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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26484/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Manila di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, in data 7 ottobre 2020, eseguito sullo smartphone dell'indagato, quale bene pertinente al reato e sul quale è necessario operare accertamenti in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza l'indagatolia proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di convalida del sequestro probatorio sarebbe affetto da nullità per mancata indicazione, nei suoi elementi essenziali, del fumus commissi delicti e per omessa descrizione dei fatti costituenti reato, essendosi il pubblico ministero limitato ad un mero richiamo delle norme che si ritengono violate.

Sarebbe stato, dunque, impossibile individuare il presupposto indefettibile per attivare il suindicato mezzo di ricerca della prova, costituito dal nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato provvisoriamente contestato e alle connesse finalità investigative.

A dispetto della natura di vizio insanabile della predetta carenza motivazionale, il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, avrebbe esso stesso per la prima volta individuato elementi idonei a fondare l'ipotesi di un'attività di spaccio ascrivibile all'indagato (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), consistenti nell'autorizzazione, rivolta alla moglie dell'indagato stesso, a ricevere un pacco presso l'attività commerciale di quest'ultimo.

Inoltre, avrebbe immotivatamente disatteso l'allegazione difensiva circa l'avvenuta presentazione di querela contro ignoti in relazione al delitto di sostituzione di persona, in quanto depositata sei giorni dopo la data dell'avvenuto sequestro e non nell'immediatezza dello stesso.

Sarebbe, dunque, evidente l'arbitrarietà dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dei giudici del riesame in punto di motivazione del decreto genetico della misura.

2.2. In secondo luogo, la difesa si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all'omessa indicazione del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata e i delitti oggetto di indagine, nonché alla specifica qualificazione del bene appreso quale corpo del reato o comunque cosa ad esso pertinente.

2.3. Con una terza censura, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per omessa indicazione della concreta finalità probatoria sottesa al provvedimento di sequestro.

Il decreto genetico conterrebbe esclusivamente la generica indicazione della circostanza che il cellulare e la scheda telefonica "necessitano del vincolo onde accertarne le specifiche caratteristiche".

L'ordinanza impugnata, inoltre, pur in violazione del divieto di eterointegrazione dell'apparato motivazionale del decreto di sequestro, si sarebbe limitata a rilevare, con mera formula di stile, la sussistenza di una motivazione, sia pur sintetica, delle ragioni probatorie a fondamento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.

1.1. Il primo motivo - riferito al reato presupposto - è inammissibile.

In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278542).

Nel caso di specie, i giudici del riesame hanno legittimamente ritenuto sussistenti e sufficientemente indicati nel decreto genetico gli elementi fondanti il fumus del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo questo fatto integralmente riferimento al verbale di perquisizione e contestuale sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza, dal quale emerge che gli operanti rinvenivano presso il deposito di uno spedizioniere un pacco, proveniente dalla Sardegna e destinato all'odierno ricorrente, contenente 6,250 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Tanto è sufficiente a ritenere sussistenti i gravi indizi di reità a fondamento del disposto sequestro, essendo priva di rilievo - come sottolineato dal Tribunale - la circostanza che, qualche giorno dopo l'intervento della Guardia di Finanza, il ricorrente avesse presentato denuncia per sostituzione di persona.

1.2. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'omessa indicazione del nesso di pertinenzialità - è parimenti inammissibile.

Ancora una volta il Tribunale ha legittimamente richiamato il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero, della cui motivazione è parte integrante il verbale redatto dagli operanti della Guardia di Finanza, nella quale è stato rilevato che, tenuto conto delle emergenze investigative descritte, considerato che l'indagato risulta essere il destinatario del plico contenente la sostanza stupefacente, si procede al sequestro dello smartphone essendo verosimilmente lo stesso cosa pertinente al reato, sussistendo concreti elementi per ritenere che tale strumento possa essere stato adoperato per porre in essere l'attività illecita.

Deve dunque ritenersi che la motivazione circa il nesso di pertinenzialità superi il minimo richiesto da quell'orientamento secondo cui, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (ex multis, Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Rv. 276727).

1.3. Il terzo motivo - riguardante l'omessa indicazione della concreta finalità probatoria sottesa al provvedimento di sequestro -è fondato, non potendo ritenersi sufficiente la generica affermazione, contenuta nel decreto di convalida, secondo cui le cose pertinenti al reato "necessitano del vincolo onde accertarne le specifiche caratteristiche oltre che in funzione della successiva confisca".

Deve dunque essere dato seguito al principio in base al quale, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (ex plurimis, Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Rv. 271579).

2. Per questi motivi, devono annullarsi il provvedimento impugnato e il decreto di convalida del sequestro, disponendosi la restituzione al ricorrente di quanto sottoposto a vincolo reale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro e di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Manila di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, in data 7 ottobre 2020, eseguito sullo smartphone dell'indagato, quale bene pertinente al reato e sul quale è necessario operare accertamenti in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'indagatolia proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di convalida del sequestro probatorio sarebbe affetto da nullità per mancata indicazione, nei suoi elementi essenziali, del fumus commissi delicti e per omessa descrizione dei fatti costituenti reato, essendosi il pubblico ministero limitato ad un mero richiamo delle norme che si ritengono violate. Sarebbe stato, dunque, impossibile individuare il presupposto indefettibile per attivare il suindicato mezzo di ricerca della prova, costituito dal nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato provvisoriamente contestato e alle connesse finalità investigative. A dispetto della natura di vizio insanabile della predetta carenza motivazionale, il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, avrebbe esso stesso per la prima volta individuato elementi idonei a fondare l'ipotesi di un'attività di spaccio ascrivibile all'indagato (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), consistenti nell'autorizzazione, rivolta alla moglie dell'indagato stesso, a ricevere un pacco presso l'attività commerciale di quest'ultimo. Inoltre, avrebbe immotivatamente disatteso l'allegazione difensiva circa l'avvenuta presentazione di querela contro ignoti in relazione al delitto di sostituzione di persona, in quanto depositata sei giorni dopo la data dell'avvenuto sequestro e non nell'immediatezza dello stesso. Sarebbe, dunque, evidente l'arbitrarietà dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dei giudici del riesame in punto di motivazione del decreto genetico della misura. 2.2. In secondo luogo, la difesa si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all'omessa indicazione del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata e i delitti oggetto di indagine, nonché alla specifica qualificazione del bene appreso quale corpo del reato o comunque cosa ad esso pertinente. 2.3. Con una terza censura, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per omessa indicazione della concreta finalità probatoria sottesa al provvedimento di sequestro. Il decreto genetico conterrebbe esclusivamente la generica indicazione della circostanza che il cellulare e la scheda telefonica "necessitano del vincolo onde accertarne le specifiche caratteristiche". L'ordinanza impugnata, inoltre, pur in violazione del divieto di eterointegrazione dell'apparato motivazionale del decreto di sequestro, si sarebbe limitata a rilevare, con mera formula di stile, la sussistenza di una motivazione, sia pur sintetica, delle ragioni probatorie a fondamento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 1.1. Il primo motivo - riferito al reato presupposto - è inammissibile. In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278542). Nel caso di specie, i giudici del riesame hanno legittimamente ritenuto sussistenti e sufficientemente indicati nel decreto genetico gli elementi fondanti il fumus del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo questo fatto integralmente riferimento al verbale di perquisizione e contestuale sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza, dal quale emerge che gli operanti rinvenivano presso il deposito di uno spedizioniere un pacco, proveniente dalla Sardegna e destinato all'odierno ricorrente, contenente 6,250 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Tanto è sufficiente a ritenere sussistenti i gravi indizi di reità a fondamento del disposto sequestro, essendo priva di rilievo - come sottolineato dal Tribunale - la circostanza che, qualche giorno dopo l'intervento della Guardia di Finanza, il ricorrente avesse presentato denuncia per sostituzione di persona. 1.2. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'omessa indicazione del nesso di pertinenzialità - è parimenti inammissibile. Ancora una volta il Tribunale ha legittimamente richiamato il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero, della cui motivazione è parte integrante il verbale redatto dagli operanti della Guardia di Finanza, nella quale è stato rilevato che, tenuto conto delle emergenze investigative descritte, considerato che l'indagato risulta essere il destinatario del plico contenente la sostanza stupefacente, si procede al sequestro dello smartphone essendo verosimilmente lo stesso cosa pertinente al reato, sussistendo concreti elementi per ritenere che tale strumento possa essere stato adoperato per porre in essere l'attività illecita. Deve dunque ritenersi che la motivazione circa il nesso di pertinenzialità superi il minimo richiesto da quell'orientamento secondo cui, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (ex multis, Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Rv. 276727). 1.3. Il terzo motivo - riguardante l'omessa indicazione della concreta finalità probatoria sottesa al provvedimento di sequestro -è fondato, non potendo ritenersi sufficiente la generica affermazione, contenuta nel decreto di convalida, secondo cui le cose pertinenti al reato "necessitano del vincolo onde accertarne le specifiche caratteristiche oltre che in funzione della successiva confisca". Deve dunque essere dato seguito al principio in base al quale, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (ex plurimis, Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Rv. 271579). 2. Per questi motivi, devono annullarsi il provvedimento impugnato e il decreto di convalida del sequestro, disponendosi la restituzione al ricorrente di quanto sottoposto a vincolo reale. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro e di
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