CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 17457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 36022_22 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 c.1 e 80 c. 1 lettera d) e c. 3 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in sentenza emessa su accordo delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73 c. 1 e 5 del citato D.P.R. in relazione al diniego di qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consig i tensore I