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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16825/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ALBA S.S., [OSCURATO:PERSONA], BACCOROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIGNARDIDENISE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FORNAROGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PETRINIERCOLE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026CASTELLANA ANNA; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SEMINOSANTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLOTRAVERSO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cesarei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -e nei confronti diAIMASSO SILVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], ASTORIA S.S., [OSCURATO:PERSONA], CASAZZACHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NEBIOLOSECONDINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.S.;- intimati –avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1043/2020depositata il 23/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (‘il Comune’) conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Alessandria, i condòmini del Condominio [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (‘il Condominio’), la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026e i suoi amministratori e soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. avverso lasentenza n. 625/2013 emessa dal Tribunale di Alessandria, con cuiveniva dichiarato l’acquisto per usucapione, in favore di taluniproprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio, dell’areacensita al N.C.E.U. del Comune (mappali ora nn. 1516, 1517 e 1519del Foglio 2) già di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA].In via rescissoria, chiedeva l’attore (tra l’altro) l’accertamento insuo favore del diritto di proprietà pubblica, servitù pubblica ed usopubblico sui terreni in questione.A sostegno della sua pretesa, il Comune deduceva che nei primianni ’70, i danti causa della società [OSCURATO:PERSONA] stabilivano con l’enteterritoriale la cessione e costituzione di servitù pubblica sui terreni inquestione; che con convenzione del 04.04.1974 la società [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune stabilivano la servitù di passaggio e, dunque, ladonazione dei terreni a favore dell’ente; che da tale momento i mappalidi cui è causa erano rimasti nella proprietà, servitù e possesso e/o usopubblico.Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 140/2017, ritenevasussistente la legittimazione del Comune a proporre l’opposizione diterzo, in quanto portatore di un diritto (servitù, uso pubblico se nonproprietà) confliggente con l’invocata usucapione; dichiarava, tuttavia,improcedibile la domanda, per non essere stata proposta la mediazioneobbligatoria in materia di diritti reali, né prima di procedereall’instaurazione del giudizio né nel corso dello stesso, nonostantel’eccezione sollevata per tempo dalle parti convenute.2.

La suddetta pronuncia veniva impugnata dal Comune di DianoMarina innanzi alla Corte d’Appello di Torino.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026I condòmini del Condominio proponevano appello incidentale,sostenendo che il Comune non poteva ritenersi litisconsorte necessariopretermesso ex art. 404 c.p.c. nel giudizio conclusosi con la sentenzaoggetto di impugnazione.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1043/2020, rigettaval’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, sostenendoquanto segue (per quanto ancora qui di interesse):- la nullità della vocatio in ius della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.relativamente al giudizio originario di usucapione, nel quale la societàera parte, che ha portato alla pronuncia (sentenza n. 625/2013)oggetto di opposizione di terzo, non può essere esaminata né rilevatad’ufficio, in quanto proposta nell’ambito dell’opposizione di terzo e,dunque, subordinata alla sussistenza dei presupposti che legittimanotale opposizione.

Il terzo, con l’opposizione, non può limitarsi adeccepire la nullità della pregressa fase processuale ma deve opporreun diritto proprio incompatibile con l’accertamento della pronuncia chesi oppone;- non si ravvisa, in capo al Comune, la titolarità di un dirittoautonomo pregiudicato dalla statuizione opposta, per la mancatatrascrizione delle convenzioni dalle quali si evincerebbe la titolarità diun diritto di proprietà, di servitù o di possesso.

In ogni caso,difetterebbe l’elemento del pregiudizio o la limitazione del dirittoconseguente alla sentenza oggetto di impugnazione, in quantol’assoggettamento di un’area privata a servitù di uso pubblico noncomporta, per il proprietario, la perdita del diritto di proprietà del bene.Il diritto di servitù di uso pubblico vantato dal Comune continuerebbea persistere nonostante l’acquisto del privato concretizzatosi perusucapione, e non è configurabile in tal senso alcun pregiudizio;Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026- la soccombenza del Comune comporta la condanna alle spese dilite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore di ciascuna delleparti in €. 7.245,00 per il primo grado e €. 6.515,00 per il secondogrado.3.

La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dalComune di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a otto motivi e illustratoda memoria.Resistono con controricorso i condòmini elencati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentaleaffidato ad un unico motivo, contrastato con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA].Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlbericoManuela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Astoria s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelbecchiMaurizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SanPancrazio s.s..All’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA].

RICORSO PRINCIPALE.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 101, 161 e 162 c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2945 c.c., oltre che dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c.

Il Comune ricorrente sostiene che sia nulla la sentenzan. 625/2013 del Tribunale di Alessandria con la quale era statoriconosciuto ai condòmini del Condominio l’acquisto per intervenutausucapione dell’area di cui è causa, in quanto l’atto di citazionedell’originario giudizio, instaurato nel 2011, era stato notificatoesclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società già fallita nel 1978 eNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026cancellata dal registro delle imprese il 07.11.1986, con la conseguenzache la notificazione è da considerarsi inesistente, ai sensi dell’art. 161,comma 2, c.p.c., e che tanto si traduce nella giuridica inesistenza dellapronuncia per radicale difetto di instaurazione del contraddittorio.1.1.

Il motivo merita accoglimento.Il problema sollevato in ricorso investe il tema delle questionideducibili con l'opposizione, più precisamente: se il terzo può limitarele ragioni dell’opposizione alla denuncia della nullità processuale ovverodell’inesistenza della pronuncia a sé sfavorevole.Il tema, già risolto in senso positivo da una risalente pronuncia(Cass. n. 137 del 1947, ove si affermava che l'opponente può far valeretutte le impugnazioni contro la sentenza che lo pregiudica, compresela nullità degli atti del giudizio svoltosi nei suoi confronti), è stato piùdi recente affrontato: la giurisprudenza di questa Corte consideragiuridicamente inesistente - per un vizio extra-formale - la sentenzapronunciata nei confronti di una persona fisica deceduta (Cass. 1993,n. 2023, cit.) o di una società estinta (Cass. Sez. 1, n. 1528 del11/02/1992, Rv. 475672 – 01; Sez.

L, n. 8344 del 03/05/2004, Rv.572548 – 01) prima dell'inizio del processo, dovendo ritenersipresupposto indefettibile di ogni giudizio la reale esistenza delle partiall'atto del suo incardinamento.

