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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 37054/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PERLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro il decreto del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto il sequestro preventivo di C 200.885,00 in relazione al delitto di ricettazione.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, b), cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 321 c.p.p. e 648 c.p. per insussistenza del fumus del delitto contestato".

La ricorrente premette che il decreto di sequestro del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] «pativa un difetto di motivazione» perché «senza la minima argomentazione in ordine al delitto presupposto, [...] riteneva sufficiente il mero possesso della somma di denaro quale elemento necessario per configurare il fumus del delitto in contestazione (quale che fosse -e non era affatto chiaro- quello configurato nella scarna motivazione del decreto)».

Si assume che il Tribunale di Napoli è pervenuto alle medesime conclusioni reiterando il medesimo vizio del provvedimento del G.i.p., «sulla base di argomentazioni in fatto ed in diritto soltanto apparentemente integrative».

Osserva, dunque, che «il Tribunale, manifestando diverso avviso rispetto alle mal interpretate prospettazioni difensive, ha ritenuto che la mossa repentina abbia rappresentato 'esclusivamente l'occasione o, meglio, la ragione che ha indotto i Militari a effettuare il controllo della vettura condotta da Langella».

Secondo la difesa, però, l'asserzione del Tribunale ha trascurato di considerare un elemento logico e fattuale decisivo ai fini della sussistenza del fumus, ossia che «i controlli sulla persona della Langella, successivi alla manovra repentina ma effettuati dagli operanti prima di procedere all'ispezione veicolare, non lasciavano riscontrare alcuna anomalia, né sui documenti del veicolo né soprattutto sulla persona dell'indagata», non essendo stati rilevati elementi logici da cui dedurre l'esistenza del delitto presupposto.

La ricorrente osserva, poi, che il tribunale ha ritenuto che la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione integri il delitto di ricettazione qualora, per il luogo e le modalità di occultamento, possa ritenersene la provenienza illecita.

Obietta, però, che il principio di diritto cui ha fatto ricorso il Tribunale non poteva essere applicato al caso concreto, visto che le somme non erano in alcun modo occultate.

«In buona sostanza -scrive la difesa- il Tribunale del Riesame, sulla base di un inesistente presupposto fattuale -l'occultamento della somma di denaro- ha illegittimamente ritenuto sussistente il fumus del delitto di ricettazione e della condotta materiale dello stesso», con conseguente violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e dell'art. 648 cod.pen.

Aggiunge che il Tribunale, in assenza di ulteriori elementi logici rispetto al possesso dell'ingente somma di denaro, «ha illegittimamente e immotivatamente preteso un onere dimostrativo rinforzato da parte della difesa, oltre a quello già assolto, in tal modo invertendo e ribaltando l'onere probatorio».

Osserva, ancora, che il Tribunale è rimasto silente a fronte delle allegazioni difensive, che pure non erano dovute, mancando un onere di allegazione in sede di sequestro preventivo; che le ragioni del trasporto attengono al reato di riciclaggio e non alla ricettazione; che tenere conto dei limiti normativi di detenzione del contante indica quale reato presupposto una sanzione amministrativa e non un illecito penale, per come richiesto dai delitti di ricettazione e di riciclaggio; che non è stato dato conto della esclusione dell'eventuale concorso di Langella al reato presupposto.

2. Con memoria pervenuta il 15/02/2022 sono stati proposti motivi aggiunti, attraverso i quali vengono esposte ulteriori argomentazioni a supporto della denuncia di omessa motivazione circa l'individuazione del delitto presupposto, essendosi ritenuta la configurabilità della ricettazione sulla base del solo possesso della somma di denaro in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] l.

Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di legittimità avverso un provvedimento di sequestro e perché aspecifico. 1.1.

Il tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti valorizzando l'ingente entità della somma rinvenuta nella disponibilità di Langella, la mancata indicazione di una giustificazione circa la sua provenienza e l'impossibilità di ricondurre la stessa ai redditi prodotti dall'indagata.

