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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2020

Cassazione n. 29857/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso11282-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 804/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11282 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- RILEVATOCHE

1. con sentenza 22 ottobre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29177/2017, di annullamento in parte quadella sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2015 (che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provata la notificazione, da parte della concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a cui era subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, di sei cartelle esattoriali e non prescritti i crediti delle altre due n. 09420060038229303 e n. 09420070037224777, non essendo decorsa la durata decennale), in accoglimento del ricorso della contribuente, relativo al termine di prescrizione quinquennale e non decennale dei crediti posti in riscossione con due cartelle, ha dichiarato dovute le somme intimate in pagamento dalla concessionaria con le due cartelle suindicate e invece confermata la prescrizione di quelli portati dalle altre sei, provvedendo alla compensazione delle spese dei soli giudizio di legittimità e di rinvio e senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e di appello;

2. a motivo della compensazione, la Corte di rinvio ha indicato il parziale accoglimento delle domande della contribuente e la controvertibilità della questione giuridica relativa alla durata del termine di prescrizione dei crediti contributivi, essendo stato risolto il contrasto giurisprudenziale soltanto nel corso del giudizio (con sentenza delle Sezioni unite n. 23397/2016), dando altresì atto della concorde sollecitazione delle parti alla definizione del giudizio di rinvio in conformità al principio di diritto posto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29177/2017; Ric. 2021 n. 11282 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3-

3. con atto notificato il 22 aprile 2021, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 336 c.p.c., per erronea conferma dalla Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio, della condanna alle spese del giudizio di appello davanti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], non avendo proceduto d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, comprensive delle spese dei precedenti gradi di merito, sulla base di un criterio unico dato dall’esitocomplessivo della controversia (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. il principio del potere officioso di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussistente in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (Cass. 1 giugno 2016, n. 11426; Cass.24 gennaio 2017, n. 1775; Cass. 13 luglio 2020, n. 14916: tutte in riferimento specifico al giudice d’appello), opera anche in sede giudizio di rinvio (Cass. 18 giugno 2003, n. 9690; Cass. 30 novembre 2005, n. 26084), per l’esplicito richiamo (art. 394, primo comma c.p.c.) delle norme stabilite per il procedimento davanti ad esso (e tra queste, certamente l’art. 336, primo comma c.p.c.);

3.1. tale principio non è stato contraddetto dall’affermazione, in materia dispese processuali, per la quale la parte, già soccombente nei due gradi digiudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processualirelative al giudizio di rinvio e a quello Ric. 2021 n. 11282 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -4- di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicché, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice delrinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (Cass. 28 luglio 2015, n.15868; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1407);

3.1. il richiamato principio è stato disatteso dal giudice di rinvio, con affermazione non corretta in ordine alla formazione di giudicato (al p.to 2 di pg. 3 della sentenza) sul capo dipendente riguardante condanna risarcitoria, a norma dell’art. 96 c.p.c. (accessorio come quello sulle spese, cui pertinente);

4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese delle parti sulla base di una giustificazione non corretta, in assenza di alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (bensì soltanto di una disarmonia) risolto dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, intervenuta nelle more del giudizio ed essendo la ricorrente risultata totalmente vittoriosa nei giudizi di legittimità e di rinvio (secondo motivo);

5. esso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, in base al principio di un nuovo regolamento, anche in via officiosa da parte del giudice di rinvio, delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, dovendo gli oneri della lite essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo;

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, con la compensazione delle spese di tutti i gradi di merito, per il loro diverso andamento e del precedente giudizio di legittimità, per la reciproca soccombenza (anche parzialmente a carico della parte vittoriosa), regolate invece le spese dell’odierno giudizio di legittimità, secondo il regime di soccombenza.

Ric. 2021 n. 11282 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -5- P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa tutte le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità e condanna AdER alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso11282-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 804/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11282 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 ottobre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29177/2017, di annullamento in parte quadella sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2015 (che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provata la notificazione, da parte della concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a cui era subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, di sei cartelle esattoriali e non prescritti i crediti delle altre due n. 09420060038229303 e n. 09420070037224777, non essendo decorsa la durata decennale), in accoglimento del ricorso della contribuente, relativo al termine di prescrizione quinquennale e non decennale dei crediti posti in riscossione con due cartelle, ha dichiarato dovute le somme intimate in pagamento dalla concessionaria con le due cartelle suindicate e invece confermata la prescrizione di quelli portati dalle altre sei, provvedendo alla compensazione delle spese dei soli giudizio di legittimità e di rinvio e senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e di appello; 2. a motivo della compensazione, la Corte di rinvio ha indicato il parziale accoglimento delle domande della contribuente e la controvertibilità della questione giuridica relativa alla durata del termine di prescrizione dei crediti contributivi, essendo stato risolto il contrasto giurisprudenziale soltanto nel corso del giudizio (con sentenza delle Sezioni unite n. 23397/2016), dando altresì atto della concorde sollecitazione delle parti alla definizione del giudizio di rinvio in conformità al principio di diritto posto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29177/2017; Ric. 2021 n. 11282 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 3. con atto notificato il 22 aprile 2021, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 336 c.p.c., per erronea conferma dalla Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio, della condanna alle spese del giudizio di appello davanti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], non avendo proceduto d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, comprensive delle spese dei precedenti gradi di merito, sulla base di un criterio unico dato dall’esitocomplessivo della controversia (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. il principio del potere officioso di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussistente in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (Cass. 1 giugno 2016, n. 11426; Cass.24 gennaio 2017, n. 1775; Cass. 13 luglio 2020, n. 14916: tutte in riferimento specifico al giudice d’appello), opera anche in sede giudizio di rinvio (Cass. 18 giugno 2003, n. 9690; Cass. 30 novembre 2005, n. 26084), per l’esplicito richiamo (art. 394, primo comma c.p.c.) delle norme stabilite per il procedimento davanti ad esso (e tra queste, certamente l’art. 336, primo comma c.p.c.); 3.1. tale principio non è stato contraddetto dall’affermazione, in materia dispese processuali, per la quale la parte, già soccombente nei due gradi digiudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processualirelative al giudizio di rinvio e a quello Ric. 2021 n. 11282 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicché, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice delrinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (Cass. 28 luglio 2015, n.15868; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1407); 3.1. il richiamato principio è stato disatteso dal giudice di rinvio, con affermazione non corretta in ordine alla formazione di giudicato (al p.to 2 di pg. 3 della sentenza) sul capo dipendente riguardante condanna risarcitoria, a norma dell’art. 96 c.p.c. (accessorio come quello sulle spese, cui pertinente); 4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese delle parti sulla base di una giustificazione non corretta, in assenza di alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (bensì soltanto di una disarmonia) risolto dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, intervenuta nelle more del giudizio ed essendo la ricorrente risultata totalmente vittoriosa nei giudizi di legittimità e di rinvio (secondo motivo); 5. esso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, in base al principio di un nuovo regolamento, anche in via officiosa da parte del giudice di rinvio, delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, dovendo gli oneri della lite essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo; 5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, con la compensazione delle spese di tutti i gradi di merito, per il loro diverso andamento e del precedente giudizio di legittimità, per la reciproca soccombenza (anche parzialmente a carico della parte vittoriosa), regolate invece le spese dell’odierno giudizio di legittimità, secondo il regime di soccombenza. Ric. 2021 n. 11282 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa tutte le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità e condanna AdER alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre r
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