CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 34409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7489/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro: [OSCURATO:PERSONA]Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4933/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2014 depositava ricorso con il quale chiedeva al Giudice di Pace di Milano che venisse ingiunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 516,47, oltre interessi e compensi professionali, a titolo di "tassa di registro", relativamente ad una procedura monitoria ed alla conseguente procedura esecutiva. Nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, l'[OSCURATO:PERSONA] precisava: - di aver ottenuto in data 17 febbraio 2011 dal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di euro 7.763,05 per compensi professionali; - che detto decreto era stato notificato unitamente al precetto al Houehou per la somma complessiva di euro 9.610,0, che escludeva la tassa di registro, per la quale aveva chiesto il pagamento; - che in forza di detto titolo esecutivo aveva eseguito pignoramento presso il terzo [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'assegnazione della somma complessiva di euro 11. 800,00, che escludeva la tassa di registro; -che il Giudice dell'esecuzione di Milano, in data 11 aprile 2012, le aveva assegnato la somma, dichiarata dal terzo [OSCURATO:PERSONA], di euro 1.187,37, oltre accessori e oltre registrazione a titolo di spese legali e del credito (determinato in euro 9.610,45 come da precetto oltre interessi e tassa di registro). Sulla base di tali premesse di fatto, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, quindi, la condanna dell'Houehou al pagamento della complessiva somma di euro 516,47 di cui euro 339,72 relativa alla tassa di registro del decreto ingiuntivo e di euro 176,75 relativa alla tassa di registro della procedura esecutiva.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano con decreto n. 26084/14, ingiungeva a Houehou il pagamento immediato di detta somma, oltre interessi e compensi professionali liquidati in € 418,50. Provvedeva, altresì, alla esenzione del termine ex art. 482 c.p.c. Avverso detto decreto l’Houehou proponeva opposizione, chiedendone la revoca, perché infondato in fatto e in diritto. Assumeva, in particolare, di nulla più dovere al legale, essendo quest'ultima stata integralmente soddisfatta con la procedura esecutiva. Precisava, infatti, che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a depositare nella procedura esecutiva presso terzi, dopo aver ottenuto l'assegnazione delle somme depositate presso ii terzo [OSCURATO:PERSONA], istanza di rinuncia agli atti nei confronti degli altri terzi pignorati. In via preliminare, eccepiva, comunque, ai sensi dell'art. 38 c. 10 c.p.c. e dell'art. 33 Cod. Consumo, l'incompetenza, territoriale del Giudice di Pace di Milano, in favore del Tribunale di Lecco, ricordando, tra l'altro, che secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469-bis e ss. c.c., (anche) l'avvocato è da considerarsi a tutti gli effetti soggetto alle norme del Codice del Consumo. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, per aver incautamente interposto, a scopo di arricchimento indebito, una duplice azione monitoria e di pignoramento, oltre alla restituzione delle somme incamerate in eccedenza dal terzo pignorato, rispetto alla somma effettivamente dovuta (differenza tra la somma vincolata di € 15.000,00, rispetto a quella assegnata di € 1.187, 37, oltre accessori, registrazione e al credito determinato dal G.E., pari ad € 9.610,45, ovvero tra la somma di euro 30.431,15 di cui al bonifico disposto da [OSCURATO:PERSONA] e la somma liquidata in sentenza pari ad euro 62.615,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano con ordinanza riservata sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, disponendo, altresì, la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, radicato avanti a sé, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione delle questioni riconvenzionali -e, dichiarava la propria incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale formulata con l'atto introduttivo del giudizio oppositivo a decreto ingiuntivo, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione della domanda davanti al Giudice competente. L’Houehou riassumeva ritualmente la causa avanti al Tribunale di Lecco, riproponendo tutte le domande in precedenza svolte avanti al Giudice di Pace di Milano. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice. Nel merito, contestava la domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva, tra l'altro, la inoperatività della garanzia assicurativa "ratione materia", limitatamente alle sole obbligazioni restitutorie e non a quelle risarcitorie, in quanto riferibili a danni risarcibili di natura patrimoniale e morali, anche involontariamente cagionati dall'assicurato per negligenza inescusabile o grave imperizia. In sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l’Houehou, precisando in tesi difensiva domanda già formulata (in sede di atto di opposizione ed in sede di atto di riassunzione), chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, anche per responsabilità professionale, derivante dalle condotte denunciate nella misura complessiva di almeno euro 20.000 ai sensi dell'art. 2043, 2059 cc e 96 c. III c.p.c. per le iniziative giudiziarie temerarie intraprese dall’[OSCURATO:PERSONA], precisando di essersi visto respingere le principali domande risarcitorie da lui formulate sia in sede penale, che civile per fatto e colpa del legale (come risultante dalla sentenza della Corte d' Appello sezione lavoro n. 318/14 con la quale gli era stato negato