CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 14913/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10153 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso quest’ultima; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaucciUgo, DeAngelis Caterina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 160/2021 depositat a il 2 febbraio 2021 del la Corte di appello di L’Aquila. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025dal Sez. I–RG 10153/2021 camera di consiglio24.4.2025 consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., Filippo, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], TizianaFanì e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a vverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti , quale debitrice principale la prima equali fideiussori gli altri: decreto ingiuntivocon cui era stato intimato il pagamento di euro 1.019.718,66. Lo stesso Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti e ha condannato l’opposta [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 1.163.018,29.La pronuncia èbasata sull’illegittimo addebito di interessi e altri onericon riguardo ai rapporti bancari intercorsi tra la banca e la debitrice principale. 2. ─ La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha accolto l’impugnazione della banca limitatamente al primo motivo di gravame ritenendo che la pronuncia di primo grado fosse viziata da ultrapetizionecon riguardo alla statuizione di condanna della banca (che era stata richiesta solo in via subordinata rispetto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo ) , dichiarando , in conseguenza, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria e limitandosi a condannare l’appellante alla restituzione della somma di euro 1.045.895,90, corrisposta dagli opponenti in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 3. ― A vverso questa pronuncia ricorre per c assazione con un unico, complesso, motivo, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., Filippo, Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] , Caterina DeAngelis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La ricorrente svolge un unico motivo di ricorso rubricato , Sez. I–RG 10153/2021 camera di consiglio24.4.2025 avendo riguardo all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.,come segue: «Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento derivante dalla errata applicazione dei principi di diritto codificatidalla Suprema Corte che disciplinano la fattispeciede qua, comportante così la violazionee/o la falsa applicazione anche dei precetti generali relativi alla ripartizionedell’onere della prova e, segnatamente , di quelli dettati in materia di allegazione della eccezione di prescrizione, in tema di ripetizione di indebito in conto corrente. «Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento per conseguente violazione e/o falsa applicazione dei principi generali regolamentatidall’art. 2697 ss. c.c. e, in particolare , di quelli di diritto stabiliti in materia di eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione di indebito in conto corrente, come codificati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15895/2019 , da cui la statuizione impugnata si è totalmente discostata. «Ingiustizia della sentenza per mancato accertamento e omessa considerazione di allegazioni(prescrizioni del diritto di ripetizione ) e prove depositate da parte opposta [OSCURATO:SOCIETA]. (a ttore in senso sostanziale). «Violazionee/o falsa e/o errata e/o contraddittoria applicazione degliartt. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, 2-bis d.l. n. 189/2008, convertitodalla l. n. 2/2009, 117 - bis d.lgs. n. 385/1993 (introdotto dallal. n. 214/2011) e 25 d.lgs. n. 342/1999, nonché degli artt. 1339 e 1815 c.c.. «Error in procedendoex art. 115 c.p.c.. «Violazione del principio regolatore del giusto processo. «Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso prospettatoda [OSCURATO:PERSONA] del Lavoros.p.a. e decisivo per il giudizio(avvenuta prescrizione del diritto di ripetizione ) che è stato oggetto di discussione». Sez. I–RG 10153/2021 camera di consiglio24.4.2025 2. ― Il motivo cumula , in modo confuso, plurime censure che non sono adeguatamente esplicate nello svolgimento del ricorso , in cui nemmeno si individuano i capi della motivazione che si intendono aggredire: tant’è che il «capo della sentenza oggetto di ricorso per cassazione»,oggetto di trascrizione nell’atto impugnatorio da pag. 14 a pag. 20,coincide con l’intera motivazione della sentenza che segue l’accoglimento della prima censuradi appello(e comprende , così, anche leragioni della decisione quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e alla regolamentazione delle spese processuali). Col motivo si fa generico riferimento al tema della prescrizione, e, in particolare, alprincipio per cui l'onere di specificità che investe la relativaeccezione può ritenersi soddisfatto con la mera affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie; si evoca, inoltre, la regola per cui il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse suscettibili di ripetizione. I l richiamo a i detti principi non è tuttavia concludente. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale non si è difatti occupato della prescrizione, dal momento che ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, con cui erastato lamentato il vizio di ultrapetizione quanto alla domanda di ripetizione che avrebbe giustificato la trattazione di quel tema: la Corte di appello ha censurato l’operato del Giudice di primo grado, il quale aveva accolto una domanda di ripetizione articolata in via subordinata rispetto a quella di «restituzione delle somme versate in relazione al decreto ingiuntivo opposto». Pe raltro, l’ eccezione di prescrizione fu respinta dal Tribunale sul presupposto che il conto corrente,aperto il 5 settembre 1999 , era stato chiuso il 30 giugno 200 9 e la relativa questione non risulta sia stata nemmeno riproposta con l’atto di gravame ( cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello ) . C on Sez. I–RG 10153/2021 camera di consiglio24.4.2025 riguardo agli estratti conto, poi, si legge nella sentenza impugnata che la stessa ricorrente aveva dedotto (pag. 4) di averli prodotti in modo completo: onde non si vede come potesse configurarsi un deficit probatorioquanto alle movimentazioni del rapporto ( deficit di cui non è infatti parola nella sentenza impugnata). Va così precisato che la domanda riconvenzionale di ripetizione è stata assorbita dalla Corte territoriale in quanto valutata come subordinata e la CTU è stata disposta solo per l’opposizione al decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto pagato in esecuzione di quest’ultimo. Tutto ciò rende inammissibile il ricorso. Si rammenta che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass.24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Ciò comporta ― fra l'altro ― l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652 cit.; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259 cit.).In tal senso, si richiede per ilmotivo, oltre all’indicazione della rubrica, rechi la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224). Inoltre, l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando ― come nel caso in esame ― la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle Sez. I–RG 10153/2021 camera di consiglio24.4.2025 questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). 3. ― Alla statuizione di inamm i ssibilità segue la condan na della banca, siccome soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; va operata la distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente. 4. ― Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dei controricorrenti, iquali, del resto, nulla hannoargomentato quanto a detta pretesa. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei difensori distrattari della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabil