CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 45609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono peri_ ,cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Trieste%ndannato entrambi gli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs. n. 74 del 2000, quali amministratori, di diritto l'uno e di fatto l'altro, della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in considerazione del fatto che, nel periodo in contestazione, vi era stata una cessione delle quote societarie, come risulta dall'atto notarile e pertanto, di non esserne più i soggetti apicali. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione delle risultanze probatorie. Con il terzo motivo di ricorso, deducono intervenuta prescrizione dei reati. Considerato che le prime due doglianze - da trattarsi unitamente in quanto entrambe afferenti ai medesimi profili - non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 8 e 9 della sentenza gravata, laddove ha affermato che nell'anno 2014 è stato effettuato un aumento di capitale della società [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, la suddetta società è stata ceduta a tale [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo corrispondente al nuovo capitale sociale. La Corte territoriale ha però evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era mero prestanome in quanto soggetto privo di patrimonio sufficiente per versare il prezzo relativo all'acquisto delle quote, totalmente privo di patrimonio personale; il giudice ha anche richiamato le dichiarazioni dei testi che hanno riferito che i ricorrenti cercavano un prestanome a cui attribuire fittiziamente la qualifica di amministratore unico. nek -jJJ• Conseguentemente, il giudice di merit6khi anche successivamente alla cessione delle quote societarie, da ritenersi simulata, in quanto finalizzata a far ricadere sul prestanome la responsabilità per l'omessa dichiarazione dei redditi e per la distruzione della documentazione contabile dell'impresa, i ricorrenti erano gli amministratori di fatto della società fittiziamente alienata. La terza censura è manifestamente infondata. I reati in contestazione, commessi nel 2015, non erano prescritti alla data della sentenza d'appello, emessa il 24/01/2023, posto che deve essere applicato l'aumento del termine prescrizionale previsto dall'art. 17, comma 1 bs, d.lgs. 74/2000. \ L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]