1.2. A ciò si aggiunga che il sequestro si mostra del tutto coerente con le finalità cui esso è destinato.

A tal riguardo torna utile richiamare la distinzione tracciata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade, Rv. 281848 - 01) in relazione alle diverse finalità perseguite dal sequestro previsto dall'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., rispetto a quello previsto dall'art. 321, comma secondo, cod. proc.pen..

In detta sentenza è stato spiegato che i due sequestri hanno finalità tra di loro autonome, per cui il sequestro impeditivo previsto dal comma primo risponde all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e quello del secondo comma, invece, risponde all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma.

In coerenza con tale diversa finalizzazione, è stato precisato che la motivazione del sequestro impeditivo deve focalizzarsi sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

La motivazione del sequestro di cui al secondo comma, invece, in ragione dell'autonomia dei due istituti ablatori e per la necessità sistematica di non creare inammissibili doppioni all'interno di una stessa norma, deve illustrare le ragioni per le quali il bene ..14•Du\..., potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

1.3. A fronte di un provvedimento affatto conforme al modello previsto dal legislatore, le deduzioni della ricorrente -pur intitolate alla violazione di legge- si rivolgono alla motivazione del provvedimento impugnato, censurando il provvedimento impugnato circa la valutazione di circostanze che -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- non sono state prese in considerazione dal Tribunale, che non ha valorizzato né la mossa repentina, né le modalità di occultamento, né il trasporto, né la violazione dei limiti normativi del contante trasportabile, così che l'impugnazione appare priva di correlazione con il provvedimento impugnato.

Da ciò una duplice ragione di inammissibilità 1.3.1.In primo luogo, la mancanza di un reale confronto con il provvedimento impugnato fa mancare il requisito della specificità, ove si consideri che tale difetto deve essere apprezzato non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.3.2. A ciò deve aggiungersi l'inammissibilità derivante dalla prospettazione di censure astrattamente riconducibili al vizio di motivazione e non a quello di violazione di legge.

