CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 14770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2020 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]4.. [OSCURATO:PERSONA]; .3 A lette/se7dte le conclusioni del PG t. '01,442.1A-.2 A 9 lekkivkithAuk19 thA vJ-ui [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento, adottato de plano in data 28 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca e la sostituzione delle sanzioni accessorie al predetto applicate con decreto penale di condanna definitivo, sul rilievo della ritenuta insussistenza dei presupposti per la correzione dell'errore materiale. 2. Ricorre per cassazione il Rigamonti a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata qualificato la propria istanza come rivolta alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto penale di condanna e non come incidente di esecuzione volto all'eliminazione delle sanzioni amministrative irrogate contra legem (revoca della patente di guida e confisca del veicolo) perché non contemplate dalla fattispecie contravvenzionale, di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), per cui era intervenuta condanna. La prevalente componente afflittiva delle sanzioni irrogate, ad avviso del ricorrente, imponeva di ritenerle assimilabili alle pene accessorie e, dunque, autorizzava la praticabilità del rimedio previsto per le seconde dall'art. 676 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento avversato il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non poter intervenire sul giudicato con la procedura della correzione dell'errore materiale, limitandosi, in sostanza, ad escludere l'ennendabilità dell'errore dopo la formazione del giudicato, senza soffermarsi sul tema, sollevato dal ricorrente, della prevalenza della legalità della pena sulla intangibilità del giudicato e quindi della possibilità di rideterminare in sede esecutiva anche le sanzioni amministrative accessorie sostanzialmente penali alle quali, secondo i più recenti pronunciamenti del giudice delle leggi, va riconosciuto lo statuto sostanziale delle sanzioni penali. E nondimeno, non ha posto in discussione la propria competenza a pronunciare sull'istanza ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., con provvedimento de plano, espressamente evocando i principi sull'intervento del giudice dell'esecuzione sulla pena accessoria illegale e così ad essa sostanzialmente equiparando anche la sanzione amministrativa illegale. 2. Ed allora il ricorso non può dar luogo all'esame della sopra richiamata doglianza perché se si procedesse in questa sede omisso medio, la parte resterebbe privata della fase della rivalutazione della decisione da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza. Pertanto, qualificato il ricorso come opposizione, si deve procedere alla trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Como che dovrà pronunciarsi nella fase di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso quale opposizione, dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 21 aprile 2021 Il nsigliere e