CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 11092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25071/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aci eRenate Holzeisen -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia –Sezione Staccata di Brescia n. 2401/2018 depositata i l 24/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia n. 2401/2018 depositata il 24/05/2018, cheha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in controversia avente ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni per la mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2006 delle disponibilità finanziarie (azioni della società [OSCURATO:PERSONA] AG) detenute dal contribuente nella Repubblica Federale di Germania. 2. Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 с.р.с. , la «Violazione dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. 79/2009, dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art. 11 delle disp. att. cod. civ.», lamentando che, erroneamente, la CTR abbia respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo inapplicabile l'art. 12 del d.l. 78/2012, commi 2, 2-bis e 2-ter, all'annualità in contestazione, trattandosidi norma di carattere sostanziale e non procedurale. 1.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.2. Nella specifica materia si è, ormai, consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019; da ultimo v. Cass, n. 33965 del 5/12/2023) per il quale «La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2». 1.3. Nella fattispecie, il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento è dunque applicabile alle violazioni in oggetto, accertate ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 167/90, come da motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, richiamata da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi. Infatti, una volta accertato che i commi 2 bis e 2 ter, avendo natura procedimentale, valgono anche per gli anni anteriori, laddove per tali anni non è applicabile la presunzione legale di evasione fissata dal comma 2 dell’art. 12 decreto-legge n. 79/09, ne consegue che per tali anni anteriori si applica la disciplina previgente e dunque all’epoca vigente, ossia l’art. 6 decreto-legge n. 167/90 (v. al riguardo Cass. n. 30742/2018; Cass. n. 29632/2019). 2. Ne consegue che, accolto il ricorso principale e ritenuto assorbito il motivo di ricorso incidentale, con cui il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la errata regolamentazione delle spese di lite da parte dei giudici di appello, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale , assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e m