A questo proposito si deve ribadire che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Nessuno di tali parametri è stato rispettato nel ricorso, con la sua conseguente inammissibilità.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PERLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro il decreto del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto il sequestro preventivo di C 200.885,00 in relazione al delitto di ricettazione. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, b), cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 321 c.p.p. e 648 c.p. per insussistenza del fumus del delitto contestato". La ricorrente premette che il decreto di sequestro del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] «pativa un difetto di motivazione» perché «senza la minima argomentazione in ordine al delitto presupposto, [...] riteneva sufficiente il mero possesso della somma di denaro quale elemento necessario per configurare il fumus del delitto in contestazione (quale che fosse -e non era affatto chiaro- quello configurato nella scarna motivazione del decreto)». Si assume che il Tribunale di Napoli è pervenuto alle medesime conclusioni reiterando il medesimo vizio del provvedimento del G.i.p., «sulla base di argomentazioni in fatto ed in diritto soltanto apparentemente integrative». Osserva, dunque, che «il Tribunale, manifestando diverso avviso rispetto alle mal interpretate prospettazioni difensive, ha ritenuto che la mossa repentina abbia rappresentato 'esclusivamente l'occasione o, meglio, la ragione che ha indotto i Militari a effettuare il controllo della vettura condotta da Langella». Secondo la difesa, però, l'asserzione del Tribunale ha trascurato di considerare un elemento logico e fattuale decisivo ai fini della sussistenza del fumus, ossia che «i controlli sulla persona della Langella, successivi alla manovra repentina ma effettuati dagli operanti prima di procedere all'ispezione veicolare, non lasciavano riscontrare alcuna anomalia, né sui documenti del veicolo né soprattutto sulla persona dell'indagata», non essendo stati rilevati elementi logici da cui dedurre l'esistenza del delitto presupposto. La ricorrente osserva, poi, che il tribunale ha ritenuto che la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione integri il delitto di ricettazione qualora, per il luogo e le modalità di occultamento, possa ritenersene la provenienza illecita. Obietta, però, che il principio di diritto cui ha fatto ricorso il Tribunale non poteva essere applicato al caso concreto, visto che le somme non erano in alcun modo occultate. «In buona sostanza -scrive la difesa- il Tribunale del Riesame, sulla base di un inesistente presupposto fattuale -l'occultamento della somma di denaro- ha illegittimamente ritenuto sussistente il fumus del delitto di ricettazione e della condotta materiale dello stesso», con conseguente violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e dell'art. 648 cod.pen. Aggiunge che il Tribunale, in assenza di ulteriori elementi logici rispetto al possesso dell'ingente somma di denaro, «ha illegittimamente e immotivatamente preteso un onere dimostrativo rinforzato da parte della difesa, oltre a quello già assolto, in tal modo invertendo e ribaltando l'onere probatorio». Osserva, ancora, che il Tribunale è rimasto silente a fronte delle allegazioni difensive, che pure non erano dovute, mancando un onere di allegazione in sede di sequestro preventivo; che le ragioni del trasporto attengono al reato di riciclaggio e non alla ricettazione; che tenere conto dei limiti normativi di detenzione del contante indica quale reato presupposto una sanzione amministrativa e non un illecito penale, per come richiesto dai delitti di ricettazione e di riciclaggio; che non è stato dato conto della esclusione dell'eventuale concorso di Langella al reato presupposto. 2. Con memoria pervenuta il 15/02/2022 sono stati proposti motivi aggiunti, attraverso i quali vengono esposte ulteriori argomentazioni a supporto della denuncia di omessa motivazione circa l'individuazione del delitto presupposto, essendosi ritenuta la configurabilità della ricettazione sulla base del solo possesso della somma di denaro in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] l. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di legittimità avverso un provvedimento di sequestro e perché aspecifico. 1.1. Il tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti valorizzando l'ingente entità della somma rinvenuta nella disponibilità di Langella, la mancata indicazione di una giustificazione circa la sua provenienza e l'impossibilità di ricondurre la stessa ai redditi prodotti dall'indagata. 1.2. A ciò si aggiunga che il sequestro si mostra del tutto coerente con le finalità cui esso è destinato. A tal riguardo torna utile richiamare la distinzione tracciata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade, Rv. 281848 - 01) in relazione alle diverse finalità perseguite dal sequestro previsto dall'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., rispetto a quello previsto dall'art. 321, comma secondo, cod. proc.pen.. In detta sentenza è stato spiegato che i due sequestri hanno finalità tra di loro autonome, per cui il sequestro impeditivo previsto dal comma primo risponde all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e quello del secondo comma, invece, risponde all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. In coerenza con tale diversa finalizzazione, è stato precisato che la motivazione del sequestro impeditivo deve focalizzarsi sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. La motivazione del sequestro di cui al secondo comma, invece, in ragione dell'autonomia dei due istituti ablatori e per la necessità sistematica di non creare inammissibili doppioni all'interno di una stessa norma, deve illustrare le ragioni per le quali il bene ..14•Du\..., potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 1.3. A fronte di un provvedimento affatto conforme al modello previsto dal legislatore, le deduzioni della ricorrente -pur intitolate alla violazione di legge- si rivolgono alla motivazione del provvedimento impugnato, censurando il provvedimento impugnato circa la valutazione di circostanze che -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- non sono state prese in considerazione dal Tribunale, che non ha valorizzato né la mossa repentina, né le modalità di occultamento, né il trasporto, né la violazione dei limiti normativi del contante trasportabile, così che l'impugnazione appare priva di correlazione con il provvedimento impugnato. Da ciò una duplice ragione di inammissibilità 1.3.1.In primo luogo, la mancanza di un reale confronto con il provvedimento impugnato fa mancare il requisito della specificità, ove si consideri che tale difetto deve essere apprezzato non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3.2. A ciò deve aggiungersi l'inammissibilità derivante dalla prospettazione di censure astrattamente riconducibili al vizio di motivazione e non a quello di violazione di legge. A questo proposito si deve ribadire che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Nessuno di tali parametri è stato rispettato nel ricorso, con la sua conseguente inammissibilità. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d
Decreto Cassazione n. 37054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris