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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 08083/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15837/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] LORENZO, N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 24 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 107/2024 depositata il 16/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.107 del 2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Como con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per un credito vantato per fornitura di materiale elettrico.

Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] e le testimonianze assunte in primo grado non dessero prova del fatto che il materiale fosse mai stato ordinato dalla [OSCURATO:SOCIETA];

2. la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; considerato che:

1. col motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 c.c. e 233, 237 e 238 c.p.c. nonché motivazione assente (art. 360, comma 1°, nn.3 e 4.)”, si censura la decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima trascurato del tutto o respinto implicitamente senza alcuna motivazione, l’istanza formulata con l’atto di appello sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, di ammissione del giuramento decisorio sui capitoli (riportati a pagina 5 del ricorso), relativi alla circostanza che le “fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a forniture effettuate da [OSCURATO:PERSONA] srl a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 di parte appellante” e alla circostanza che “tali forniture siano state accettate dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed utilizzate” in vari cantieri;

2. il motivo è inammissibile.

Pur essendo vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza della allora appellante, deve tuttavia osservarsi che la Corte di Appello ha espressamente affermato che il documento numero 6 non atteneva affatto al contratto che la [OSCURATO:PERSONA] pretendeva di aver concluso con la [OSCURATO:SOCIETA].

Si legge infatti a pagina 3 della sentenza impugnata: “la prospettazione di parte appellante è nel senso che l’accordo di fornitura si dovrebbe desumere dal documento che viene qualificato come riconoscimento di debito (doc. 6 allegato alla memoria 183 n.2 c.p.c.) … a parte il fatto che il documento è su carta intestata della [OSCURATO:SOCIETA] ma non è firmato, parte appellante nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella citazione in appello ha dichiarato che era stato [OSCURATO:PERSONA] [delegato dall’amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] a gestire i contratti in essere al novembre 2018, tempo della stipula di un preliminare di vendita di quote tra le due società (v. sentenza impugnata pagina 2 e s.)] nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] a reperire le forniture.

Si deve allora osservare che [OSCURATO:PERSONA] poteva gestire i contratti già in essere mentre pacificamente quello in oggetto è contratto nuovo in relazione al quale non aveva potere di rappresentanza e di firma”.

A fronte delle riportate affermazioni della Corte di Appello, la ricorrente non precisa, né appare con evidenza, come possa essere decisivo il capitolato della prova per giuramento decisorio tendente a far emergere il rapporto tra le fatture emesse dalla ricorrente in pagamento del preteso credito e le forniture asseritamente effettuate in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 “di parte appellante”;

3. il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata alle spese; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la srl [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15837/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] LORENZO, N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 24 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 107/2024 depositata il 16/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.107 del 2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Como con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per un credito vantato per fornitura di materiale elettrico. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] e le testimonianze assunte in primo grado non dessero prova del fatto che il materiale fosse mai stato ordinato dalla [OSCURATO:SOCIETA]; 2. la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; considerato che: 1. col motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 c.c. e 233, 237 e 238 c.p.c. nonché motivazione assente (art. 360, comma 1°, nn.3 e 4.)”, si censura la decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima trascurato del tutto o respinto implicitamente senza alcuna motivazione, l’istanza formulata con l’atto di appello sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, di ammissione del giuramento decisorio sui capitoli (riportati a pagina 5 del ricorso), relativi alla circostanza che le “fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a forniture effettuate da [OSCURATO:PERSONA] srl a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 di parte appellante” e alla circostanza che “tali forniture siano state accettate dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed utilizzate” in vari cantieri; 2. il motivo è inammissibile. Pur essendo vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza della allora appellante, deve tuttavia osservarsi che la Corte di Appello ha espressamente affermato che il documento numero 6 non atteneva affatto al contratto che la [OSCURATO:PERSONA] pretendeva di aver concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. Si legge infatti a pagina 3 della sentenza impugnata: “la prospettazione di parte appellante è nel senso che l’accordo di fornitura si dovrebbe desumere dal documento che viene qualificato come riconoscimento di debito (doc. 6 allegato alla memoria 183 n.2 c.p.c.) … a parte il fatto che il documento è su carta intestata della [OSCURATO:SOCIETA] ma non è firmato, parte appellante nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella citazione in appello ha dichiarato che era stato [OSCURATO:PERSONA] [delegato dall’amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] a gestire i contratti in essere al novembre 2018, tempo della stipula di un preliminare di vendita di quote tra le due società (v. sentenza impugnata pagina 2 e s.)] nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] a reperire le forniture. Si deve allora osservare che [OSCURATO:PERSONA] poteva gestire i contratti già in essere mentre pacificamente quello in oggetto è contratto nuovo in relazione al quale non aveva potere di rappresentanza e di firma”. A fronte delle riportate affermazioni della Corte di Appello, la ricorrente non precisa, né appare con evidenza, come possa essere decisivo il capitolato della prova per giuramento decisorio tendente a far emergere il rapporto tra le fatture emesse dalla ricorrente in pagamento del preteso credito e le forniture asseritamente effettuate in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 “di parte appellante”; 3. il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata alle spese; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la srl [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri
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