esercizio), in difetto di ogniriscontro contabile da parte della ricorrente che non avevadocumentato la «operatività della sede di Gangi attraverso laproduzione di documenti (es. registri contabili, documentazionefotografica relativa all’operatività della sede ecc.)» né prodotto ingiudizio «la documentazione contabile che, a suo dire, avrebbedimostrato l’effettivo volume d’affari del ramo d’azienda ceduto».Numero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/20266.2 – Come, allora, ognun vede, il quinto motivo di ricorso, sotto ilvelo della denuncia di violazione di legge, censura un accertamento infatto che la Corte di merito ha congruamente motivato mentre il sestomotivo obiettivamente si infrange su quello stesso specificoaccertamento che ha avuto ad oggetto (esattamente) lo stesso fattoche (in tesi) si assume in censura di omesso esame.E detto accertamento replica, com’è inequivoco, una cd. doppiaconforme, venendo in considerazione la medesima conclusione in fattoraggiunta nei due gradi del giudizio di merito (v. Cass. Sez. U., 7 aprile2014, n. 8053).7. – Col sesto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la gravatasentenza aveva fatto mal governo degli oneri probatori gravanti sulleparti del giudizio, di fatto esentando l’Agenzia dall’onere di provare ifatti costitutivi di fattispecie e posti a fondamento della pretesaimpositiva, a riguardo tanto dell’àmbito oggettivo di riferimento delvalore di avviamento quanto dei suoi criteri di computo.7.1 – Il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., a sua volta reca la denuncia di violazionee falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto checontroparte non aveva depositato in giudizio «le notizie acquisitepresso l’Anagrafe Tributaria così come …. gli studi di settore modd.VG54U presentati dalla scrivente in allegato alle dichiarazioni fiscalirelative ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013 [contenenti] i daticontabili utilizzati ai fini della rettifica del valore dell’avviamento inesame.»; né era stata fornita prova circa l’esclusività riferibilità dei daticontabili al «punto vendita oggetto della cessione del ramo di aziendasito in [OSCURATO:PERSONA]» e della loro corretta utilizzazione secondo gliindicati criteri di rideterminazione del valore di avviamento.Numero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/20268. – Nemmeno questi motivi possono trovare accoglimento.8.1 – Innanzitutto, va rimarcato, la ricorrente risolve le sue censuresul piano della denuncia di violazione di legge (sostanziale eprocessuale) senza attingere il difetto di motivazione sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.Per di più, le censure ora in esame involgono il profilodell’ostensione di dati probatori (desunti dall’anagrafe tributaria e dastudi di settore) che sono nella disponibilità della stessa parte, siccomel’anagrafe tributaria deputata a raccogliere gli stessi «dati e le notizierisultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli ufficidell'amministrazione finanziaria» (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605),ed i dati relativi agli studi di settore esposti dalla stessa contribuente«in allegato alle dichiarazioni fiscali relative ai periodi d’imposta 2011,2012 e 2013 ....».E, va rimarcato, la stessa disposizione di cui al d.P.R. 31 luglio1996, n. 460, art. 2, comma 4, consente – ai fini della determinazionedel valore di avviamento dell’azienda ceduta – l’utilizzazione «deglielementi desunti dagli studi di settore».8.2 – Come, allora, la Corte ha ripetutamente statuito, la violazionedell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sucui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezionimentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaNumero registro generale 11824/2025Numero sezionale 1333/2026Numero di raccolta generale 18427/2026Data pubblicazione 08/06/2026altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. (Cass., 25marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez.U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione).9. – Come i rilievi sin qui svolti rendono esplicito, destituito difondamento rimane, in conclusione, anche il nono motivo di ricorso chereca, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ladenuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ. «in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Siciliaha erroneamente ed illegittimamente condannato l’appellante alpagamento delle spese di giudizio di secondo grado in quanto i giudizidi merito avrebbero dovuto concludersi in senso totalmente favorevolealla parte privata.».10 - Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra leparti, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate,mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, sedovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris