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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02574/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, essendo il ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell' art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/06/2020- dep. 17/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 14/12/2018 aveva condannato SULMINA Valbona a pena di giustizia per il reato di rapina impropria, commesso a PRATO il 5/12/2018, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

La condotta è consistita nell'essersi SULMINA impossessata di due capi di abbigliamento, sottraendoli all'esercizio commerciale OVS di via Garibaldi a PRATO, e nell'avere poi aggredito , al fine di procurare a sé l'impunità e di assicurarsi il possesso dei capi medesimi, l'addetta alla vigilanza che l'aveva raggiunta fuori dal negozio.

2. SULMINA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 628 co. 2 cod. pen., quanto alla avvenuta qualificazione della rapina come consumata invece che come tentata.

L'addetta alla vigilanza aveva infatti continuato a esercitare un potere di controllo sui capi di abbigliamento sottratti dall'imputata, tanto che - avendola raggiunta all'esterno dell'esercizio commerciale - l'aveva invitata a rientrarvi, e non aveva mai perduto di vista l'intera azione; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla mancata sospensione della pena, che aveva fatto seguito alla valorizzazione di una precedente sentenza di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il difensore dell'imputata fa pervenire memoria scritta con cui replica alle richieste del P.G., riprendendo e ribadendo i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Secondo il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

È altrettanto "consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez.

IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.

VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), (che) (...) "in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado".

2. In coerenza con tali principi, che questo Collegio non ha ragione di disattendere, il primo motivo proposto è infondato perché sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della reiterazione delle contestazioni proposte in appello, cui la CORTEterritoriale ha fornito una risposta congrua e motivata.

La CORTE di APPELLO, saldando la sua valutazione con quella del TRIBUNALE, ha rimarcato con motivazione logica la ricostruzione del fatto, basandosi sulle dichiarazioni della vigilante, dalla cui ricostruzione era emerso che l'avvenuta sottrazione era stata da lei scoperta dopo che era entrata nel camerino dell'esercizio commerciale dal quale era uscita l'imputata, e aveva constatato la presenza soltanto di due dei quattro capi di abbigliamento coi quali ella era ivi entrata; poi la ricorrente l'aveva aggredita ben dopo essersi impossessata della merce indebitamente sottratta, poiché era uscita dall'esercizio commerciale ed era stata raggiunta mentre si trovava già per strada.

Il consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014 dep. 11/11/2014 Rv. 261021 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità".

3. Nella fattispecie della rapina impropria l'assicurazione a sé o ad altri del possesso della cosa sottratta o il procurare a sé o ad altri l'impunità non costituiscono eventi del reato, ossia componenti dell'elemento oggettivo del delitto di rapina, bensì elementi soggettivi del delitto.

Alla coscienza e volontà di adoperare violenza o minaccia dopo l'illecita sottrazione della cosa mobile, si affianca invero la finalizzazione della violenza o della minaccia adoperata verso il definitivo impossessamento della cosa o verso l'ottenimento della impunità.

Poiché l'impossessamento e l'impunità non costituiscono eventi del reato, ma sono componenti del "dolo specifico" richiesto per identificare la finalità dell'azione, è evidente che, perché il reato si consumi, non è necessario che l'agente consegua effettivamente il possesso o l'impunità: basta che egli abbia agito al fine di conseguire l'uno o l'altro.

La rapina impropria si consuma, quindi, nel momento in cui, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, si adoperi violenza o minaccia ai fini suddetti, senza che sia necessario che tali scopi siano conseguiti.

Nel caso in esame non può pertanto parlarsi di tentativo quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui - già avvenuta una volta che la ricorrente aveva staccato dai due capi di vestiario la placca antitaccheggio e con essi era uscita da OVS e aveva iniziato ad allontanarsene -, la ricorrente aveva adoperato violenza per procurare per sé l'impunità, con l'avvenuta aggressione alla vigilante, consistita in reiterati schiaffi a lei inferti fino all'intervento dei Carabinieri, dovendosi ritenere in tal caso il reato consumato, come dal Collegio di appello correttamente stabilito.

