CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 31600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unzia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha rigettol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]) avverso il provvedimento con il quale lastessa Corte territoriale, in data 20 settembre 2024, aveva rigettato la richiestadi revoca della confisca dell’unità immobiliare in località [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], e dell’unità immobiliare alla via Tironi di Moccia inErcolano, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento ablativo consegue alla sentenza di condanna irrevocabileemessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 gennaio 2022, nella quale si dàcontezza della sussistenza dei presupposti per la confisca e, in particolare, dellasproporzione tra il valore dei beni sequestrati e i redditi leciti dichiarati.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione con un unico atto con ilquale denunciano due motivi.2.1. Con il primo denunciano la contraddittorietà della motivazione e iltravisamento della prova.Segnatamente, avversano la parte della motivazione con cui la Corte diappello ha affermato che l’ immobile in [OSCURATO:PERSONA] era stato acquistatoesclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], trascurando che il bene era statoacquistato in costanza di matrimonio con [OSCURATO:PERSONA] e che i coniugi eranoin regime di comunione legale dei beni, con automatico acquisto della proprietànella misura del 50%, salvo che non sia espressamente diversamente previstonell’atto notarile di acquisto. Inoltre, la Corte territoriale, affermando cheEvangelista non aveva avuto alcun ruolo attivo nell’operazione, avrebbe omessodi considerare la documentata capacità economica della stessa o, comunque, dichiarire per quale motivo tale capacità economica sarebbe stata esclusadall’acquisto dell’immobile.Analoghe considerazioni sono svolte in relazione all’immobile in Ercolano,con riferimento al quale è denunciata come errata la motivazione della Corteterritoriale che ha presunto una mera titolarità formale del bene da parte dellaEvangelista e l’assenza di una provvista finanziaria per l’acquisto esclusivamentesulla base del rapporto di coniugio con il condannato, trascurando la capacitàeconomica della [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge in punto diomessa valutazione della ragionevolezza temporale tra l’acquisizionepatrimoniale oggetto di confisca e gli illeciti oggetto di condanna penale chehanno costituito la legittimazione per il provvedimento ablativo.I fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono del 2007, mentre gliacquisti risalgono rispettivamente all’anno 2004 e all’anno 1990, con una fratturatemporale superiore al quinquennio per il primo immobile e superiore al decennioper il secondo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta pervenuta in data 3 marzo 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.1. [OSCURATO:PERSONA] deve, infatti, preliminarmente rilevare il difetto dilegittimazione a proporre il ricorso per cassazione da parte del difensore dei terziinteressati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi delladefunta [OSCURATO:PERSONA]), siccome privo della procura speciale.Questa Corte, nella sua più ampia composizione, ha già chiarito che «èinammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che disponela misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato nonmunito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, puòtrovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod.proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza» (Sez. U, n.47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 – 01).Il principio, del resto, era già stato espresso anche con riferimento all'istanzadi riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore delterzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017,dep. 2018, Rv. 273505 – 01; Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013, Cassa diRisparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186). Infatti, com’è stato rilevato,«nessuna norma del codice di procedura penale prevede che il giudice sia tenuto,a fronte di una carente rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla parte untermine per "sanare" tale carenza» (Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 - dep.29/05/2013, Stan, Rv. 255445). L'orientamento che esclude l'applicabilità, nelleipotesi in esame, della disciplina ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ. dellaconcessione di un termine per la sanatoria del vizio derivante da un difetto dirappresentanza trova ulteriore conferma nel rilievo che la presenza, nel processopenale, di parti portatrici di interessi civilistici deve necessariamentearmonizzarsi con le regole e i princìpi di quest'ultimo. Espressioni di questaesigenza di coordinamento si rinvengono in vari orientamenti dellagiurisprudenza dì legittimità che escludono, in caso di esercizio dell'azione civilenel processo penale, l'applicabilità di determinati istituti del processo civile: si è,ad esempio, escluso che, alla morte della persona costituita parte civile,conseguano gli effetti della revoca tacita o quelli interruttivi del rapportoprocessuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. inapplicabili al processo penale,ispirato all'impulso d'ufficio (Sez. 5, n. 15308 del 21/01/2009 - dep. 09/04/2009,Picierro e altro, Rv. 243603; conforme: Sez. 5, n. 23676 del 19/05/2005 - dep.23/06/2005, Tosato, Rv. 231911).Più in generale, si è affermato che, in tema di procedimento di esecuzione, ildifensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramentecivilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestratio confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282086 – 01). Dettoprincipio trova il suo fondamento nel fatto che per i soggetti portatori di uninteresse meramente civilistico, come è il caso dei ricorrenti, vale la regolaprevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con ilministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quantoprevisto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6 n. 13798 del20/01/2011, Bonura, Rv. 249873-01; Sez. 2 n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv.253404-01; Sez. 1 n. 10398 del 29/02/2012, Lucà, Rv. 252925-01).Conclusivamente sul punto, l'esigenza di ordine sistematico sopra indicata,dunque, è pienamente assicurata dal principio generale secondo cui per isoggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola di cuiall'art. 100 cod. proc. pen., mentre rende inapplicabile, alle ipotesi in esame, ladisciplina di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ.2. Nel caso in esame non risulta che i ricorrenti abbiano rilasciato procuraspeciale in favore del difensore, difatti non allegata al ricorso e non presentenegli atti a disposizione del [OSCURATO:PERSONA].All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]