Un così radicale difetto dicontraddittorio, invero, non può non riflettersi successivamente anchesulla decisione di merito in ipotesi - ciononostante - pronunciata.

Neldisposto del secondo comma dell'art. 161 c.p.c., comunemente siravvisa il fondamento testuale della figura della c.d. inesistenzagiuridica come la più grave fattispecie patologica della sentenza, perciòinidonea a conseguire, attraverso il giudicato formale, gli effetti propridella cosa giudicata in senso sostanziale, nel senso cioè della definitivaNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026che la decisione consideri come partecipi del giudizio.

L'ipotesi di cuiall'art. 161, comma 2, c.p.c. è, dunque, riguardata come unafattispecie tipizzata di una categoria generale cui si riconosceautonomia ontologica, benché giurisprudenza (e dottrina) abbianoannesso non numerosi altri casi - oltre alle ipotesi di vizi intrinseci allastessa sentenza equiparati al difetto di sottoscrizione (mancanza delladata di pubblicazione: Cass. 17/12/1993, n. 12512; collegio diverso daquello che aveva ritenuto la causa per la decisione: Cass. 02/04/1992,n. 4025; provvedimento monocratico in luogo di quello collegiale intema di opposizione alla esecuzione immobiliare: Cass.03/09/1990, n.9102 - in pratica limitati alle fattispecie, accomunate dal difettoinemendabile del contraddittorio, di processi instaurati contro la partepremorta o la società estinta.Riconosciuta la figura della sentenza «inesistente» ex art. 161,comma 2, c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte ne ha previsto ilregime processuale: un così radicale vizio è fatto valere, oltre chetestualmente confermato dall'art. 354, primo comma, ultima ipotesic.p.c.), con l'azione di accertamento - actio nullitatis - esperibile anchein sede di opposizione all'esecuzione (promossa sul fondamento deltitolo costituito dalla sentenza) o per contrastare l'exceptio iudicati e,se del caso, con l'opposizione di terzo ex art. 404 , comma primo, c.p.c.(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2023/1993 ed altre conformi).Alla luce di quanto sopra, considerata la gravità del vizio (difetto dicontraddittorio), la sentenza merita di essere cassata nella parte in cuiha subordinato l’esame delle ragioni dell’opposizione del terzo (ilComune), compresa quella dell’integrità del contraddittorio nel giudizioopposto, alla sussistenza del presupposto per proporre opposizione,Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026ossia alla titolarità di un diritto autonomo pregiudicato dalla sentenzaopposta (v. sentenza impugnata pag. 29, 3° e 4° capoverso).2.

Ragioni di ordine logico impongono l’esame congiunto delsecondo e del quarto motivo di ricorso.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 404 c.p.c. e degli artt. 8 e 10 legge urbanistica 17 agosto 1942,n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. leggeponte), nonché degli artt. 2463, 2464, 2465 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c..Sostiene il Comune ricorrente che la Corte avrebbe erratonell’escludere che egli fosse titolare di un diritto opponibile agli attorivittoriosi nel giudizio di usucapione, in quanto la convenzioneurbanistica (04.04.1974) e il successivo atto d’obbligo con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto aree e costituito servitù di uso pubblico infavore dell’ente, non erano stati trascritti, con conseguenteinopponibilità ai terzi acquirenti e, dunque, insussistenza delpresupposto richiesto dall’articolo 404 c.p.c.

Tale conclusione si fondasu un’erronea qualificazione di detti atti come aventi carattereprivatistico.

Di contro, osserva il ricorrente che le convenzioniurbanistiche e gli atti di obbligo stipulati ai sensi della normativaurbanistica all’epoca vigente costituiscono strumenti (in particolareaccordi sostitutivi del provvedimento ai sensi dell’art. 11 l. 241/90)funzionalmente collegati all’esercizio di una potestà pubblicistica digoverno del territorio.

Ne deriva che le cessioni di aree e la costituzionedi servitù ivi previste non integrano negozi di diritto privato soggettialle ordinarie regole sulla opponibilità ex art. 2643, 2644, 2645 c.c. maesplicano di per sé effetti erga omnes, quale parte integrante del titoloabilitativo.

Sarebbe, dunque, irrilevante la loro mancata trascrizione aifini dell’opponibilità dei diritti del Comune, potendo tale trascrizioneNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026produrre soltanto gli effetti della pubblicità-notizia, e non effetticostitutivi di obblighi.3.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 404 c.p.c. e degli artt. 825, 1027, 1058 e 1158 c.c., nonchédegli artt. 8 e 10 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, comemodificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge ponte), e degliartt. 2463, 2464 e 2645 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c..La Corte d’appello ha ritenuto che l’assenza di trascrizione dei titoliabbia legittimato l’esclusione della titolarità di diritti opponibili dalComune, rendendo superfluo l’esame di ogni altro profilo.

Tuttavia,osserva il ricorrente, tale conclusione è erronea in quanto lo stesso hadedotto, sin dall’atto di opposizione di terzo, la sussistenza di dirittiautonomi sui beni oggetto di causa, che prescindono dalla convenzioneurbanistica e dall’atto d’obbligo.

In particolare, il Comune avevaallegato di aver acquistato la proprietà e comunque i diritti reali e ilpossesso sulle aree per intervenuta usucapione in proprio favore,pubblico, con esercizio di poteri uti dominus e comunque per effettodella dicatio ad patriam, istituto che consente il sorgere di una servitùdi uso pubblico quando il proprietario abbia volontariamente e concarattere di continuità messo il bene a disposizione della collettività peril soddisfacimento di un interesse comune, determinando l’assunzionedi caratteristiche analoghe a quelle dei beni demaniali.

Tali circostanzelegittimano l’opposizione di terzo indipendentemente dalla questionedella mancata trascrizione, ritenuta dalla Corte erroneamenteassorbente.4.

Il due motivi meritano accoglimento per quanto di ragione.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Comune sostiene che il suo interesse all’opposizione nasceva dalfatto che al Condominio era stato riconosciuto l’acquisto a titolooriginario della proprietà dei medesimi fondi sui quali l’opponenteasseriva di avere proprietà, servitù e possesso e/o uso pubblico.Con riferimento ai diritti reali parziari sul bene privato di cui ècausa, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’azione diopposizione del terzo ex art. 404 c.p.c. in quanto non ravvisabile alcunpregiudizio per il Comune, da un lato in quanto asseritamente titolaredi diritti reali minori non trascritti e, quindi, non opponibili alCondominio; da un altro lato in quanto - anche nell’ipotesi di avvenutatrascrizione – il diritto di servitù avrebbe continuato a persisterenonostante l’avvenuto acquisto della proprietà dei medesimi beni perusucapione.4.1.

Nell’acquisto a titolo originario della proprietà la trascrizione dieventuali diritti minori non assume alcun rilievo: la sentenza che abbiaaccertato l’acquisto per usucapione della proprietà (o di un diritto reale)su un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto diun atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, inepoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione èsuscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbiaacquistato a titolo derivativo, senza che possa assumere efficaciaimpeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto (Cass.31807/2022).Ai fini della produzione dell’effetto traslativo della proprietà o dialtro diritto minore ex art. 1376 c.c. rileva la sola conclusionedell’accordo legittimamente manifestato, nel rispetto delle formeprescritte dalla legge, e non rileva la trascrizione dell’atto, che è invecestrumento finalizzato a risolvere il conflitto tra più aventi causa dalNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026medesimo titolare, come appunto chiarito dalla previsione di cui all’art.2644 c.c.La trascrizione rileva ove il diritto minore sia invocato per negarel’usucapione: in tal caso, occorre piuttosto che il giudice del meritoverifichi se esso incide sulla qualificazione del potere di fatto (possessouti dominus) e sull’eventuale compatibilità del peso con il possesso adusucapionem sulla proprietà.La sentenza, pertanto, merita di essere cassata nella parte in cuiesclude l’opponibilità di un diritto reale minore (servitù predialeconvenzionale o per uso pubblico o per dicatio ad patriam) sui terreniacquisiti per usucapione dal Condominio (mediante la più voltemenzionata sentenza del Tribunale di Alessandria n. 625/2013) perl’assenza di trascrizione, spettando al giudice del rinvio l’accertamentodella sussistenza, ampiezza e natura di tali diritti vantati dal Comunericorrente.5.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 404 c.p.c. e degli artt. 825, 1027, 1058 e 1158 c.c., nonchédegli artt. 8 e 10 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, comemodificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge ponte), e degliartt. 2463, 2464 e 2645 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c..Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamenteaffermato che l’assoggettamento di un’area privata a servitù di usopubblico comporta che tale servitù, in quanto diritto reale parziario suun bene privato, continuerebbe a sussistere anche a seguitodell’acquisto per usucapione del fondo servente, escludendo così laconfigurabilità di un pregiudizio in capo al Comune.

Nell’affermare ciòha richiamato e utilizzato i principi propri delle servitù prediali (art.1027 c.c.), senza considerare, tuttavia, che la servitù ad uso pubblicoNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026è sostanzialmente diversa ed è, infatti, assoggettata al regime propriodei beni demaniali (artt. 822 e s.s. c.c.), ai sensi dell’art. 825 c.c.

Nederiva l’inapplicabilità delle regole privatistiche richiamate in sentenzae la piena configurabilità dell’interesse del Comune a contrastare unapronuncia di usucapione fondata su un possesso uti dominusincompatibile con l’uso pubblico, peraltro accertato con una sentenzadel TAR Liguria, n. 155/2006, passata in giudicato.5.1.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.In primo luogo il Comune si era dichiarato non solo titolare di dirittiminori su talune porzioni, ma anche proprietario di una delleconsistenze usucapite e, quindi, titolare, di un diritto per sua naturaincompatibile con quello oggetto dell’acquisto a titolo originario.Rispetto alle servitù, si è detto in passato (Cass. 15 maggio 1925;Cass. 17/11/1973, n. 3082), anche dalla dottrina prevalente, chel'usucapione ha efficacia retroattiva reale e varrebbe ad estinguereanche le servitù; effetto estintivo non riconducibile alla presuntausucapio libertatis, bensì all’efficacia retroattiva dell’usucapione, daconsiderare connaturata alla stessa funzione della usucapione, ossiaquella di dare certezza ai rapporti giuridici (Cass. Sez. 2, n. 8792 del28/06/2000, Rv. 538121 – 01; più di recente, sulla retroattività realedell’usucapione: Cass. Sez. 2, n. 17380 del 16/06/2023, Rv. 668060 –01; Cass. Sez. 2, n. 22776 del 27/07/2023).Sul punto, questa Corte è giunta invece ad escludere l’effettoestintivo di diritti minori a seguito dell’usucapione della proprietà dibeni immobili, facendo slittare l’effetto liberatorio dell’acquisto a titolooriginario sui rimedi tipici, in particolare sulla prescrizione estintivaventennale per non uso ex art. 1073 c.c., non essendo prevista nelnostro ordinamento la c.d. usucapio libertatis (Cass. civ., Sez.

II,Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/202627/03/2001, n. 4412; conf.: Cass. Sez. 2, n. 28675 del 07/11/2024,Rv. 673519 - 02).Una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 160del 03.10.2024) ha tuttavia rettificato la traiettoria afferenteall’estinzione dei diritti reali minori per intervenuta usucapione dellaproprietà, sulla scia delle perplessità sollevate dalla configurabilità dellausucapio libertatis.

Sostiene la Consulta che la sorte di un diritto realeminore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell'acquisto,bensì dipende dalla funzione di quest'ultimo e da come vieneregolamentato dal legislatore; più precisamente, essa dipende dallecaratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile omeno con la permanenza di diritti reali minori (servitù o ancheipoteche), nonostante l'estinzione del pregresso diritto dominicale aisensi dell’art. 1158 del codice civile (per un’applicazione del principionel caso di espropriazione immobiliare con intervento del terzoopponente, riconosciuto proprietario di una parte dei beni pignorati:Cass.

Sez. 3, 09/01/2025, n. 565, Rv. 673536 – 02, ove questa Corteha escluso il prodursi dell’effetto estintivo dei preesistenti dirittiipotecari insistenti sul medesimo bene oggetto di usucapione).In questa prospettiva, per un verso non ha pregio quanto sostenutoin ricorso in merito all’automatica incompatibilità dell’acquisto a titolooriginario della proprietà da parte del Condominio con l’uso pubblicodei medesimi terreni.Per altro verso, merita di essere cassata la sentenza nella parte incui sostiene l’assenza di un pregiudizio per il Comune, «potendo ildiritto di servitù vantato dal terzo (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) continuarea persistere nonostante il concretizzatosi acquisto per usucapione» (v.sentenza pag. 31, 5° capoverso), spettando al giudice del rinvioesaminare la compatibilità dell’accertata usucapione della proprietà deiNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026mappali in contestazione con l’ampiezza e natura del possessoesercitato dal Comune sui medesimi fondi, anche alla luce dellasituazione dei luoghi (p.e. presenza di cancelli o di recinzioni).6.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 404 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c.

Violazione di giudicatoesterno.

Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe violato gli artt.2909 c.c. e 324 c.p. c. in quanto non ha preso in considerazione ilgiudicato esterno formatosi con la sentenza n. 155/2006 del TARLiguria, resa tra il Condominio e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con cui erastato accertato che le aree oggetto di causa erano destinate all’usopubblico in forza di atti non contestati.

Secondo il ricorrente, il giudicatoaveva accertato l’esistenza di diritti di uso pubblico che non potevanoritenersi compatibili con l’usucapione.6.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello non ha disconosciuto la titolarità in capo alComune di alcun diritto reale minore, né ha negato che il benecontroverso fosse destinato all’uso pubblico: ne ha, piuttosto, rilevatol’inopponibilità nei confronti degli attori della causa di usucapione permancata trascrizione delle convenzioni contenenti sia l’asseritotrasferimento della proprietà dei medesimi terreni al Comune, sia lacostituzione di servitù su di essi (v. sentenza pag. 31, 6° capoverso).Il vincolo ex iudicato è insussistente poiché il Tar si è limitato apronunciare l’illegittimità dell’apposizione di una sbarra che impedival’utilizzo dell’area destinata all’uso pubblico, senza nulla dire sullasituazione di appartenenza e sulla compatibilità dei dirittirispettivamente rivendicati dalle parti.7.

Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026sulla condanna alle spese del giudizio.

Osserva il ricorrente che la Corted’appello ha errato nel non compensare le spese ai sensi dell’art. 92,comma 2, c.p.c., sia in ragione della assoluta novità e complessità dellaquestione trattata (relativamente agli effetti della mancata trascrizionedelle convenzioni urbanistiche), sia alla luce dei principi affermati dallaCorte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, che ha esteso l’ambitodelle “gravi ed eccezionali ragioni”.

Circostanza che rientra in questanozione è anche quella per cui la vicenda origina da una pronuncia diusucapione resa nei confronti di una società estinta da tempo, e lacircostanza per cui la mancata trascrizione della convenzioneurbanistica non è imputabile al Comune ma alla società dante causa.8.

Con il settimo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 112 e 336 c.p.c. in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

Sulla nuova liquidazione delle spese del primogrado del giudizio.

Dopo aver affermato la soccombenza del Comune eaverlo condannato alle spese per entrambi i gradi di giudizio, la Corted’Appello ha rideterminato d’ufficio anche le spese del primo grado,determinate dal Tribunale in misura pari ad €. 5.500 ed elevate dallaCorte ad €. 7.245, in assenza di uno specifico motivo di impugnazionedi controparte.

Nel fare ciò la Corte ha violato il consolidatoorientamento giurisprudenziale che, in caso di rigetto del gravame,consente al giudice d’appello di modificare la regolazione delle spese diprimo grado solo se vi sia apposita censura, mentre è tenuto aprocedere ad una nuova regolamentazione solo in caso di riforma delladecisione impugnata.

Nel caso di specie, l’appello principale è statorigettato; né l’accoglimento dell’appello incidentale ha determinato unesito diverso del giudizio di primo grado.9.

Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 4,Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026comma 2 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.

Ancora sulla condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha condannato il Comune al rimborso delle spese a favore diciascuna delle parti costituite, senza considerare, però, che come partedeve intendersi la parte processuale unitariamente considerata, ossia isoggetti che avendo nel processo una posizione giuridica comune sonorappresentati unitariamente e hanno svolto difese identiche.

Ai sensidella legge (art. 4, comma 2, d.m. n.55/2014), e alla luce dellagiurisprudenza di legittimità, in tali casi deve essere liquidato uncompenso unico.

Nonostante ciò, la Corte ha previsto per il Comune ilpagamento di una somma (pari ad €. 782.926,38) ottenutamoltiplicando la liquidazione per quaranta soggetti diversi, aventiun’unica posizione processuale.

In ogni caso, anche a voler ritenere laliquidazione operata dalla Corte come dovuta a ciascun soggetto, lastatuizione sulle spese violerebbe comunque il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo gli importi liquidatisuperiori a quelli indicati nella nota spesa depositata dalla partevittoriosa.10.

Il sesto, settimo e ottavo motivo riguardano il regolamentodelle spese di lite e restano pertanto assorbiti per effettodell’accoglimento del ricorso principale.II.

RICORSO INCIDENTALE.11.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per mancata dichiarazionedel difetto di rappresentanza e/o di costituzione del Comune di DianoMarina nei giudizi di primo e di secondo grado.

Il controricorrenteeccepisce la sussistenza del difetto di rappresentanza/autorizzazionedel Comune, che inficia la validità e l’ammissibilità della sua azione, inNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026primo e in secondo grado.

Il Comune, infatti, non avrebbe prodottol’atto deliberativo della giunta comunale con cui sarebbe stata conferitaal Sindaco (soggetto che ha sottoscritto le procure ad litem)l’autorizzazione ad avviare il procedimento di opposizione di terzo,ovvero a costituirsi e a stare in giudizio.11.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel nuovo quadrodelle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio delComune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale noncostituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini dellaproposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilitàper lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di eserciziodella rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensidell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - di prevederel'autorizzazione della giunta stessa (Sez. 5, Ordinanza n. 20972 del06/08/2019; Sez.

L, Sentenza n. 20428 del 11/10/2016, Rv. 641457– 01; Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 21/11/2011, Rv. 620577 - 01).Non avendo il controricorrente dimostrato che lo statuto comunalerichiedeva altri modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente,il motivo deve essere rigettato.12.

In definitiva, il Collegio accoglie i primi quattro motivi delricorso principale, dichiara inammissibile il quinto, assorbiti i restanti,rigetta l’unico motivo del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata ècassata in relazione ai motivi accolti, e la causa è rinviata alla Corted’Appello di Torino in diversa composizione, la quale farà applicazionedei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendoanche sulle spese del giudizio di legittimità.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/202613, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale,dichiara inammissibile il quinto, assorbiti i restanti, rigetta l’unicomotivo del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviail giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ALBA S.S., [OSCURATO:PERSONA], BACCOROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIGNARDIDENISE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FORNAROGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PETRINIERCOLE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026CASTELLANA ANNA; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SEMINOSANTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLOTRAVERSO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cesarei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -e nei confronti diAIMASSO SILVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], ASTORIA S.S., [OSCURATO:PERSONA], CASAZZACHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NEBIOLOSECONDINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.S.;- intimati –avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1043/2020depositata il 23/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (‘il Comune’) conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Alessandria, i condòmini del Condominio [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (‘il Condominio’), la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026e i suoi amministratori e soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. avverso lasentenza n. 625/2013 emessa dal Tribunale di Alessandria, con cuiveniva dichiarato l’acquisto per usucapione, in favore di taluniproprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio, dell’areacensita al N.C.E.U. del Comune (mappali ora nn. 1516, 1517 e 1519del Foglio 2) già di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA].In via rescissoria, chiedeva l’attore (tra l’altro) l’accertamento insuo favore del diritto di proprietà pubblica, servitù pubblica ed usopubblico sui terreni in questione.A sostegno della sua pretesa, il Comune deduceva che nei primianni ’70, i danti causa della società [OSCURATO:PERSONA] stabilivano con l’enteterritoriale la cessione e costituzione di servitù pubblica sui terreni inquestione; che con convenzione del 04.04.1974 la società [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune stabilivano la servitù di passaggio e, dunque, ladonazione dei terreni a favore dell’ente; che da tale momento i mappalidi cui è causa erano rimasti nella proprietà, servitù e possesso e/o usopubblico.Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 140/2017, ritenevasussistente la legittimazione del Comune a proporre l’opposizione diterzo, in quanto portatore di un diritto (servitù, uso pubblico se nonproprietà) confliggente con l’invocata usucapione; dichiarava, tuttavia,improcedibile la domanda, per non essere stata proposta la mediazioneobbligatoria in materia di diritti reali, né prima di procedereall’instaurazione del giudizio né nel corso dello stesso, nonostantel’eccezione sollevata per tempo dalle parti convenute.2. La suddetta pronuncia veniva impugnata dal Comune di DianoMarina innanzi alla Corte d’Appello di Torino.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026I condòmini del Condominio proponevano appello incidentale,sostenendo che il Comune non poteva ritenersi litisconsorte necessariopretermesso ex art. 404 c.p.c. nel giudizio conclusosi con la sentenzaoggetto di impugnazione.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1043/2020, rigettaval’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, sostenendoquanto segue (per quanto ancora qui di interesse):- la nullità della vocatio in ius della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.relativamente al giudizio originario di usucapione, nel quale la societàera parte, che ha portato alla pronuncia (sentenza n. 625/2013)oggetto di opposizione di terzo, non può essere esaminata né rilevatad’ufficio, in quanto proposta nell’ambito dell’opposizione di terzo e,dunque, subordinata alla sussistenza dei presupposti che legittimanotale opposizione. Il terzo, con l’opposizione, non può limitarsi adeccepire la nullità della pregressa fase processuale ma deve opporreun diritto proprio incompatibile con l’accertamento della pronuncia chesi oppone;- non si ravvisa, in capo al Comune, la titolarità di un dirittoautonomo pregiudicato dalla statuizione opposta, per la mancatatrascrizione delle convenzioni dalle quali si evincerebbe la titolarità diun diritto di proprietà, di servitù o di possesso. In ogni caso,difetterebbe l’elemento del pregiudizio o la limitazione del dirittoconseguente alla sentenza oggetto di impugnazione, in quantol’assoggettamento di un’area privata a servitù di uso pubblico noncomporta, per il proprietario, la perdita del diritto di proprietà del bene.Il diritto di servitù di uso pubblico vantato dal Comune continuerebbea persistere nonostante l’acquisto del privato concretizzatosi perusucapione, e non è configurabile in tal senso alcun pregiudizio;Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026- la soccombenza del Comune comporta la condanna alle spese dilite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore di ciascuna delleparti in €. 7.245,00 per il primo grado e €. 6.515,00 per il secondogrado.3. La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dalComune di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a otto motivi e illustratoda memoria.Resistono con controricorso i condòmini elencati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentaleaffidato ad un unico motivo, contrastato con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA].Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlbericoManuela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Astoria s.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelbecchiMaurizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SanPancrazio s.s..All’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]. RICORSO PRINCIPALE.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 101, 161 e 162 c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2945 c.c., oltre che dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. Il Comune ricorrente sostiene che sia nulla la sentenzan. 625/2013 del Tribunale di Alessandria con la quale era statoriconosciuto ai condòmini del Condominio l’acquisto per intervenutausucapione dell’area di cui è causa, in quanto l’atto di citazionedell’originario giudizio, instaurato nel 2011, era stato notificatoesclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società già fallita nel 1978 eNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026cancellata dal registro delle imprese il 07.11.1986, con la conseguenzache la notificazione è da considerarsi inesistente, ai sensi dell’art. 161,comma 2, c.p.c., e che tanto si traduce nella giuridica inesistenza dellapronuncia per radicale difetto di instaurazione del contraddittorio.1.1. Il motivo merita accoglimento.Il problema sollevato in ricorso investe il tema delle questionideducibili con l'opposizione, più precisamente: se il terzo può limitarele ragioni dell’opposizione alla denuncia della nullità processuale ovverodell’inesistenza della pronuncia a sé sfavorevole.Il tema, già risolto in senso positivo da una risalente pronuncia(Cass. n. 137 del 1947, ove si affermava che l'opponente può far valeretutte le impugnazioni contro la sentenza che lo pregiudica, compresela nullità degli atti del giudizio svoltosi nei suoi confronti), è stato piùdi recente affrontato: la giurisprudenza di questa Corte consideragiuridicamente inesistente - per un vizio extra-formale - la sentenzapronunciata nei confronti di una persona fisica deceduta (Cass. 1993,n. 2023, cit.) o di una società estinta (Cass. Sez. 1, n. 1528 del11/02/1992, Rv. 475672 – 01; Sez. L, n. 8344 del 03/05/2004, Rv.572548 – 01) prima dell'inizio del processo, dovendo ritenersipresupposto indefettibile di ogni giudizio la reale esistenza delle partiall'atto del suo incardinamento. Un così radicale difetto dicontraddittorio, invero, non può non riflettersi successivamente anchesulla decisione di merito in ipotesi - ciononostante - pronunciata. Neldisposto del secondo comma dell'art. 161 c.p.c., comunemente siravvisa il fondamento testuale della figura della c.d. inesistenzagiuridica come la più grave fattispecie patologica della sentenza, perciòinidonea a conseguire, attraverso il giudicato formale, gli effetti propridella cosa giudicata in senso sostanziale, nel senso cioè della definitivaNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026che la decisione consideri come partecipi del giudizio. L'ipotesi di cuiall'art. 161, comma 2, c.p.c. è, dunque, riguardata come unafattispecie tipizzata di una categoria generale cui si riconosceautonomia ontologica, benché giurisprudenza (e dottrina) abbianoannesso non numerosi altri casi - oltre alle ipotesi di vizi intrinseci allastessa sentenza equiparati al difetto di sottoscrizione (mancanza delladata di pubblicazione: Cass. 17/12/1993, n. 12512; collegio diverso daquello che aveva ritenuto la causa per la decisione: Cass. 02/04/1992,n. 4025; provvedimento monocratico in luogo di quello collegiale intema di opposizione alla esecuzione immobiliare: Cass.03/09/1990, n.9102 - in pratica limitati alle fattispecie, accomunate dal difettoinemendabile del contraddittorio, di processi instaurati contro la partepremorta o la società estinta.Riconosciuta la figura della sentenza «inesistente» ex art. 161,comma 2, c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte ne ha previsto ilregime processuale: un così radicale vizio è fatto valere, oltre chetestualmente confermato dall'art. 354, primo comma, ultima ipotesic.p.c.), con l'azione di accertamento - actio nullitatis - esperibile anchein sede di opposizione all'esecuzione (promossa sul fondamento deltitolo costituito dalla sentenza) o per contrastare l'exceptio iudicati e,se del caso, con l'opposizione di terzo ex art. 404 , comma primo, c.p.c.(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2023/1993 ed altre conformi).Alla luce di quanto sopra, considerata la gravità del vizio (difetto dicontraddittorio), la sentenza merita di essere cassata nella parte in cuiha subordinato l’esame delle ragioni dell’opposizione del terzo (ilComune), compresa quella dell’integrità del contraddittorio nel giudizioopposto, alla sussistenza del presupposto per proporre opposizione,Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026ossia alla titolarità di un diritto autonomo pregiudicato dalla sentenzaopposta (v. sentenza impugnata pag. 29, 3° e 4° capoverso).2. Ragioni di ordine logico impongono l’esame congiunto delsecondo e del quarto motivo di ricorso.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 404 c.p.c. e degli artt. 8 e 10 legge urbanistica 17 agosto 1942,n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. leggeponte), nonché degli artt. 2463, 2464, 2465 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c..Sostiene il Comune ricorrente che la Corte avrebbe erratonell’escludere che egli fosse titolare di un diritto opponibile agli attorivittoriosi nel giudizio di usucapione, in quanto la convenzioneurbanistica (04.04.1974) e il successivo atto d’obbligo con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto aree e costituito servitù di uso pubblico infavore dell’ente, non erano stati trascritti, con conseguenteinopponibilità ai terzi acquirenti e, dunque, insussistenza delpresupposto richiesto dall’articolo 404 c.p.c. Tale conclusione si fondasu un’erronea qualificazione di detti atti come aventi carattereprivatistico. Di contro, osserva il ricorrente che le convenzioniurbanistiche e gli atti di obbligo stipulati ai sensi della normativaurbanistica all’epoca vigente costituiscono strumenti (in particolareaccordi sostitutivi del provvedimento ai sensi dell’art. 11 l. 241/90)funzionalmente collegati all’esercizio di una potestà pubblicistica digoverno del territorio. Ne deriva che le cessioni di aree e la costituzionedi servitù ivi previste non integrano negozi di diritto privato soggettialle ordinarie regole sulla opponibilità ex art. 2643, 2644, 2645 c.c. maesplicano di per sé effetti erga omnes, quale parte integrante del titoloabilitativo. Sarebbe, dunque, irrilevante la loro mancata trascrizione aifini dell’opponibilità dei diritti del Comune, potendo tale trascrizioneNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026produrre soltanto gli effetti della pubblicità-notizia, e non effetticostitutivi di obblighi.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 404 c.p.c. e degli artt. 825, 1027, 1058 e 1158 c.c., nonchédegli artt. 8 e 10 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, comemodificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge ponte), e degliartt. 2463, 2464 e 2645 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c..La Corte d’appello ha ritenuto che l’assenza di trascrizione dei titoliabbia legittimato l’esclusione della titolarità di diritti opponibili dalComune, rendendo superfluo l’esame di ogni altro profilo. Tuttavia,osserva il ricorrente, tale conclusione è erronea in quanto lo stesso hadedotto, sin dall’atto di opposizione di terzo, la sussistenza di dirittiautonomi sui beni oggetto di causa, che prescindono dalla convenzioneurbanistica e dall’atto d’obbligo. In particolare, il Comune avevaallegato di aver acquistato la proprietà e comunque i diritti reali e ilpossesso sulle aree per intervenuta usucapione in proprio favore,pubblico, con esercizio di poteri uti dominus e comunque per effettodella dicatio ad patriam, istituto che consente il sorgere di una servitùdi uso pubblico quando il proprietario abbia volontariamente e concarattere di continuità messo il bene a disposizione della collettività peril soddisfacimento di un interesse comune, determinando l’assunzionedi caratteristiche analoghe a quelle dei beni demaniali. Tali circostanzelegittimano l’opposizione di terzo indipendentemente dalla questionedella mancata trascrizione, ritenuta dalla Corte erroneamenteassorbente.4. Il due motivi meritano accoglimento per quanto di ragione.