4. Manifestamente infondato è pure l'altro motivo, poiché il diniego della sospensione della pena è derivato non già da una preclusione formale - uno o più benefici analoghi già concessi - bensì dalla prognosi di reiterazione del reato, in presenza di una condotta predatoria dell'imputata, cui era seguita l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.: quest'ultima non è formalmente ostativa al riconoscimento della sospensione, come censurato dal ricorso, bensì rivelativa di una propensione a delinquere che nei fatti confligge con la presunzione di non recidiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, essendo il ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell' art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/06/2020- dep. 17/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 14/12/2018 aveva condannato SULMINA Valbona a pena di giustizia per il reato di rapina impropria, commesso a PRATO il 5/12/2018, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La condotta è consistita nell'essersi SULMINA impossessata di due capi di abbigliamento, sottraendoli all'esercizio commerciale OVS di via Garibaldi a PRATO, e nell'avere poi aggredito , al fine di procurare a sé l'impunità e di assicurarsi il possesso dei capi medesimi, l'addetta alla vigilanza che l'aveva raggiunta fuori dal negozio. 2. SULMINA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 628 co. 2 cod. pen., quanto alla avvenuta qualificazione della rapina come consumata invece che come tentata. L'addetta alla vigilanza aveva infatti continuato a esercitare un potere di controllo sui capi di abbigliamento sottratti dall'imputata, tanto che - avendola raggiunta all'esterno dell'esercizio commerciale - l'aveva invitata a rientrarvi, e non aveva mai perduto di vista l'intera azione; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla mancata sospensione della pena, che aveva fatto seguito alla valorizzazione di una precedente sentenza di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore dell'imputata fa pervenire memoria scritta con cui replica alle richieste del P.G., riprendendo e ribadendo i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Secondo il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". È altrettanto "consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), (che) (...) "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado". 2. In coerenza con tali principi, che questo Collegio non ha ragione di disattendere, il primo motivo proposto è infondato perché sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della reiterazione delle contestazioni proposte in appello, cui la CORTEterritoriale ha fornito una risposta congrua e motivata. La CORTE di APPELLO, saldando la sua valutazione con quella del TRIBUNALE, ha rimarcato con motivazione logica la ricostruzione del fatto, basandosi sulle dichiarazioni della vigilante, dalla cui ricostruzione era emerso che l'avvenuta sottrazione era stata da lei scoperta dopo che era entrata nel camerino dell'esercizio commerciale dal quale era uscita l'imputata, e aveva constatato la presenza soltanto di due dei quattro capi di abbigliamento coi quali ella era ivi entrata; poi la ricorrente l'aveva aggredita ben dopo essersi impossessata della merce indebitamente sottratta, poiché era uscita dall'esercizio commerciale ed era stata raggiunta mentre si trovava già per strada. Il consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014 dep. 11/11/2014 Rv. 261021 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità". 3. Nella fattispecie della rapina impropria l'assicurazione a sé o ad altri del possesso della cosa sottratta o il procurare a sé o ad altri l'impunità non costituiscono eventi del reato, ossia componenti dell'elemento oggettivo del delitto di rapina, bensì elementi soggettivi del delitto. Alla coscienza e volontà di adoperare violenza o minaccia dopo l'illecita sottrazione della cosa mobile, si affianca invero la finalizzazione della violenza o della minaccia adoperata verso il definitivo impossessamento della cosa o verso l'ottenimento della impunità. Poiché l'impossessamento e l'impunità non costituiscono eventi del reato, ma sono componenti del "dolo specifico" richiesto per identificare la finalità dell'azione, è evidente che, perché il reato si consumi, non è necessario che l'agente consegua effettivamente il possesso o l'impunità: basta che egli abbia agito al fine di conseguire l'uno o l'altro. La rapina impropria si consuma, quindi, nel momento in cui, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, si adoperi violenza o minaccia ai fini suddetti, senza che sia necessario che tali scopi siano conseguiti. Nel caso in esame non può pertanto parlarsi di tentativo quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui - già avvenuta una volta che la ricorrente aveva staccato dai due capi di vestiario la placca antitaccheggio e con essi era uscita da OVS e aveva iniziato ad allontanarsene -, la ricorrente aveva adoperato violenza per procurare per sé l'impunità, con l'avvenuta aggressione alla vigilante, consistita in reiterati schiaffi a lei inferti fino all'intervento dei Carabinieri, dovendosi ritenere in tal caso il reato consumato, come dal Collegio di appello correttamente stabilito. 4. Manifestamente infondato è pure l'altro motivo, poiché il diniego della sospensione della pena è derivato non già da una preclusione formale - uno o più benefici analoghi già concessi - bensì dalla prognosi di reiterazione del reato, in presenza di una condotta predatoria dell'imputata, cui era seguita l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.: quest'ultima non è formalmente ostativa al riconoscimento della sospensione, come censurato dal ricorso, bensì rivelativa di una propensione a delinquere che nei fatti confligge con la presunzione di non recidiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il
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