CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40866/23 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., da annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura del ricorrente in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto esulante dal perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di concedibilità della sospensione condizionale della pena; Ritenuto inoltre che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento innpeditivo della concessione del beneficio, il comportamento connotato da significativo disvalore giuridico e spregiudicatezza, tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il