CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24657/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate – Riscossione , in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II Grado d ella Sardegna n. 763/2024depositata il 26/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] avversava l’avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria notificatogli il 26 ottobre 2021, sul presupposto di diverse cartelle esattoriali, la cui notificazione egli contribuente negava di avere mai ricevuto. Il giudizio di primo grado esitava in inammissibilità, sull’assunto non essere stato impugnato altresì il preavviso di iscrizione ipotecaria. Spiccava appello la parte contribuente, trovando apprezzamento solo per il profilo di ammissibilità del ricorso, svolto direttamente avverso l’iscrizione ipotecaria, dando atto che i debiti relativi ad alcune cartelle presupposte fossero stati definiti con procedura agevolata di cui alla l. n. 197/2022, ma accertando che le altre cartelle presupposte fossero state ritualmente notificate, donde era interrotto il corso della prescrizione del credito e non si era verificata la decadenza dalla potestà impositiva. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la parte contribuente, agitando sei mezzi di impugnazione, cui replica l’Agenzia delle entrate – Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti sei motivi di ricorso. 1. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014). 1.1. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte, 4) del codice di procedura civile per violazione dell’art. 132 del medesimo codice, dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 della Costituzione, nella sostanza, lamentando che sia stata resa motivazione parvente in ordine all’accertamento della notificazione delle presupposte cartelle esattoriali. Il motivo è fondato. Thema decidendum era proprio la regolarità della notifica delle plurime cartelle esattoriali, presupposte all’atto di iscrizione ipotecaria che è stato impugnato, al fine di stabilire la tempestività o meno dell’azione. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che le contestazioni proposte dalla parte contribuente, fin dal primo grado e richiamate anche in ricorso per cassazione -ai fini della completezza ed esaustività dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (cfr. Cass. V, n. 24048/2021)-attengono alla notifica ad indirizzo diverso, all’assenza di invio della raccomandata di avviso avvenuto deposito (CAD), all’invio di detta raccomandata ad indirizzo diverso, profili sui quali lostesso incaricato per la riscossione risulta non aver preso posizione, ovvero offerto documentazione a sua volta contestata da parte contribuente. Il giudice di merito avrebbe dovuto confrontarsi con il percorso notificatorio delle singole cartelle, come risultante dagli atti di causa, con valutazione critica dell’apporto probatorio offerto dalle parti, tenendo presente gli orientamenti di questa Suprema Corte in materia, segnatamente gli arresti resi a Sezioni Unite n. 299/2020 e n. 10012/2021, ed in tal modo pervenire alla statuizione circa regolarità o meno di ciascuna singola cartella in contestazione. All’opposto, sul punto dirimente della controversia, la sentenza in scrutinio dedica il solo terzo capoverso di pagina 5, ove afferma “Nel merito, deve essere confermata l’inammissibilità della impugnazione delle cartelle di pagamento non coperte dalla definizione agevolata in quanto, come attestato in atti dall’Agente della Riscossione fin dal primo grado del giudizio, tali atti sono stati regolarmente notificati al domicilio del contribuente e le notifica si è perfezionata in alcuni casi per consegna a persona addetta al ritiro, in altri per compiuta giacenza. Per cui essendo la pretesa avanzata con dette cartelle esattoriali divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, ne consegue che l’impugnazione postuma, ossia contestuale alla impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, risulta inammissibile per evidente tardività.” Tale enunciato, a fronte delle dettagliate contestazioni di parte contribuente sulle modalità di notifica, non consente di rilevare il percorso argomentativo seguito dal collegio di secondo grado nel pervenire al convincimento della regolarità della notifica delle predette cartelle, donde la motivazione deve considerarsi meramente parvente. 1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito inaltro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Anche di recente è stato ribadito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione contenente unamotivazione fondata sulla riproduzione adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell'appellato(cfr. Cass. I, n. 1986/2025). 2. I rimanenti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del terzo. Ed infatti, il quarto attiene all’errata valutazione delle prove e degli argomenti di convincimento (art. 115 e 116 c.p.c.), ridondandosi a sua volta in motivazione apparente (cfr. p. 22 del ricorso), mentre il primo, il secondo, il quinto ed il sesto attengono a violazioni di legge in ordine alla procedura notificatoria dei più volte citati atti presupposti. 3. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché esegua gli accertamenti in fatto che gli sono commessi, in ordine al procedimento notificatorio delle cartelle presupposte, alla luce dei principi sanciti dai precedenti di questa Suprema Corte, come sopraindicati. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sardegna,in diversa