il ristoro degli ingenti danni subiti per la perdita della capacità lavorativa specifica, a causa di un mero" difetto di allegazione", imputabile all'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]). La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Lecco con sentenza n. 426/2018 sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo ex difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], così pronunciava: a) dichiarava la litispendenza con la causa già pendente davanti al Giudice di Pace di Milano relativamente all’opposizione proposta dall’Houehou avverso decreto ingiuntivo; b) dichiarava l’inammissibilità della domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, in quanto di competenza del giudice che aveva conosciuto la causa; c) dichiarava inammissibilità della domanda di risarcimento per responsabilità professionale, in quanto nuova rispetto a quella fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; d) rigettava la domanda di ripetizione delle somme, che l’Houehou sosteneva di aver pagato in eccesso; e) condannava l’Houehou alla rifusione delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della di lei compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione l’Huoehou, articolando sei motivi. Per quanto qui rileva, con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, rigettando la domanda restitutoria da lui avanzata delle somme indebitamente pretese e incamerate dal legale avesse affermato che tale richiesta non poteva essere avanzata al legale, ma semmai alla Compagnia di Assicurazioni. Affermava che così operando era stato violato il principio di giusto processo e di speditezza processuale, perché sarebbe stato necessario rimettere tutte le questioni ad un separato ennesimo giudizio da instaurarsi nei confronti della compagnia assicuratrice, che a sua volta avrebbe dovuto chiamare in causa il legale. Con il quarto motivo censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale. Affermava che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, egli aveva già proposto con la domanda riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento dei doveri professionali e deontologici dell' ex difensore, sia davanti al Giudice di pace, sia davanti al Giudice della riassunzione e che con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. si era limitato a meglio precisare le proprie domande, quantificando l'esatta entità dei danni inflitti dal negligente operato del suo ex difensore. Con il quinto motivo censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di valutare le prove offerte in primo grado nelle memorie istruttorie,che riproponeva.Nel giudizio di appello si costituivano con distinte comparse sia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la compagnia assicuratrice, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 4933 del 2019 rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la sentenza di primo grado (salvo ritenere ammissibile la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che poi rigettava nel merito, non ritenendone provati i presupposti ) e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti di entrambe le parti appellate. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’Houehou. Hanno resistito con distinti controricorsi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la di lei compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], “nella non creduta ipotesi” di accoglimento del ricorso, ha riproposto l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto: a) sollevarsi la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 380-bis 1 c.p.c. è del tutto conforme ai principi di diritto, interni e sovranazionali, nella parte in cui non prevede nè la necessità della pubblica udienza né la partecipazione ed il contraddittorio con il P.G.; b) dichiararsi la nullità del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata per violazione del diritto difesa e delle norme sul giusto processo; c). assegnarsi il ricorso alla pubblica udienza e comunque rimettere gli atti alle Sezioni Unite, involgendo il ricorso questioni di massima importanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente vanno respinte le richieste preliminari, sollevate dal ricorrente in memoria. Invero, come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (cfr., tra le prime, Cass. n. 28766 del 2017) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 380 bis 1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla I. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, senza che, peraltro, la fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c. impedisca al collegio, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, la sua rimessione all'udienza pubblica in caso di particolare rilevanza delle questioni da trattare, tenuto altresì conto del contenuto delle eventuali conclusioni scritte del pubblico ministero e delle memorie delle parti (arg. da Cass. Sez. 2, 06/03/2017, n. 5533) Occorre ribadire che l’art. 380-bis 1 c.p.c. è del tutto conforme ai principi di diritto, interni e sovranazionali, nella parte in cui non prevede la necessità della pubblica udienza, in quanto l’udienza camerale è assolutamente idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresenta affatto un minus rispetto alla udienza pubblica, con la conseguenza che il decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata non può essere ritenutonullo per violazione del diritto difesa e delle norme sul giusto processo. D’altronde, la partecipazione ed il contraddittorio con il P.G. è garantito anche nell’udienza camerale, della cui fissazione il PG è avvisato, con conseguente facoltà di rassegnare proprie conclusioni. Infine, non può essere accolta nè l’istanza di assegnazione del ricorso alla pubblica udienza e neppure l’istanza di rimessione degli atti alle Sezioni Unite, in quanto, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il ricorso non involge alcuna questione di massima importanza. 2. Il ricorso dell’Houehou è affidato a sei motivi 2.1. Con il primo motivo, riprendendo argomentazioni svolte nel quarto motivo di appello, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 99, 100, 112, 183, 346 c.p.c. in relazione all’omesso accertamento delle gravi responsabilità professionali contestate all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché agli artt. 111 comma primo Cost e 2 Cost. ed all’art-6 comma primo CEDU. Sostiene che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c. può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria. Aggiunge che nel caso di specie non si era trattato di una nuova domanda ma di una modifica della domanda già proposta, riferibile alla sola entità del danno risarcibile; e che la corte territoriale non ha saputo cogliere i confini tra mutatio ed emendatio libelli , come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12310 del 2015. 2.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059cc. nonché degli artt. 96, 112 e 115 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per responsabilità professionale ed agli artt. 24, 111 comma primo e 2 Cost, nonché all’art. 6 comma primo CEDU.Rileva che le responsabilità addebitabili all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si sono limitate all’ambito civilistico, ma hanno trovato il loro fondamento anche nel comportamento dalla stessa tenuto in sede penale, come precisato nel quarto motivo di appello, cui rimanda. Sottolinea che nel giudizio di merito è risultata provata per tabulas la inescusabile negligenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è derivata la responsabilità professionale della medesima. 2.3. Con il terzo motivo, a sua volta connesso ai due motivi precedenti, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c. nonché degli artt. 96, 112, 115, 50, 99, 100, 112, 342, 356 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per condotte processuali abusive ed agli artt. 24, 111 comma primo e 2 Cost, nonché all’art. 6 comma primo CEDU. Sottolinea che la sentenza impugnata, sebbene abbia assunto di intendere discostarsi dalla decisione di primo grado, ne ha di fatto supinamente condiviso il contenuto, condividendola in toto; e che la domanda risarcitoria, come si evince dall’esame del secondo motivo dell’atto di appello, riguardava non soltanto la responsabilità aggravata ex art. 96 comma terzo ma anche la più ampia censura di condotte processuali abusive ed illecite. Si duole che la corte ha ignorato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto abusivo ricorso ad onerose e plurime iniziative giudiziarie a suo danno, cioè a danno di un ex cliente che era rimasto gravemente menomato e costretto ad una strenua difesa, da oltre 14 anni, anche nei confronti del suo ex datore di lavoro e della compagnia assicuratrice, per fatto e colpa imputabile esclusivamente al predetto legale. Aggiunge che, in virtù del principio di acquisizione processuale, il giudice di appello, anche in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado. Riassume le responsabilità professionali addebitabili al suo ex difensore e non esaminate da entrambi i giudici di merito, derivanti dal mandato ricevuto e dalla formale costituzione di parte civile nel processo penale (che si è concluso con l’assoluzione dell’imputato a causa della inescusabile omessa denuncia dei vertici apicali). Rileva che il danno da lite temeraria, suscettibile di comprendere anche il danno non patrimoniale, è in re ipsa e ben può venire liquidato anche in via equitativa. 2.4. Con il quarto motivo, riprendendo argomentazioni svolte nel terzo motivo di appello, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1241, 1243, 2033, 2041, 2043 c.c., nonché degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c. in relazione alla domanda restitutoria e di estinzione della pretesa creditoria per intervenuta compensazione legale e/o giudiziale, nonché agli artt. 111 comma primo e 2 Cost. e all’art. 6 par. 1 CEDU. Si lamenta che entrambi i giudici di merito hanno omesso di pronunciarsi anche su detta domanda, salvo precisare che il giudice di primo grado si era limitato ad affermare che la ripetizione dell’indebito avrebbe dovuto essere avanzata in separato giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice. Osserva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai eccepito la propria carenza di legittimazione passiva al riguardo e che detta eccezione non è rilevabile d’ufficio; e che l’accipiens è inequivocabilmente tenuto a rispondere anche sotto il profilo dell’indebito arricchimento. 2.5. Con il quinto motivo, richiamando argomenti svolti nel quinto motivo di appello e nei precedenti motivi di ricorso, denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 nn. 3 e 4, 161, 210, 356 c.p.c. e 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l’esame delle prove offerte in primo grado e reiterate con l’atto di appello. Sottolinea che con l’atto di appello aveva eccepito anche l’erronea trascrizione da parte del giudice di primo grado delle conclusioni che aveva rassegnato in sede di udienza di p.c. (anche in punto di istanze ex art. 210 c.p.c.); e che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere di tutti i danni patrimoniali e non che aveva inflitto a lui ed a sua moglie. 