CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8491/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVIO e GIUSEPPE D’OTTAVIO presso il cui studio in Roma, via Ottaviano 91 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG697/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente biologa della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ASP), ha agito davanti al Tribunale di Locri al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per essere stata preposta, dapprima, alla [OSCURATO:PERSONA] di microbiologia clinica (giugno 2000 – giugno 2001) e, poi, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; 2. la sentenza di primo grado, che aveva accolto integralmente la domanda, è stata riformata dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riconosciuto soltanto gli emolumenti (retribuzione di posizione fissa e variabile) per lo svolgimento di fatto delle funzioni di preposta alla [OSCURATO:PERSONA], con esclusione peraltro dell’indennità di esclusività e di quella di [OSCURATO:PERSONA]; 3. avverso tale pronuncia la Zappia ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso della ASP; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso afferma la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., nonché all’art. 435 c.p.c. ed alla L. 53/1994, art. 1, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di superare l’eccezione di improcedibilità dell’appello, pur a seguito di specifica contestazione relativa alla inesistenza della prima notifica del ricorso in appello, tentata per posta mail ordinaria e priva dell’avviso di consegna al destinatario, non generata né generabile da un tale sistema; 2. il secondo motivo afferma ancora la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 C.E.D.U., degli artt. 435, 325, 291 e 153 c.p.c., della L. 53/1994, art. 1, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sotto il duplice profilo della decadenza dell’appello per omessa riattivazione immediata della notificazione del ricorso di appello, nonché inefficacia della notificazione autorizzata illegittimamente dalla Corte territoriale; 3. la causa non si presta, per i profili nomofilattici coinvolti anche sotto il profilo processuale, alla definizione in questa sede; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla IV sezione, area pubblico impiego, per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nella Adunanza cam