CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23996/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controil [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, in persona del legalerappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Mazzuti.controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diPuglia n. 1212/2023 depositata il 21/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 1212/2023 depositata il 21.04.2023 veniva respintoNumero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] MariaMichela avente ad oggetto l’avviso di accertamento IMU annod’imposta 2015.I giudici di secondo grado, nel confermare la lettura del quadronormativo in materia come proposta dai giudici di primo grado,precisavano che il D.M. 28.11.2014 aveva individuato all’art. 2“l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta municipale propria”,stabilendo che “sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensidel D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 304, i terreni agricoli dei comuniubicati ad un’altitudine di 601 metri ed oltre, individuati sulla basedell’elenco comuni italiani”, laddove nella specie il Comune di SanMarco in Lamis è situato ad un altitudine di 545 mt.Per i giudici della Corte di Giustizia pugliese “l’imposizione dell’IMU suiterreni agricoli per l’anno 2015, nel caso in esame, è dovuta sia inbase all’applicazione del decreto interministeriale del 2014, sia inragione del D.L. n. 4/2015 che espressamente fa riferimento al 2015,fatta salva la successiva abrogazione per effetto della legge dibilancio sopracitata”.Avverso la pronuncia della Corte di Giustizia di secondo grado lacontribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi diricorso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione della legge n. 34/2015 in vigore dal 26 marzo2015, violazione dell’art. 3 dello Statuto del contribuente (legge n.212/2000) per avere la sentenza erroneamente statuito sullaNumero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026legittimità della pretesa impositiva e per aver disatteso il principio diirretroattività della legge tributaria.1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione del principio di affidamento del contribuente e delprincipio generale della certezza del diritto e violazione del principio dibuon andamento e imparzialità dell’amministrazione.1.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione,vizio di insufficienza ed erroneità della motivazione, nella parte in cuila pronuncia “ha disatteso e del tutto ignorato” il motivo di appellorelativo alla periodicità del tributo e riguardo alla circostanza di fattoche le disposizioni tributarie o loro modifiche si applicano dal periodod’imposta successivo a quello di entrata in vigore.2. I primi due motivi di ricorso sono infondati.L'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a normadell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in materia diImposta comunale sugli immobili (ICI), aveva previsto l'esenzione per«i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate aisensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». Perindividuare i terreni esenti si faceva riferimento all'ubicazione nelterritorio dei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare delMinistero delle finanze - Dipartimento entrate fiscalità locale -Servizio I del 14 giugno 1993, n. 9.Detta esenzione, estesa all'Imposta municipale propria (IMU) -sostitutiva dell'ICI - dall'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo FiscaleMunicipale), è stata mantenuta dall'art. 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità eil consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha statuito al commaNumero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/202613 che «[r]estano ferme le disposizioni dell'articolo 9» del d.lgs. n. 23del 2011.Successivamente, l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazionitributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure diaccertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile2012, n. 44, ha previsto che - con apposito decreto ministeriale -potevano essere individuati i Comuni nei quali si sarebbe dovutaapplicare la citata esenzione dall'IMU sulla base dell'altitudineriportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sullabase della redditività dei terreni.L'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misureurgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha sostituito l'art. 4,comma 5-bis, del d.l. n. 16 del 2012, demandando a un decreto delMinistro dell'economia e finanze, a decorrere dal periodo d'imposta2014, l'individuazione dei Comuni in cui applicarel'esenzione dall'IMU sulla base del criterio dell'altitudine riportatanell'elenco dell'ISTAT, altresì diversificando tra i terreni posseduti dacoltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti allaprevidenza agricola, e gli altri. Il medesimo comma 2 ha anchedisposto che dal complesso delle disposizioni sopra descritte dovessederivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350milioni di euro, da recuperare alle casse dell'erario ad opera delmedesimo decreto. Il decreto del Ministero dell'economia e dellefinanze del 28 novembre 2014, recante «Esenzione dall'IMU, previstaper i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», ha dato attuazionealle norme illustrate.Numero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026L'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 modifica nuovamente il regimedi esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani eparzialmente montani, disponendo, a decorrere dal 2015 (comma 1)e per il 2014 (comma 3), l'esenzione per i terreni agricoli, nonché perquelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificatitotalmente montani nell'elenco dell'ISTAT (comma 1, lettera a), nelleisole minori (comma 1, lettera a-bis) e nei Comuni classificatiparzialmente montani nello stesso elenco dell'ISTAT, ove posseduti econdotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella previdenza agricola (comma 1, lettera b).Seppure in misura minore rispetto alla normativa immediatamenteprecedente, il comma 1 riduce la platea dei Comuni esenti rispetto alnovero originario, determinando così la produzione di un maggiorgettito tributario, che viene compensato dalle variazioni operate daisuccessivi commi da 7 a 9 e acquisito dallo Stato in base agli importideterminati, per ciascun Comune, negli allegati A, B e C (questi ultimidue per l'anno 2014). Il comma 7, in particolare, prevede che, adecorrere dal 2015, le variazioni compensative avvengano a valeresulla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, istituito nellostato di previsione del Ministero dell'interno dall'art. 1, comma 380,lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilità 2013)», e destinato a essere ripartitotra i Comuni medesimi (secondo la disciplina dettata dall'art. 1,commi da 380-ter a 380-novies, della legge n. 228 del 2012). In talmodo, la norma assicura che, anche a regime, della manovra beneficil'erario, il quale trattiene le somme non trasferite dal Fondo disolidarietà comunale agli enti locali, mentre questi ultimi, nelleintenzioni del legislatore, non subirebbero alcuna riduzione di risorse,Numero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026godendo in misura equivalente del maggior gettito diretto dell'IMU,frutto della riduzione delle esenzioni.A decorrere dal 2016, l'art. 1, comma 13, lettera c), della legge 28dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,ha abrogato l'art. 1, commi da 1 a 9-bis, del d.l. n. 4 del 2015, con laconseguenza che il descritto regime ha trovato applicazione solo neglianni 2014 e 2015.Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si può affermareche con il Decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 il Governoha ridefinito i criteri di tassazione dei terreni agricoli ubicati neiComuni montani.A decorrere dal 2015, ma i medesimi criteri il decreto li rendeapplicabili - se più favorevoli - anche all'anno d'imposta 2014,l'esenzione Imu si applica:• ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni risultanti"totalmente montani" dall'elenco dei Comuni italiani predispostodall'Istat,• ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti daicoltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, dicui all'art. 1 D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nellaprevidenza agricola, ubicati nei Comuni risultanti "parzialmentemontani" nel medesimo elenco Istat.Sull’argomento è intervenuta in maniera illuminante la Consulta conla sentenza n. 17 del 2018 che ha chiarito che i criteri con i quali siastata prevista l’esenzione dall’Imu correlata alla natura “montana” delterreno è circostanza che risponde a criteri di ragionevolezza,dovendosi escludere anche profili di contrarietà al principio di buonandamento.Numero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026Così si legge nella sentenza testè richiamata della CorteCostituzionale: “Nell’identificare l’ambito territoriale delleagevolazioni, il legislatore, utilizzando l’elenco dell’ISTAT, ha fattopropri i criteri originariamente previsti dalla legge 25 luglio 1952, n.991 (Provvedimenti in favore dei territori montani). Il criterioprimario utilizzato è quello altimetrico (l’80 per cento della superficiedel territorio comunale situata al di sopra di seicento metri dialtitudine); tuttavia, esso non è adottato in via esclusiva,accompagnandosi a parametri di natura diversa, quali: a) ai sensidell’art. 1, primo comma, della legge n. 991 del 1952, il redditoimponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma delreddito dominicale e del reddito agrario, maggiorati del coefficiente dirivalutazione 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n.356 (Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del redditoagrario), non superiore a lire 2400 (unitamente a un dislivello tra laquota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunalenon minore di 600 metri); b) ai sensi dell’art. 1, terzo comma, dellalegge n. 991 del 1952, le pari condizioni economico-agrarie in cuiversano i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi aquelli montani (con particolare riguardo ai Comuni già classificati talinel catasto agrario e