CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i RG 29942025 - Udienza del 17 dicembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 216 comma 1 nn.1 e 2, 219, 223 leg. fall. (bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva). Letto il motivo aggiunto tempestivamente depositato dal difensore del ricorrente. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla erronea attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti — sono entrambi manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ritenuto che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-9), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato, con particolare riferimento al ruolo svolto all'interno della società e alla durata del medesimo. Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità. o Ritenuto che tali motivi di ricorso sono parimenti inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello con riferimento a questo specifico punto della decisione; al contrario, l'appello riguardava la sola sussistenza oggettiva del reato, sub specie dell'obbligo che gravava sul prevenuto di tenere le scritture contabili nonostante l'inattività della società, mentre non ha investito con la dovuta specificità, come all'epoca già dovuto (cfr. Sezioni Unite Galtelli), il tema del dolo della fattispecie. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 — 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] che l'inammissibilità del ricorso principale si estende al motivo aggiunto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dice