CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 35242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13612/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 54, è elettivamentedomiciliata, come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 30040/2018, depositata in data 21 novembre 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–IVA -La CTR del Lazio accoglieva l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti avverso tre distinti avvisi di accertamento, emessi per IVA e imposte dirette, in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, in quanto proposti oltre il prescritto termine; - a vverso la decisione del giudice tributario di appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi, cui resisteva la contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; -c on l a sentenza impugnata per revocazione questa Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti e rigettato il ricorso incidentale; decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili i ricorsi originari introduttivi del giudizio, in quanto presentati tardivamente, osservando che: - i motivi del ricorso incidentale, con i quali la contribuente aveva contestato l’utilizzabilità della documentazione prodotta dall’Agenzia in appello, ai fini della statuizione circa la tempestività dei ricorsi introduttivi, erano inammissibili per difetto di specificità, in quanto la contribuente non aveva dedotto quando e dove aveva per la prima volta contestato gli avvisi di ricevimento della notifica degli avvisi di accertamento; - era fondato, invece, il secondo motivo del ricorso principale, riguardante la tempestività dell’impugnazione degli avvisi di accertamento, con il quale l’Agenzia aveva dedotto l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR avevadato prevalenza al timbro postale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riportato su ogni busta contenente i tre avvisi di accertamento impugnati, in possesso della contribuente, rispetto alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata in ciascuno dei tre avvisi di ricevimento in possesso dell’Agenzia delle entrate, attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti impositivi, eseguito direttamente dall’Ufficio finanziario con notifica a mezzo posta, sebbene solo accanto alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] vi fossero apposte anche la sottoscrizione dell’impiegato della contribuente, addetto alla ricezione, e quella dell’impiegato postale notificante, la cui attestazione non era stata impugnata con querela di falso; - non avendo la contribuente fornito la prova che anche il timbro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riportato sulle tre buste, fosse corredato dalla sottoscrizione dell’ufficiale notificante, attestante la data di perfezionamento della notificazione, non si poteva dare prevalenza alla copia dell’atto in possesso del destinatario (in considerazione del fatto che la decadenza riguardava quest’ultimo), in quanto la sola presenza di un timbro postale sulla busta dell’atto notificato non rendeva questo un’attestazione di pari valore rispetto alla relata di notifica in possesso del notificante; - la motivazione della CTR era, quindi, “insanabilmente contraddittoria”, in quanto non si confrontava “con il diverso valore probatorio dei due elementi di prova confliggenti e, in particolare, con la mancata impugnazione attraverso querela di falso dell’avviso di ricevimento”; - avverso tale decisione l a società contribuente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo due motivi; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la contribuente lamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la stessa dichiarato l’inammissibilità dei motivi d i ricorso incidentale a causa della mancata indicazione, nel corpo del predetto atto, della sede in cui, nel giudizio di primo grado, erano stati contestati gli avvisi di ricevimento, relativi alla notificazione degli atti impositivi, sebbene l’Agenzia avesse prodotto le copie di detti avvisi solo dopo la notificazione dell’atto di appello da parte della contribuente che, quindi, solo nel giudizio di secondo grado poteva articolare una contestazione sul punto, come, in effetti, aveva fatto, richiamando, poi , nel controricorso i passi relativi a tale contestazione; - con il secondo motivo, la contribuente lamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la stessa dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso incidentale a causa della mancata indicazione, nel corpo del predetto atto, della sede in cui, nel giudizio di primo grado, erano stati contestati gli avvisi di ricevimento, relativi alla notificazione degli atti impositivi, senza esaminare l’eccezione dedotta nel controricorso, secondo la quale, come risultava dalla busta paga prodotta in allegato allo stesso, il soggetto che aveva ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento era dipendente di altra società e non della contribuente,sicchè la notificazione era nulla e, pertanto, non idonea a far decorrere il termine d’impugnazione dell’avviso di accertamento; - insiste, quindi, per quanto riguarda il giudizio rescissorio, nell’accoglimento del ricorso incidentale, non avendo l’Agenzia prodotto tempestivamente gli avvisi di ricevimento e tenuto conto della nullità della notificazione degli atti impositivi, con conseguente conferma, anche nel merito, della sentenza di appello; - la società contribuente ha depositato in data 13.09.2023 istanza di rinvio del presente ricorso, previa riunione con i procedimenti n. 30015/2019 R.G. e n. 3524/2022 R.G., riguardanti, rispettivamente, i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle richieste di definizione agevolata (presentate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con riferimento agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio) e il ricorso riguardante la cartella di pagamento, emessa con riferimento al medesimo debito fiscale , in relazione alla quale la società ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022 e istanza di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, avendo versato la prima rata; - successivamente la società contribuente ha depositato in data 26.09.2023 la dichiarazione di rinuncia al ricorso per revocazione; - la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; - la stessa risulta ritualmente comunicata in data 27.09.2023 dalla cancelleria alla controparte, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio; P.Q.M. 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