a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio,danneggiati per eventi bellici). In tal modo, la “montanità” non vienecorrelata a esclusivi requisiti orografici di altitudine ma anche aconnotati di bassa redditività (sentenza n. 370 del 1985), sfuggendocosì alla censura di irragionevolezza sul punto e di contrarietà alprincipio di buon andamento (sentenze n. 11 del 2007, n. 254 del1989 e n. 370 del 1985). L’intervento normativo non travalica dunquela soglia della palese irragionevolezza neppure in relazione allavetustà dei criteri e al fatto che la legge che li ha previsti sia stataabrogata dall’art. 29, comma 7, lettera a), della legge 8 giugno 1990,Numero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)” (cfr. Corte Cost. n. 17del 2018).Con specifico riferimento alla normativa posta a fondamento delpresente giudizio, la Consulta opera un chiarimento dirimente ai finidella decisione del presente ricorso: “Occorre preliminarmentericordare che l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2015 disciplinal’esenzione dall’IMU agricola, ampliando, rispetto al regimeimmediatamente precedente, la platea dei Comuni interessatidall’esenzione. I commi ora in esame estendono la citata normativaanche all’IMU dovuta per il 2014, con la precisazione, però, che, oveciò determinasse il venir meno della precedente esenzione, l’IMUcontinuerebbe a non essere dovuta”.Dalla lettura della cornice normativa di riferimento integratadall’interpretazione fornita dalla Consulta per escludere profili diillegittimità costituzionale delle norme sottoposte al vaglio dilegittimità costituzionale, si evince l’infondatezza dei primi due motividi impugnazione che possono essere trattati all’evidenza in manieracongiunta.Ed invero - come correttamente rilevato dal comune controricorrente- nella sentenza impugnata non vi è alcuna applicazione illegittimapoiché retroattiva della norma tributaria in contrasto con la previsionedello statuto del contribuente, in quanto il D.L n. 4 del 2015 sullabase del quale è stato adottato l’avviso di accertamento impugnatoha espressamente previsto le ipotesi di esenzione IMU per i terreniagricoli per l’anno 2015, richiamando la precedente disposizionelegislativa in forza della sua natura ricognitiva.Pertanto, non sembra affatto pertinente il richiamo alla violazionedello statuto del contribuente nella parte in cui fissa il principio diirretroattività delle norme tributarie, dal momento che l’attualeNumero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente già nel 2014 non rientrava nel novero dei soggettibeneficiari dell’esenzione.Quindi, come correttamente statuito dai giudici di secondo grado, lalegittimità dell’avviso di accertamento riposa sia nelle previsioni di cuial DM 2014 sia in ragione di quanto previsto ai sensi del citatodecreto legge.Non si riesce ad apprezzare l’insistenza con la quale parte ricorrenteinvoca l’esenzione dall’IMU (di cui ha goduto fino all’anno 2013 comeriferito in ricorso), a fronte di un quadro normativo che ha superatoanche il vaglio di legittimità costituzionale ed al quale si sonorichiamate entrambe le sentenze di merito non condivise dalricorrente.3. Con il terzo motivo di impugnazione, la contribuente censura lasentenza impugnata “nella parte in cui ha disatteso e del tuttoignorato il motivo di appello relativo alla eccepita periodicità deltributo e riguardo alla circostanza di fatto che le disposizioni tributarieo loro modifiche si applicano dal periodo di imposta successivo aquello di entrata in vigore”.Invero, con la presente doglianza, il ricorrente intende censurare laratio decidendi sulla quale è fondato il percorso argomentativo dellasentenza impugnata, tacciandola di aver violato l’art. 3 dello statutodel contribuente, che stabilisce che le norme tributarie relative aitributi periodici operano non solo da un momento successivo alla loroentrata in vigore, ma colloca anche tale momento iniziale futuro nelsuccessivo periodo d’imposta.A tal proposito soccorre un recente arresto di questa Corte, che si èpronunciato nei seguenti termini: “…ben può ribadirsi che nessunanorma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensioneretroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatoreordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito laNumero registro generale 23996/2023Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 7737/2026Data pubblicazione 30/03/2026decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabileun’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di untrattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione)rispetto alla disciplina generale del tributo considerato” (cfr. Cass. n.21536/2024).Pertanto, nonostante la periodicità del tributo, è la previsionelegislativa che ha fissato il dies a quo della decorrenza della perditadell’agevolazione nell’esercizio del potere discrezionale del legislatoresenza che ciò abbia determinato alcuna illegittima applicazioneretroattiva del dettato normativo.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00per competenze oltre accessori e € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.Il PresidenteUgo Candia