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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 35950/2021

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 791-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2592/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 28/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva A [OSCURATO:PERSONA], alla guida di autocarro, non avendo esibito agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] i fogli di registrazione del cronotachigrafo, venne contestata la violazione dell'art. 19,

I. n. 727/1978 ed elevato verbale in relazione a tre infrazioni, relativamente alla mancata esibizione dei fogli dei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2013. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l'opposizione del sanzionato.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accolto l'appello del Sabau, ritenne che la sanzione potesse applicarsi una sola volta e non per tante volte quanti fossero i giorni per i quali il conducente non era stato in condizione di esibire i fogli in parola.

Avverso quest'ultima sentenza proponeva ricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Firenze sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria; l'intimato resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

All'epilogo dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita, in altro analogo processo pendente in sede di legittimità, di pronuncia interpretativa sul diritto unionale, con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 29469 del 14/11/2019.

Essendosi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata con sentenza del 24/3/2021 sulle cause riunite C- 870/19 e C-871/19 il processo è stato rimesso in trattazione all'adunanza camerale del 6 luglio 2021.

Col ricorso la Prefettura lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 19,

I. n. 727/1978, 14, co. 1 e 15, co. 2 e 7 Reg.

CEE 3281/1985, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che il trasgressore, sulla base del contenuto normativo, avrebbe dovuto essere sanzionato con una pluralità di sanzioni, tanti quanti i giorni in relazione ai quali lo stesso non era stato in grado di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo., «poiché se è vero che la lettera della norma da ultimo citata [art. 15, co. 7, reg.

CEE 3281/1985] prescrive che il conducente di automezzo di trasporto munito di apparecchio di controllo "deve essere in grado di presentare" la documentazione in essa indicata nel momento in cui è sottoposto a verifiche, a ben considerare la ratio cui essa assolve è facile avvedersi che la condotta sanzionata non è costituita dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione (o se si vuole dal non essere il singolo in grado di presentare detta documentazione completa)».

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpellata, come detto, da questa Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, perché si pronunciasse pregiudizialmente sull'interpretazione dell'art. 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20/12/1985, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/3/2006, con la sentenza del 24/3/2021 ha dichiarato che: «L'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consilio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione».Il Tribunale di Firenze, ripreso il contenuto dell'art. 19 della legge n. 727/1978, il quale sanziona in via amministrativa, chiunque contravviene alle disposizioni eurounitarie in materia, tra le quali l'art. 15, co. 7 del regolamento (CEE) n. 3821/1985, come modificato dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 561/2006, stabilendo che «il conducente (...) deve essere in grado di presentare su richiesta degli addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di siffatta carta, iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti (...) Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di cui ai punti i) e iii) comprendono la giornata in corso e i 28 giorni precedenti», afferma che la condotta sanzionata al conducente è unica e unica, pertanto, deve reputarsi essere la violazione, «indipendentemente dal numero di dischi che il conducente non sia in grado di esibire».

Ciò a differenza della condotta punita in base all'art. 14, co. 2, regolamento n. 3821/1985 al titolare dell'impresa di trasporto, il quale è obbligato a conservare i fogli relativi a tutti i giorni, essendo prevista per ogni foglio mancante la relativa sanzione.

L'interpretazione del Giudice dell'appello, sopra in sintesi riportata, non è in questa sede censurabile essendo conforme all'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La natura della questione interpretativa, che ha richiesto anche l'intervento della Corte di Giustizia, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 92, co. 2, 5 cod. proc. civ., ante riforma di cui al d.

I. n. 132/2014, convertito nella

I. n. 162/2014.

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 791-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2592/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 28/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva A [OSCURATO:PERSONA], alla guida di autocarro, non avendo esibito agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] i fogli di registrazione del cronotachigrafo, venne contestata la violazione dell'art. 19, I. n. 727/1978 ed elevato verbale in relazione a tre infrazioni, relativamente alla mancata esibizione dei fogli dei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2013. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l'opposizione del sanzionato. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accolto l'appello del Sabau, ritenne che la sanzione potesse applicarsi una sola volta e non per tante volte quanti fossero i giorni per i quali il conducente non era stato in condizione di esibire i fogli in parola. Avverso quest'ultima sentenza proponeva ricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Firenze sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria; l'intimato resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. All'epilogo dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita, in altro analogo processo pendente in sede di legittimità, di pronuncia interpretativa sul diritto unionale, con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 29469 del 14/11/2019. Essendosi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata con sentenza del 24/3/2021 sulle cause riunite C- 870/19 e C-871/19 il processo è stato rimesso in trattazione all'adunanza camerale del 6 luglio 2021. Col ricorso la Prefettura lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, I. n. 727/1978, 14, co. 1 e 15, co. 2 e 7 Reg. CEE 3281/1985, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che il trasgressore, sulla base del contenuto normativo, avrebbe dovuto essere sanzionato con una pluralità di sanzioni, tanti quanti i giorni in relazione ai quali lo stesso non era stato in grado di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo., «poiché se è vero che la lettera della norma da ultimo citata [art. 15, co. 7, reg. CEE 3281/1985] prescrive che il conducente di automezzo di trasporto munito di apparecchio di controllo "deve essere in grado di presentare" la documentazione in essa indicata nel momento in cui è sottoposto a verifiche, a ben considerare la ratio cui essa assolve è facile avvedersi che la condotta sanzionata non è costituita dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione (o se si vuole dal non essere il singolo in grado di presentare detta documentazione completa)». La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpellata, come detto, da questa Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, perché si pronunciasse pregiudizialmente sull'interpretazione dell'art. 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20/12/1985, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/3/2006, con la sentenza del 24/3/2021 ha dichiarato che: «L'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consilio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione».Il Tribunale di Firenze, ripreso il contenuto dell'art. 19 della legge n. 727/1978, il quale sanziona in via amministrativa, chiunque contravviene alle disposizioni eurounitarie in materia, tra le quali l'art. 15, co. 7 del regolamento (CEE) n. 3821/1985, come modificato dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 561/2006, stabilendo che «il conducente (...) deve essere in grado di presentare su richiesta degli addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di siffatta carta, iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti (...) Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di cui ai punti i) e iii) comprendono la giornata in corso e i 28 giorni precedenti», afferma che la condotta sanzionata al conducente è unica e unica, pertanto, deve reputarsi essere la violazione, «indipendentemente dal numero di dischi che il conducente non sia in grado di esibire». Ciò a differenza della condotta punita in base all'art. 14, co. 2, regolamento n. 3821/1985 al titolare dell'impresa di trasporto, il quale è obbligato a conservare i fogli relativi a tutti i giorni, essendo prevista per ogni foglio mancante la relativa sanzione. L'interpretazione del Giudice dell'appello, sopra in sintesi riportata, non è in questa sede censurabile essendo conforme all'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. La natura della questione interpretativa, che ha richiesto anche l'intervento della Corte di Giustizia, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 92, co. 2, 5 cod. proc. civ., ante riforma di cui al d. I. n. 132/2014, convertito nella I. n. 162/2014. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così d