CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 24217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Pisa ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la restituzione nel termine ex art. 175 co. 2, cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 233/2022, emesso il 27.6.2022 e notificato mediante comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'[OSCURATO:PERSONA] a mezzo raccomandata, in data 8.8.2022. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore dello Scorcucchi, formulando un unico motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 175 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen., per non aver, l'imputato, avuto conoscenza della notifica del decreto penale. A sostegno dell'istanza, si allegano al ricorso: certificazione medica attestante le condizioni di salute della madre del ricorrente; certificato medico di dimissioni ospedaliere dello Scorcucchi datato 20.6.2022; verbale di pronto soccorso del 20.2.2022; contratto di lavoro del condannato; copia del preliminare di vendita di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarazioni rese dalla stessa Bandoni. In particolare, si afferma nel ricorso che lo Scorcucchi, ricevuta la comunicazione di deposito dell'atto, incaricava l'ex moglie di provvedere al ritiro del plico. La donna, ritirata la busta, la inseriva nella cassetta postale dell'abitazione dell'istante che vive con la madre, senza dargliene comunicazione. La signora Bandoni, recatasi a casa della madre come ogni mattina per somministrarle le terapie, ritirava il plico dalla cassetta postale ma, distrattamente, lo riponeva nella propria borsa insieme ad altri documenti e provvedeva a consegnarlo allo Scorcucchi solo il 12.12.2022. GIP, rilevata la regolarità della notifica, ha ritenuto che fosse onere del condannato provvedere al ritiro del plico e ha rigettato l'istanza di restituzioni in termini. 4.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.Va osservato che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza effettiva. La giurisprudenza consolidata di legittimità, in coerenza ai principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6, comma 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha affermato l'illegittimità del provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo. In conclusione, la mera regolarità formale della notifica, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato (Sez. 4 - , Sentenza n. 6900 del 02/02/2021). In un caso analogo, la Corte di Cassazione Sez. 4, n. 11476 del 09/02/2017, ha affermato il seguente principio di diritto che il Collegio intende riaffermare: "Non può essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., l'imputato che abbia delegato altra persona al ritiro della raccomandata di avviso di effettuazione della notifica del decreto a mezzo deposito presso l'ufficio postale, dovendo ritenere in tal caso che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento". Nel caso in esame, in data 8.8.2022 è stato comunicato allo Scorcucchi l'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale a mezzo raccomandata; orbene, presso l'ufficio postale, il plico veniva ritirato da persona delegata al ritiro, ovvero dalla ex moglie del ricorrente. Tale circostanza rende evidente che il ricorrente avesse effettiva conoscenza dell'atto, a nulla rilevando le allegazioni difensive attestanti le condizioni di salute della madre del ricorrente o i certificati medici dello stesso - peraltro anteriori all'emissione del decreto penale di condanna o la dedotta dimenticanza nella consegna del plico da parte della ex moglie. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process