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Comune sostiene che il suo interesse all’opposizione nasceva dalfatto che al Condominio era stato riconosciuto l’acquisto a titolooriginario della proprietà dei medesimi fondi sui quali l’opponenteasseriva di avere proprietà, servitù e possesso e/o uso pubblico.Con riferimento ai diritti reali parziari sul bene privato di cui ècausa, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’azione diopposizione del terzo ex art. 404 c.p.c. in quanto non ravvisabile alcunpregiudizio per il Comune, da un lato in quanto asseritamente titolaredi diritti reali minori non trascritti e, quindi, non opponibili alCondominio; da un altro lato in quanto - anche nell’ipotesi di avvenutatrascrizione – il diritto di servitù avrebbe continuato a persisterenonostante l’avvenuto acquisto della proprietà dei medesimi beni perusucapione.4.1. Nell’acquisto a titolo originario della proprietà la trascrizione dieventuali diritti minori non assume alcun rilievo: la sentenza che abbiaaccertato l’acquisto per usucapione della proprietà (o di un diritto reale)su un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto diun atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, inepoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione èsuscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbiaacquistato a titolo derivativo, senza che possa assumere efficaciaimpeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto (Cass.31807/2022).Ai fini della produzione dell’effetto traslativo della proprietà o dialtro diritto minore ex art. 1376 c.c. rileva la sola conclusionedell’accordo legittimamente manifestato, nel rispetto delle formeprescritte dalla legge, e non rileva la trascrizione dell’atto, che è invecestrumento finalizzato a risolvere il conflitto tra più aventi causa dalNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026medesimo titolare, come appunto chiarito dalla previsione di cui all’art.2644 c.c.La trascrizione rileva ove il diritto minore sia invocato per negarel’usucapione: in tal caso, occorre piuttosto che il giudice del meritoverifichi se esso incide sulla qualificazione del potere di fatto (possessouti dominus) e sull’eventuale compatibilità del peso con il possesso adusucapionem sulla proprietà.La sentenza, pertanto, merita di essere cassata nella parte in cuiesclude l’opponibilità di un diritto reale minore (servitù predialeconvenzionale o per uso pubblico o per dicatio ad patriam) sui terreniacquisiti per usucapione dal Condominio (mediante la più voltemenzionata sentenza del Tribunale di Alessandria n. 625/2013) perl’assenza di trascrizione, spettando al giudice del rinvio l’accertamentodella sussistenza, ampiezza e natura di tali diritti vantati dal Comunericorrente.5. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 404 c.p.c. e degli artt. 825, 1027, 1058 e 1158 c.c., nonchédegli artt. 8 e 10 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, comemodificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge ponte), e degliartt. 2463, 2464 e 2645 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c..Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamenteaffermato che l’assoggettamento di un’area privata a servitù di usopubblico comporta che tale servitù, in quanto diritto reale parziario suun bene privato, continuerebbe a sussistere anche a seguitodell’acquisto per usucapione del fondo servente, escludendo così laconfigurabilità di un pregiudizio in capo al Comune. Nell’affermare ciòha richiamato e utilizzato i principi propri delle servitù prediali (art.1027 c.c.), senza considerare, tuttavia, che la servitù ad uso pubblicoNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026è sostanzialmente diversa ed è, infatti, assoggettata al regime propriodei beni demaniali (artt. 822 e s.s. c.c.), ai sensi dell’art. 825 c.c. Nederiva l’inapplicabilità delle regole privatistiche richiamate in sentenzae la piena configurabilità dell’interesse del Comune a contrastare unapronuncia di usucapione fondata su un possesso uti dominusincompatibile con l’uso pubblico, peraltro accertato con una sentenzadel TAR Liguria, n. 155/2006, passata in giudicato.5.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.In primo luogo il Comune si era dichiarato non solo titolare di dirittiminori su talune porzioni, ma anche proprietario di una delleconsistenze usucapite e, quindi, titolare, di un diritto per sua naturaincompatibile con quello oggetto dell’acquisto a titolo originario.Rispetto alle servitù, si è detto in passato (Cass. 15 maggio 1925;Cass. 17/11/1973, n. 3082), anche dalla dottrina prevalente, chel'usucapione ha efficacia retroattiva reale e varrebbe ad estinguereanche le servitù; effetto estintivo non riconducibile alla presuntausucapio libertatis, bensì all’efficacia retroattiva dell’usucapione, daconsiderare connaturata alla stessa funzione della usucapione, ossiaquella di dare certezza ai rapporti giuridici (Cass. Sez. 2, n. 8792 del28/06/2000, Rv. 538121 – 01; più di recente, sulla retroattività realedell’usucapione: Cass. Sez. 2, n. 17380 del 16/06/2023, Rv. 668060 –01; Cass. Sez. 2, n. 22776 del 27/07/2023).Sul punto, questa Corte è giunta invece ad escludere l’effettoestintivo di diritti minori a seguito dell’usucapione della proprietà dibeni immobili, facendo slittare l’effetto liberatorio dell’acquisto a titolooriginario sui rimedi tipici, in particolare sulla prescrizione estintivaventennale per non uso ex art. 1073 c.c., non essendo prevista nelnostro ordinamento la c.d. usucapio libertatis (Cass. civ., Sez. II,Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/202627/03/2001, n. 4412; conf.: Cass. Sez. 2, n. 28675 del 07/11/2024,Rv. 673519 - 02).Una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 160del 03.10.2024) ha tuttavia rettificato la traiettoria afferenteall’estinzione dei diritti reali minori per intervenuta usucapione dellaproprietà, sulla scia delle perplessità sollevate dalla configurabilità dellausucapio libertatis. Sostiene la Consulta che la sorte di un diritto realeminore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell'acquisto,bensì dipende dalla funzione di quest'ultimo e da come vieneregolamentato dal legislatore; più precisamente, essa dipende dallecaratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile omeno con la permanenza di diritti reali minori (servitù o ancheipoteche), nonostante l'estinzione del pregresso diritto dominicale aisensi dell’art. 1158 del codice civile (per un’applicazione del principionel caso di espropriazione immobiliare con intervento del terzoopponente, riconosciuto proprietario di una parte dei beni pignorati:Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 565, Rv. 673536 – 02, ove questa Corteha escluso il prodursi dell’effetto estintivo dei preesistenti dirittiipotecari insistenti sul medesimo bene oggetto di usucapione).In questa prospettiva, per un verso non ha pregio quanto sostenutoin ricorso in merito all’automatica incompatibilità dell’acquisto a titolooriginario della proprietà da parte del Condominio con l’uso pubblicodei medesimi terreni.Per altro verso, merita di essere cassata la sentenza nella parte incui sostiene l’assenza di un pregiudizio per il Comune, «potendo ildiritto di servitù vantato dal terzo (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) continuarea persistere nonostante il concretizzatosi acquisto per usucapione» (v.sentenza pag. 31, 5° capoverso), spettando al giudice del rinvioesaminare la compatibilità dell’accertata usucapione della proprietà deiNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026mappali in contestazione con l’ampiezza e natura del possessoesercitato dal Comune sui medesimi fondi, anche alla luce dellasituazione dei luoghi (p.e. presenza di cancelli o di recinzioni).6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 404 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c. Violazione di giudicatoesterno. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe violato gli artt.2909 c.c. e 324 c.p. c. in quanto non ha preso in considerazione ilgiudicato esterno formatosi con la sentenza n. 155/2006 del TARLiguria, resa tra il Condominio e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con cui erastato accertato che le aree oggetto di causa erano destinate all’usopubblico in forza di atti non contestati. Secondo il ricorrente, il giudicatoaveva accertato l’esistenza di diritti di uso pubblico che non potevanoritenersi compatibili con l’usucapione.6.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello non ha disconosciuto la titolarità in capo alComune di alcun diritto reale minore, né ha negato che il benecontroverso fosse destinato all’uso pubblico: ne ha, piuttosto, rilevatol’inopponibilità nei confronti degli attori della causa di usucapione permancata trascrizione delle convenzioni contenenti sia l’asseritotrasferimento della proprietà dei medesimi terreni al Comune, sia lacostituzione di servitù su di essi (v. sentenza pag. 31, 6° capoverso).Il vincolo ex iudicato è insussistente poiché il Tar si è limitato apronunciare l’illegittimità dell’apposizione di una sbarra che impedival’utilizzo dell’area destinata all’uso pubblico, senza nulla dire sullasituazione di appartenenza e sulla compatibilità dei dirittirispettivamente rivendicati dalle parti.7. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026sulla condanna alle spese del giudizio. Osserva il ricorrente che la Corted’appello ha errato nel non compensare le spese ai sensi dell’art. 92,comma 2, c.p.c., sia in ragione della assoluta novità e complessità dellaquestione trattata (relativamente agli effetti della mancata trascrizionedelle convenzioni urbanistiche), sia alla luce dei principi affermati dallaCorte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, che ha esteso l’ambitodelle “gravi ed eccezionali ragioni”. Circostanza che rientra in questanozione è anche quella per cui la vicenda origina da una pronuncia diusucapione resa nei confronti di una società estinta da tempo, e lacircostanza per cui la mancata trascrizione della convenzioneurbanistica non è imputabile al Comune ma alla società dante causa.8. Con il settimo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 112 e 336 c.p.c. in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Sulla nuova liquidazione delle spese del primogrado del giudizio. Dopo aver affermato la soccombenza del Comune eaverlo condannato alle spese per entrambi i gradi di giudizio, la Corted’Appello ha rideterminato d’ufficio anche le spese del primo grado,determinate dal Tribunale in misura pari ad €. 5.500 ed elevate dallaCorte ad €. 7.245, in assenza di uno specifico motivo di impugnazionedi controparte. Nel fare ciò la Corte ha violato il consolidatoorientamento giurisprudenziale che, in caso di rigetto del gravame,consente al giudice d’appello di modificare la regolazione delle spese diprimo grado solo se vi sia apposita censura, mentre è tenuto aprocedere ad una nuova regolamentazione solo in caso di riforma delladecisione impugnata. Nel caso di specie, l’appello principale è statorigettato; né l’accoglimento dell’appello incidentale ha determinato unesito diverso del giudizio di primo grado.9. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 4,Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026comma 2 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. Ancora sulla condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha condannato il Comune al rimborso delle spese a favore diciascuna delle parti costituite, senza considerare, però, che come partedeve intendersi la parte processuale unitariamente considerata, ossia isoggetti che avendo nel processo una posizione giuridica comune sonorappresentati unitariamente e hanno svolto difese identiche. Ai sensidella legge (art. 4, comma 2, d.m. n.55/2014), e alla luce dellagiurisprudenza di legittimità, in tali casi deve essere liquidato uncompenso unico. Nonostante ciò, la Corte ha previsto per il Comune ilpagamento di una somma (pari ad €. 782.926,38) ottenutamoltiplicando la liquidazione per quaranta soggetti diversi, aventiun’unica posizione processuale. In ogni caso, anche a voler ritenere laliquidazione operata dalla Corte come dovuta a ciascun soggetto, lastatuizione sulle spese violerebbe comunque il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo gli importi liquidatisuperiori a quelli indicati nella nota spesa depositata dalla partevittoriosa.10. Il sesto, settimo e ottavo motivo riguardano il regolamentodelle spese di lite e restano pertanto assorbiti per effettodell’accoglimento del ricorso principale.II. RICORSO INCIDENTALE.11. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per mancata dichiarazionedel difetto di rappresentanza e/o di costituzione del Comune di DianoMarina nei giudizi di primo e di secondo grado. Il controricorrenteeccepisce la sussistenza del difetto di rappresentanza/autorizzazionedel Comune, che inficia la validità e l’ammissibilità della sua azione, inNumero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/2026primo e in secondo grado. Il Comune, infatti, non avrebbe prodottol’atto deliberativo della giunta comunale con cui sarebbe stata conferitaal Sindaco (soggetto che ha sottoscritto le procure ad litem)l’autorizzazione ad avviare il procedimento di opposizione di terzo,ovvero a costituirsi e a stare in giudizio.11.1. Il motivo non può trovare accoglimento.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel nuovo quadrodelle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio delComune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale noncostituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini dellaproposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilitàper lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di eserciziodella rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensidell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - di prevederel'autorizzazione della giunta stessa (Sez. 5, Ordinanza n. 20972 del06/08/2019; Sez. L, Sentenza n. 20428 del 11/10/2016, Rv. 641457– 01; Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 21/11/2011, Rv. 620577 - 01).Non avendo il controricorrente dimostrato che lo statuto comunalerichiedeva altri modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente,il motivo deve essere rigettato.12. In definitiva, il Collegio accoglie i primi quattro motivi delricorso principale, dichiara inammissibile il quinto, assorbiti i restanti,rigetta l’unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata ècassata in relazione ai motivi accolti, e la causa è rinviata alla Corted’Appello di Torino in diversa composizione, la quale farà applicazionedei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendoanche sulle spese del giudizio di legittimità.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.Numero registro generale 10627/2021Numero sezionale 544/2026Numero di raccolta generale 16825/2026Data pubblicazione 29/05/202613, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale,dichiara inammissibile il quinto, assorbiti i restanti, rigetta l’unicomotivo del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviail giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO