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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06391/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità ex art. 640 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata); esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); il motivo, quindi, non è consentito; considerato che il secondo motivo, sul difetto di querela, oltre ad essere ripetitivo, e quindi, inevitabilmente generico, perché non si confronta effettivamente con la impugnata sentenza, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Pm. in proc.

Filannino,Rv. 268382 - 01); osservato, infine, che anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di doglianze già sottoposte all'esame della Corte d'appello e da quest'ultima disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5, ove si evidenzia come la somma complessivamente sottratta alle persone offese, il carattere plurioffensivo e, dunque, particolarmente grave della condotta tenuta dall'imputato, nonché le modalità dell'offesa, ostino al riconoscimento delle invocate attenuanti, conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità dettati a riguardo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità ex art. 640 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata); esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); il motivo, quindi, non è consentito; considerato che il secondo motivo, sul difetto di querela, oltre ad essere ripetitivo, e quindi, inevitabilmente generico, perché non si confronta effettivamente con la impugnata sentenza, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Pm. in proc. Filannino,Rv. 268382 - 01); osservato, infine, che anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di doglianze già sottoposte all'esame della Corte d'appello e da quest'ultima disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5, ove si evidenzia come la somma complessivamente sottratta alle persone offese, il carattere plurioffensivo e, dunque, particolarmente grave della condotta tenuta dall'imputato, nonché le modalità dell'offesa, ostino al riconoscimento delle invocate attenuanti, conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità dettati a riguardo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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