2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 185 bis e 350 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che l’importo liquidato nella sentenza di primo grado alla convenuta ed alla terza chiamata contrastasse con i parametri di cui all’art. 4 primo comma del DM 10 marzo 2014. Si duole anche che la corte di merito non ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi di compensazione, quanto meno nei riguardi della compagnia assicuratrice. Osserva che la compensazione per giusti motivi, contrariamente a quella per reciproca soccombenza, costituisce applicazione del principio di causalità; e che i giusti motivi possono riguardare sia il merito della controversia che aspetti processuali. Rileva che erronea è stata anche la condanna alla rifusione delle spese relative al giudizio di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibili sono i primi tre motivi, che qui si trattano congiuntamente, in quanto tutti relativi al capo della sentenza di primo grado, confermato in appello, nel quale è stata dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale per responsabilità professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Invero, parte ricorrente deduce che l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c. può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originariaed a sostegno di detto assunto richiama alcuni precedenti di questa Sezione che aveva pronunciato in termini (Cass. n. 9671 del 1997 e n. 821 del 2006), ma omette di ripercorrere la successiva evoluzione giurisprudenziale in materia (Cass. n. 19030 del 2008 ; n. 9915 del 2019 e n. 5542 del 2021) , a seguito della quale si è affermato il principio di diritto, che può considerarsi ormai consolidato, secondo il quale quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario . Il ricorrente (censurando quanto affermato in sentenza a p. 16), sostiene che in ogni caso la domanda di responsabilità professionale, da lui introdotta nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], non era nuova, in quanto in sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 avrebbe soltanto modifica to (in relazione alla entità del danno risarcibile) la domanda già proposta (dapprima, davanti al Giudice di Pace di Milano, e, poi, in sede di riassunzione, davanti al Tribunale di Lecco), ma inammissibilmente si limita a riportare le conclusioni trascritte nella sentenza di primo grado (di cui peraltro, nell’illustrare il motivo quinto, lamenta l’erronea trascrizione), senza riportare quelle che aveva formulato dapprima al Giudice di Pace e poi allo stesso tribunale di Lecco in sede di atto di riassunzione. L’inammissibilità del primo motivo travolge il secondo ed il terzo. 3.2. Inammissibile è il quarto motivo, che concerne il rigetto della domanda di ripetizione delle somme, che l’Houehou sostiene di aver pagato in eccesso, con estinzione della pretesa creditoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta compensazione. L’inammissibilità consegue al fatto che l’illustrazione del motivo non si correla alla ratio decidendi che ha sorretto la decisione di entrambi i giudici di merito laddove nella sentenza impugnata (pp. 14-15) viene affermato che: Reputa la corte che il motivo non possa essere accolto e che sul punto debbano essere condivise le valutazioni del Tribunale, laddove ha affermato che la pretesa è infondata in quanto: “Essa si basa su una comunicazione della Compagnia di Assicurazione, terza pignorata, che dà atto di aver vincolato a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 15 mila, con conseguente minore importo destinato all’opponente. Tuttavia, anche qualora l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto una maggiore somma rispetto al dovuto, tale pagamento in eccesso non sarebbe liberatorio per la compagnia di assicurazioni, che non potrebbe certo invocare una situazione di apparenza ex art. 1189 c.c., dato che si tratta dell’esecuzione di un preciso provvedimento giudiziale di assegnazione. Dunque l’eventuale pagamento esuberante a favore di un soggetto non legittimato, non è opponibile all’attuale opponente, che può agire nei confronti della Compagnia di assicurazione sua debitrice, al fine di pretendere integralmente il credito residuo dopo il pagamento della somma assegnata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione. Non sussiste invece alcuna legittimazione passiva dell’odierna convenuta, che eventualmente potrà essere convenuta per la ripetizione dell’indebito da parte della compagnia di assicurazione” . 3.3. Il quinto motivo è inammissibile in quanto, il ricorrente, attraverso le censure critiche articolate con il motivo in esame, si è inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione del motivo, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure sollevate sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti. Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall’altro, non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza impugnata sotto l’esclusivo profilo della insussistenza di errori di diritto nell’applicazione delle norme processuali o sostanziali. 3.4. Inammissibile è il sesto motivo, in quanto: a) le spese processuali relative al giudizio di primo grado sono state correttamente liquidate con riferimento alla somma richiesta in sede di domanda riconvenzionale; b) non esiste un diritto della parte alla compensazione delle spese processuali, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito la sussistenza dei suoi presupposti; c) le spese processuali relative al giudizio di appello sono state correttamente liquidate, alla luce dei principio e dei parametri di cui al DM 37/2018, avuto riguardo all’attività prestata e al valore della causa. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in euro 3000 per compensi, e, quanto a lle [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 1800 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,